Trattamento fiscale pensioni doppia cittadinanza (Australia)

Allegati

Trattamento fiscale di emolumenti pensionistici assistenziali di soggetto avente doppia cittadinanza e doppia residenza (italiana/australiani).
Con la risposta n. 174/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di assoggettamento fiscale di un trattamento pensionistico, australiano, avente natura assistenziale degli emolumenti pensionistici.
Per approfondimenti vedi il volume: Fiscalità internazionale -guida pratica

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso in scrutinio, con istanza di interpello, il ricorrente in possesso della doppia cittadinanza e della doppia residenza italiana ed australiana giova, in quanto invalido e non autosufficiente, di una pensione assistenziale.
Il ricorrente investe l’Amministrazione Finanziaria in merito al non assoggettamento IRPEF in Italia del trattamento pensionistico australiano.


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2. Il ragionamento normativo e la decisione dell’Agenzia delle Entrate


Il trattamento pensionistico in scrutinio non rientra nelle categorie reddituali disciplinate dall’art. 6[1], co. 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -)risultando, pertanto, esclusi dalla formazione del reddito complessivo dell’istante, non hanno nessuna rilevanza fiscale in Italia e quindi non possono essere a tassazione né inclusi nella dichiarazione dei redditi in Italia.
Con riferimento alle somme erroneamente rappresentate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, occorre far riferimento all’art. 2[2], co. 8 bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) che determina la possibilità di correggere gli errori che abbiano determinato l’indicazione di un reddito maggiore nonché di un maggior debito d’imposta.
Sicché, nel caso in scrutinio, il ricorrente avrà il diritto di presentare una dichiarazione integrativa favorevole secondo le prescrizioni di cui all’art. 3 del DPR 322/1998, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi inerente al periodo d’imposta successivo.
In merito alle annualità precedenti il ricorrente potrà presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38[3] DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), entro il termine di decadenza di quarantotto mesi decorrenti dalla data del versamento delle imposte.

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Ennio Vial, Silvia Bettiol | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    Art. 6 (Classificazione dei redditi) TUIR: 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:  a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;  f) redditi diversi.
      2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
      3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

  2. [2]

    Art. 2, (Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.) co.  8-bis, DPR n. 322/1998: “L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata  presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla  dichiarazione  integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito.

  3. [3]

    Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti) DPR n. 602/1973 : “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il  versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso,  nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.  L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di
    decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata. L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente. Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza  provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio.”

Avvocato Rosario Bello

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