Trattamenti pensionistici over 90mila: illegittimità del contributo di solidarietà (Corte cost. n. 116/2013)

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Massima

E’ illegittimo l’articolo 18, comma 22 bis del decreto legge n. 98/2011 conv. L. 111/2011 nella parte che stabilisce che dal primo agosto 2011 fino alla data del 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino i 90mila euro annui, fossero assoggettati ad un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente i 150mila euro, ed al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 5 giugno 2013 n. 116 i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011 (1) nella parte che stabilisce che dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro

 

1.1. La fattispecie

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 luglio 2012, iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte hanno  precisato che il taglio alle pensioni che superano i 90mila euro è incostituzionale e le trattenute che sono state effettuate a partire dall’estate dell’anno 2011 a tutt’oggi devono essere restituite a coloro che hanno subito il decurtamento per assoggettamento al c.d. contributo di solidarietà.

Viene bocciato l’articolo che dispone che “a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.”

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si legge testualmente nella decisione che qui si commenta che “Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell’intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.

Va, quindi, pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011”.(3)

  


Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1)     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del Dl 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011

(2)     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

(3)     Cfr. sul punto anche i principi già affermati dalla Consulta nella sentenza dell’11 ottobre 2012 n. 223, in merito al taglio agli stipendi dei magistrati ed alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90mila euro.

Sentenza collegata

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