L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 387/2023, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, del reddito da attività di consulenza prestata in Italia da un soggetto residente in Cina.
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Indice
1. Il caso di specie
Nel caso che investe l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente, cittadino italiano, iscritto all’AIRE svolge un’attività di lavoro dipendente presso una società cinese. L’istante, nella qualità di consulente di una società con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, espone al Fisco la volontà di aprire una partita IVA in Italia avente sede nell’immobile di sua proprietà. Pertanto, il contribuente pone all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:
– Se sia possibile aprire una partita IVA in Italia e operare come ditta avente sede in Italia, mantenendo in Cina residenza e centro principale dei suoi affari e intessi;
– Se dovrà essere sottoposto ad imposizione fiscale in Italia solamente il reddito prodotto in Italia con la partita IVA o anche il reddito da lavoro dipendente svolto in Cina.
2. Trattamento fiscale Italia-Cina: il parere espresso dal contribuente
Il contribuente espone che sulla scorta degli artt. 2 [1], 3 [2] e 7 [3]del D.P.R. n. 633/1972 [4] sia possibile l’apertura della partita IVA in Italia, eleggendo come sede della propria attività un proprio immobile e che, conformemente al dettato normativo di cui all’art. 3[5] del D.P.R. n. 917/1986 [6] (TUIR), i soggetti non residenti sono sottoposti a tassazione solamente in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, per cui solamente il reddito ivi prodotto può essere soggetto a tassazione, mentre la Cina, quale Paese dove l’istante risiede, potrà continuare a tassare il da lavoro dipendente.
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Codice Tributario 2024
Il volume è aggiornato a: L. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale); D.L. 104/2023, conv. in L. 136/2023 (Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse); L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024); D.L. 215/2023 (c.d. Milleproroghe) e ai Decreti legislativi attuativi della riforma fiscale: D.Lgs. 209/2023 (fiscalità internazionale); D.Lgs. 216/2023 (irpef); D.Lgs. 219/2023 (statuto del contribuente); D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario); D.Lgs. 221/2023 (adempimento collaborativo); D.Lgs. 1/2024 (adempimentitributari); D.Lgs. 13/2024 (accertamento tributario e concordato preventivo biennale) e riporta:Parte I: Disciplina di rilievo sovranazionaleParte II: Imposte dirette (Testo Unico, Norme complementari)Parte III: Imposte indirette (IVA, Norme complementari IVA, Imposta di registro,Imposte ipotecarie e catastali, Imposta di bollo, Imposta sulle successioni edonazioni, Tassa sulle concessioni governative, Web tax)Parte IV: Tributi locali e regionaliParte V: Imposte straordinarieParte VI: Diritti del contribuente e interpelloParte VII: Anagrafe tributaria e codice fiscaleParte VIII: AccertamentoParte IX: RiscossioneParte X: Agevolazioni fiscaliParte XI: Sanzioni amministrative e penaliParte XII: ContenziosoParte XIII: Riforma fiscaleParte XIV: Novità normativeChiude il volume l’indice cronologicoLuigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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3. Il ragionamento normativo e la soluzione adottata dall’Amministrazione Finanziaria
In relazione al primo quesito, l’Amministrazione Finanziaria espone che ai sensi dell’art. 35 [7] del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) i soggetti che istituiscono nel territorio dello Stato una stabile organizzazione devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che attribuisce al contribuente un numero di partita IVA. L’attribuzione del numero di partita IVA a un soggetto non residente non incide sulla sua residenza ai fini fiscali, per il cui radicamento in Italia, infatti, è necessario che venga integrato, per la maggior parte del periodo d’imposta, almeno uno dei presupposti di cui all’articolo 2 [8] del TUIR (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, residenza o domicilio nel nostro Paese). Resta inteso che, qualora si riscontrasse una delle condizioni previste dalla norma del detto art. 2 TUIR, l’istante potrà essere considerato come fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a prescindere dall’attribuzione di partita IVA. Per completezza dell’esposizione giova ricordare che qualora l’istante volesse aprire una partita IVA in mancanza di stabile organizzazione, questi sarebbe tenuto a identificarsi in Italia mediante un rappresentante fiscale sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 17 [9] del DPR n. 633/1972 (cd. decreto IVA). Anche in tal caso, l’apertura della partita IVA non inciderebbe sulla residenza ai fini fiscali dell’istante.
Con riferimento al secondo quesito, l’Amministrazione Finanziaria illustra al contribuente che sulla scorta della normativa interna, nello specifico facendo riferimento all’art. 23 [10] co. 1, lett. a), c) e d) del TUIR, per i soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: i redditi fondiari, i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato italiano. Le disposizioni interne, tuttavia, devono essere raccordate con le norme di carattere internazionale contenute nei Trattati stipulati con altri Stati. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 [11] del TUIR e dall’art. 75 [12] del DPR n. 600/1973[13] nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione [14] contro le doppie imposizioni stipulata con la Cina in data 31 ottobre 1986, ratificata in data 31 ottobre 1989. In merito all’attività di consulenza, riconducibile ad attività di lavoro autonomo l’art. 14 della Convenzione dispone che “1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di un’attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente nelle seguenti circostanze: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in detto altro Stato”. Detta norma, al successivo paragrafo 2, dispone che: “L’espressione ”libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.
Pertanto, in merito all’attività di consulente del contribuente si ritiene sia assoggettabile a tassazione esclusiva in Cina, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione, purché non sia configurabile una base fissa in Italia e purché il contribuente non dimori in Italia per oltre 183 giorni.
Motivi di completezza dell’esposizione, conclusivamente, impongono di evidenziare che i redditi di cui il contribuente beneficia da immobili situati in Italia sono soggetti a tassazione concorrente sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 6 [15] della Convenzione. Sostanzialmente, detti redditi sono soggetti ad imposizione sia in Italia che in Cina e l’eventuale doppia imposizione dev’essere risolta dal Paese asiatico, dichiarato come residenza, sulla scorta dell’art. 23 [16] del Trattato.
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Note
- [1]
L’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), rubricato “Cessioni di beni”, testualmente, dispone che: “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore (ad euro cinquanta) e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19 si considera destinato a finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione l’impiego di beni per l’effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, quarto comma;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell’imposta nei modi ordinari; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni”. - [2]
L’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), rubricato “Prestazioni di servizi”, testualmente, dispone che: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o per altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art.2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall’Unione nazionale incremento razze equine; d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.
- [3]
L’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), rubricato “Territorialità dell’imposta – Definizioni”, testualmente, dispone che: “1. Agli effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; (3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;) 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto; f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti”.
- [4]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -. (Decreto IVA).
- [5]
L’art. 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rubricato “Base imponibile”, testualmente, dispone che: “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”. - [6]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -.
- [7]
L’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), rubricato “Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”, testualmente, dispone che: “1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider; e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n.5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta.
5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175.
8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività; b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
15-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175.
15-quinquies. L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente”. - [8]
L’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rubricato “Soggetti passivi ”, testualmente, dispone che: “1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
(2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)”. - [9]
L’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), rubricato “Debitore d’imposta”, testualmente dispone che: “L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni; a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24; d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a); d-quinquies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24; Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400,nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE”.
- [10]
L’art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rubricato “Applicazione dell’imposta ai non residenti”, testualmente, dispone che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi fondiari; b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 1 dell’articolo 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78 c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato”. - [11]
L’art. 169 del TUIR, rubricato – Accordi internazionali – testualmente statuisce che: 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”.
- [12]
L’art. 75 (rubricato – Accordi internazionali -) del D.P.R. n. 600/1973 testualmente dispone che: “Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.”
- [13]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi -.
- [14]
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Trattasi di Convenzione del 31 ottobre 1986 ratificata con legge 31 ottobre 1989 n.376. Ai sensi dell’art.28 l’Accordo e’ entrato in vigore il 13 dicembre 1990.
- [15]
L’art. 6 della l.n. 376/1989 (Convenzione Italia/Cina), rubricato “Redditi immobiliari”, testualmente, dispone che: “1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente”. - [16]
L’art. 23 della l.n. 376/1989 (Convenzione Italia/Cina), rubricato “Eliminazione della doppia imposizione”, testualmente, dispone che: “1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell’articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Cina, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Nel caso di un residente della Cina:
– quando un residente della Repubblica Popolare Cinese percepisce un reddito dall’Italia, l’ammontare dell’imposta dovuta in Italia su tale reddito ai sensi delle disposizioni del presente Accordo è concesso un credito sull’imposta cinese applicata a tale residente; l’ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere l’ammontare dell’imposta cinese calcolata su tale reddito conformemente alla legislazione ed alla normativa fiscale della Repubblica Popolare Cinese;
– quando il reddito proveniente dall’Italia è un dividendo pagato da una società residente dell’Italia ad una società residente della Repubblica Popolare cinese che possiede non meno del 10 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il credito terrà conto dell’imposta dovuta in Italia dalla società che paga i dividendi in relazione al proprio reddito.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l’imposta sugli utili di impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore:
a) al 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli articoli 10 e 11;
b) al 15 per cento dell’ammontare lordo dei canoni di cui all’articolo 12”.
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