Trattamento IVA raccolta rifiuti di pile e accumulatori

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/ Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con la risposta n. 329/2023, ha fornito delucidazioni in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, delle somme erogate a titolo di ristoro delle spese sostenute per la raccolta rifiuti di pile e accumulatori.
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Agenzia delle Entrate -risposta n. 329/2023

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Indice

1. Il caso di specie


Nella vicenda in scrutinio, il ricorrente espone che la raccolta e gestione di pile accumulatori è condotta dagli stessi produttori di pile e accumulatori mediante sistemi individuali e collettivi che svolgono il conseguimento di raccolta, reimpiego, recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento. Tali sistemi partecipano al consorzio, denominato “Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori”, mediante attività esterna. Detto Centro (CDCNPA[1]) gestisce l’assegnazione dei punti di raccolta di pile e accumulatori sia portatili sia per veicoli industriali.
Il Consorzio, come rappresentante dei produttori, ha stipulato un accordo programmatico con l’ANCI[2] volto a disciplinare le modalità di ritiro ad opera dei sistemi collettivi e individuali dei rifiuti di pile e accumulatori garantendo livelli omogenei, circa l’intervento, su tutto il territorio nazionale. L’accordo prevede al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ai sottoscrittori per la messa a disposizione del proprio centro di raccolta e per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti, i sistemi collettivi e individuali, riconoscono un corrispettivo. Detto corrispettivo è funzionale al raggiungimento degli obiettivi inerenti la raccolta, il riciclaggio nonché il recupero dei rifiuti di pile e accumulatori sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs[3]. 20 novembre 2008, n. 188. Altro punto dell’accordo è un corrispettivo incrementale che viene erogato in funzione della differenza anno su anno della raccolta delle pile e degli accumulatori. 


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2. Il ragionamento normativo del Fisco


L’Amministrazione Finanziaria rappresenta che le questioni esposte dal ricorrente riguardano il settore IVA strettamente legato alla normativa di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – (c.d. Testo Unico dell’Ambiente (TUA)). Nello specifico, con riferimento al trattamento IVA inerente le attività logistiche sul territorio, l’AE sostiene che se, detta attività logistica comportasse lo svolgimento di una o più attività rientranti nella definizione di “gestione dei rifiuti”[4] e di “raccolta” [5]di cui all’art. 183, lettere n) e o) del  d.lgs. n. 152/2006 (TUA) beneficerebbe dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 127­-sexiesdecies della Tabella A, parte III, Allegata al  DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – (cd. “Decreto IVA”). Invero, a tal proposito, il Fisco ritiene che l’aliquota IVA del 10% disposta dal suddetto n. 127­-sexiesdecies si applica alle prestazioni in esso previste (“gestione”, “stoccaggio”[6] e “deposito temporaneo prima della raccolta”[7], come definiti dal Testo unico dell’ambiente) aventi ad oggetto “pile” e “accumulatori” ora, appositamente, considerati dal legislatore come rifiuti urbani.
Nella vicenda de qua giova porre l’attenzione sull’art. 6[8] del dl. n. 188/2008. Detta norma, testualmente, al co. 1, dispone che: “Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all’articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi: a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione; b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.” Il successivo co. 3 dispone che: “Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di  programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla  gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.”
Al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dai rifiuti urbani, i sistemi collettivi e individuali è riconosciuto un corrispettivo funzionale agli obiettivi raccolta, che tiene conto del livello incrementale della raccolta di pile e accumulatori rispetto precedente. Il corrispettivo può essere rimodulato sulla scorta di soglie di premialità/efficienza. I corrispettivi ovvero ristoro per gli oneri della raccolta separata di pile e accumulatori portatili sono mere erogazioni di denaro non soggette a tassazione IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).
Infine, in merito al corrispettivo erogato per lo svolgimento delle attività di natura logistica sul territorio, la disponibilità giuridica dei rifiuti di pile e accumulatori, nel momento del ritiro, inteso come prelievo, si trasla in virtù degli obblighi di cui al D.lgs 188/2008 ai sistemi collettivi e individuali.

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  1. [1]

    [1] “Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori” (CDCNPA) istituito dall’art. 16 del d.lgs n. 188/2008. Detto articolo, rubricato (Centro di coordinamento), testualmente, dispone che: 1. E’ istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.”

  2. [2]

    ANCI – Associazione nazionale dei comuni italiani -.

  3. [3]

    D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 – Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. –

  4. [4]

    Lettera n), art. 183, d.lgs. 152/2006, definizione di “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono  attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

  5. [5]

    Lettera o), art. 183, d.lgs. 152/2006, definizione di “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

  6. [6]

    Lettera aa), art. 183, d.lgs. 152/2006, definizione di “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

  7. [7]

    Lettera bb), art. 183, d.lgs. 152/2006, definizione di “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis;

  8. [8]

    Art. 6 (Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili)  dl. n. 188/2008.

Avvocato Rosario Bello

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