Tre argomenti chiave per comprendere il “Dilemma di Jørgensen”

Lo scopo del presente scritto è precipuamente quello di indicare brevemente gli argomenti chiave utili per una piena comprensione di una specifica topica, vale a dire il cosiddetto dilemma di Jørgensen. Ovviamente, per comprensibili ragioni di spazio e di opportunità comunicativa, tale intento verrà compiuto solamente in termini generali e senza addentrarsi troppo in profondità. Non perché non si ritengano i livelli sottostanti degni di adeguata considerazione, ma solo perché discutere dettagliatamente tutti i livelli a vario titolo attivati dalla topica presente richiederebbe tempi, spazi e risorse qui non utilizzabili. Si rimanda a lavori futuri la concreta realizzazione di questo apprezzabile impegno[1].

Il Dilemma di Jørgensen è una topica che nasce e assume rilevanza nei primi quarant’anni del XX secolo, soprattutto in ambito post-neopositivistico e che interessa i rapporti tra la logica e le proposizioni normative.

Tuttavia si potrebbe anche affermare come sia una questione che mostra radici tanto antiche quanto illustri. Lo stesso Aristotele, infatti, discute delle problematicità inerenti alle enunciazioni normative, le quali, dunque, mostrano una duplicità semantica difficilmente regimentabile da parte della ragione filosofica[2].

Ma è solo con lo studio, pionieristico al tempo, di Jørgensen nel 1938 che vengono gettate la basi della topica presente, ovvero che si giustifica teoricamente il campo di interesse formale nei confronti delle enunciazioni normative. L’epistemologo danese, infatti, si propone di tentare un’analisi preliminare delle enunciazioni normative[3]. In modo particolare, egli ravvisò la presenza di un puzzle quando si prendono in considerazione le enunciazioni normative da un punto di vista formale: si dovrebbe escludere la logica da una qualsiasi considerazione formale riguardo alle enunciazioni normative, ma in realtà così non accade. Infatti, «according to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premises or conclusions in an inference; nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premises one of which or both of which are in the imperative mood»[4]. Mentre la logica si applica solamente ad enunciazioni vero – funzionale, vale a dire capaci di assumere i valori formali di vero e di falso, le enunciazioni normative sarebbero delle mere enunciazioni arbitrarie, o, per meglio dire, eterogenee alla logica stessa, dal momento che non sono capaci di assumere i valori formali di vero e di falso. Tuttavia così dovrebbe essere in astratto, nella vita di tutti i giorni, al contrario, rileviamo la presenza di numerosi esempi di enunciazioni normative che adoperano una certa logica o che, per meglio dire, sembrano configurarsi secondo una certa logica. Allora, come la mettiamo?

Il dilemma di Jørgensen, benché la sua paternità, a mio modesto modo di vedere, non va attribuita a Jørgensen stesso[5], ma a Ross[6], consiste appunto in questo:

 

(esistono due possibilità mutualmente esclusive)

a) se la logica opera in termini vero – funzionali, e, quindi, si applica esclusivamente alle enunciazioni apofantiche, le quali intanto sono vere o false in quanto descrivono stati di cose, mentre le enunciazioni imperative non sono apofantiche, e, quindi, non sono né vere né false, poiché non descrivono nulla, ma prescrivono forme di comportamento, allora la logica si applica solo alle enunciazioni descrittive mentre la morale risulta eterogenea alla logica;

b) se la logica opera anche sulle enunciazioni imperative, le quali non sono vero-funzionali, ma prescrittive di comportamenti, allora è necessaria un’estensione della prima, con superamento della limitazione aristotelica alle sole enunciazioni apofantiche, e la morale risulta razionale dal momento che vi trova applicazione la logica.

 

Riformulando le possibilità (a) e (b), il problema, a mio modesto modo di vedere, diviene chiaro:

 

a) o la logica è vero-funzionale, e, dunque, le enunciazioni pratiche sono del tutto irrazionali;

b) o la logica non è solamente vero – funzionale, e, dunque, le enunciazioni pratiche godono di un certo trattamento formale.

 

Il dilemma di Jørgensen descrive, quindi, la contesa ostica tra le opposte alternative (a) e (b), confinando nello stretto ambito di realizzazione le opposte possibilità (a) e (b).

 

Nelle parole di Kalinowski, dobbiamo «o considerare dette catene di enunciati come ragionamenti, e di conseguenza modificare la concezione tradizionale della logica insieme con diverse sue nozioni […], oppure salvare la nozione vigente di logica negando alle suddette catene di proposizioni il carattere di ragionamenti»[7]. La problematica attivata, a mio modesto avviso, è la seguente: la logica non si occupa di enunciazioni normative ma queste ultime debbono sicuramente godere di un certo trattamento formale. Questo è il primo argomento fondamentale per una completa comprensione della topica presente.

Veniamo al secondo. Se le enunciazioni normative sono irrazionali, nel senso che sono diverse dalla logica, qual è il loro senso? Da questo punto di vista, si balena un orizzonte diverso, e molto più vasto, di quello attivato da Jørgensen. In altre parole, o si accetta la ghigliottina stagirita sui limiti del trattamento formale alle enunciazioni vero – funzionali, oppure si battono altre strade. Come ricorda Cremaschi, nel corso degli anni ’40 si svilupparono due diverse tendenze in seno al neopositivismo logico: (1) lo studio delle possibili conseguenze per l’etica dallo sviluppo della logica; e, (2) una riscoperta della critica humiana al passaggio tra «è» e «deve»[8].  E d’altra parte quale dev’essere il punto di vista ottimale sulla questione presente? Difficile, allora, non concordare con Celano quando scrive che « La tesi della eterogeneità di norme e giudizi di valore da un lato e giudizi di fatto dall’altro lato si configura come la tesi della eterogeneità di discorso descrittivo e discorso prescrittivo: l’intenzione comunicativa tipica che presiede alla formulazione di un’affermazione di fatto è l’intenzione di informare [….]; l’intenzione comunicativa tipica che presiede alla formulazione di un’affermazione normativa o valutativa è quella di guidare (dirigere, indirizzare) l’azione»[9]. È davvero necessaria una simile divisione? Le alternative precedenti diventano le seguenti:

 

i) può darsi solamente una logica degli indicativi;

ii) non può darsi una logica degli imperativi;

iii) può darsi una logica degli imperativi.

La spiegazione di ciò è possibile rinvenirla nelle parole di von Wright: « Since norms are usually thought to lack truth-value, how can logical relations such as contradiction and entailment (logical consequence) obtain between norms? Critics of the very possibility of a logic of norms used to call norms “a-logical”. There is also an opinion according to which norms are true or false. […] The representation of the conceptual structure of norms in a formalized language is controversial and difficult»[10]. Sinché ci limitamo alla logica vero – funzionale non appare possible uscire dalle maglie del dilemma.

Ma vi sono soluzioni al dilemma? E così giungiamo al terzo, ed ultimo, argomento fondamentale inerente alla topica presente. In letteratura esistono molti esempi di soluzione e Marturano ne presenta una rassegna, a mio avviso, attendibile. In modo particolare,

 

(le alternative del dilemma sono tre, ovvero)

x) (in ogni caso) va ampliato il concetto di inferenza logica;

xx) è possibile costruire una logica indiretta tra prescrizioni che salvaguardi il concetto classico di inferenza;

xxx) non si può fare alcun tipo di inferenze tra prescrizioni (il discorso normativo è irrazionale)[11].

 

La possibilità (xx) è quella adottata da Jørgensen. La possibilità (xxx) è la versione canonica, oltre che classica, dell’irrazionalismo normativo, che vanta illustri sostenitori. Piuttosto, è la possibilità (x) la vera originale. Infatti, essa consente di estendere l’universo formale della considerazione da parte della logica. Nello specifico, possiamo distinguere tra almeno tre tipologie di soluzione:

 

S1) soluzione sintattica;

S2) soluzione semantica;

S3) soluzione pragmatica.

 

La soluzione (S1) fonda la logica delle enunciazioni normative sulla logica intuizionista. Ma, osserva Marturano, il concetto di verità che si voleva eliminare dalla porta principale rientra «dalla finestra»[12].

La soluzione (S2) fonda la logica delle enunciazioni normative su un ampliamento dello spettro semantico: non più solamente i valori formali di vero e di falso, ma una loro gamma alternativa.

La soluzione (S3), infine, fonda la logica delle enunciazioni normative su una distinzione interna all’enunciato normativo. In breve, essa contempla una distinzione tra (a) una teoria delle proposizioni; e, (2) una teoria degli enunciati.

Ora il punto, a mio sommesso parere, non è tanto prendere in considerazione nel dettaglio tali proposte di soluzione quanto, e piuttosto, guardare alla topica presente in modo diverso dallo sviluppo storico seguito sinora. Infatti, a mio onesto avviso, è lecito sostenere una separazione più sfumata delle due sfere. Non intendo certo asserire che non vi sia alcuna distinzione tra teoria e pratica, ma solamente che sarebbe importante recuperare l’originaria formulazione di Jørgensen la quale non ha affatto posto in essere una negazione assoluta di qualsiasi rapporto tra la prima e la seconda, ma constatato la sussistenza di un enigma, di un problema di difficile risoluzione circa i rapporti tra la logica e le enunciazioni pratiche. Ritengo, allora, che sia bene ripensare il dilemma non per negarlo, ma per ricondurlo alla sua prospettiva originale, l’unica, a mio sommesso parere, capace di proporsi in termini positivi riguardo alle relazioni tra la teoria, o conoscenza, e la pratica, o direzione del comportamento umano, tra la logica, che ha ad oggetto le enunciazioni descrittive di stati di cose, e le enunciazioni imperative, le quali differiscono, per funzione e per significato, dalle “cugine” descrittive.

Come si vede, allora, il dilemma di Jørgesen appare più il risultato di una ricognizione intorno ai limiti del pensiero umano che una sanzione definitiva circa lo scacco della ragione formale. Infatti, il pensiero non sembra solamente teoretico, ossia conoscitivo, ma anche pratico, come efficacemente hanno sostenuto tanto Poli[13] quanto von Wright[14].

A volte la soluzione di una topica problematica non sta nel seguirne il divenire storico, ma nel risalire alle sue origini. Ma ciò è possibile se, e solo se, nella misura in cui si è disposti a comprenderne appieno il senso.

 


[1] Per chi volesse approfondire la questione, rimando al mio Il dilemma di Jørgensen. Tre questioni chiave, liberamente scaricabile al seguente indirizzo: https://filosofiaenuovisentieri.files.wordpress.com/2016/10/dj_questionichiave.pdf. Non si sviluppa il progetto appena auspicato, ma gli argomenti qui presenti trovano uno sviluppo ampio.

[2] Cfr. Aristotele, Confutazioni sofistiche, in Aristotele, Organon, Milano, Adelphi, 2003, p. 651.

[3] Cfr. J. Jørgensen, Imperatives and Logic, “Erkenntnis”, 7, 1937 – 8, p. 288 e sgg.

[4] Ivi, p. 290.

[5] Cfr. A. Pizzo, Il puzzle di jørgensen: enigma vs. dilemma, “Diritto & Diritti”, inserito il 19 Marzo 2014, ISSN 1127-8579, contenuto on – line: https://www.diritto.it/docs/36067-il-puzzle-di-j-rgensen-enigma-vs-dilemma.

[6] Cfr. A. Ross, Imperativi e logica, in A. Ross, Critica del diritto e analisi del linguaggio, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 76.

[7] Cfr. G. Kalinowski, Introduzione alla logica giuridica, Giuffré, Milano, 1971, p. 108.

[8] Cfr. S. Cremaschi, L’etica del Novecento. Dopo Nietzsche, Carocci, Roma, 2005, p. 64.

[9] Cfr. B. Celano, Dialettica giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume, Giappichelli, Torino, 1994, p. 43.

[10] Cfr. G. H. von Wright, Is There a Logic of Norms?, “Ratio Juris”, 4, 1991, p. 266.

[11] Cfr. A. Marturano, Il “dilemma di Jørgensen”, Aracne, Roma, 2012, p. 9 e sgg.

[12] Ivi, p. 142.

[13] Cfr. R. Poli, La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (II), “Verifiche”, 4, 1982, p. 465.

[14] Cfr. G. H. von Wright, Introduzione a: G. Di Bernardo, Logica deontica e semantica, Il Mulino, Bologna, 1977,  p. 37.

Pizzo Alessandro

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