Travisamento della prova della Corte di appello: chiarimenti della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24551 del 20 giugno 2024, ha fornito chiarimenti sulla valutazione che i giudici di merito devono fare per non incorrere nel travisamento della prova.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 24551 del 20/06/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato gli imputati per i reati loro ascritti.
Gli imputati hanno presentato due distinti ricorsi affidati ad un unico identico motivo con cui hanno dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in considerazione del travisamento di un dato probatorio decisivo.
In particolare, è stato osservato che la responsabilità dei ricorrenti è stata fondata sulla loro presenza in un luogo in orario compatibile con i due tentativi di truffa aggravata per cui si procede, ma dai tabulati telefonici risultava che gli imputati fossero in altro luogo.
Quello che si denunciava nel ricorso, insomma, era l’aver invertito gli orari, capovolgendo così il significato probatorio del tabulato.
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2. Travisamento della prova della Corte di appello: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’accogliere entrambi i ricorsi, li analizza congiuntamente premettendo che, in presenza della c.d. “doppia conforme“, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità) il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Prendendo in considerazione un consolidato principio di diritto, la Suprema Corte sottolinea come il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: “a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, ovvero scorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non interamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione”.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione rileva che, nel caso di specie, effettivamente risulta una discordanza tra i fatti e quanto motivato dai giudici di merito.
Infatti, dai tabulati si evince chiaramente che gli imputati erano in luoghi diversi e lontani rispetto a quello dove la fattispecie di reato è stata posta in essere.
Dunque, ad avviso della Suprema Corte, i giudici di merito hanno travisato il dato probatorio, invertendo gli orari in cui le diverse celle sono state agganciate al telefono dell’imputato e il denunziato travisamento ha ad oggetto un elemento che è stato valutato per la prima volta dalla Corte territoriale, atteso che il Tribunale non si era pronunciato sul punto.
Inoltre, la Cassazione aggiunge che questo è un elemento che possiede una autonoma forza dimostrativa tale che il suo travisamento disarticola l’intero ragionamento svolto dalla Corte territoriale ed inficia radicalmente sotto il profilo logico la motivazione.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà valutare l’incidenza delle risultanze del predetto tabulato telefonico nella ricostruzione dei fatti, come ascritti agli imputati.

Riccardo Polito

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