Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo modificato dall’art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205, – che ha devoluto ratione materiae alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di pubbliche forniture – resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie sorte nella fase successiva alla conclusione del contratto, in quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, sulle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali autoritativi della p.a., nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l?atto amministrativo denominato di ?decadenza? dal precedente provvedimento di affidamento dell?appalto non ? stato adottato per rimediare a vizi di legittimit? coevi alla deliberazione di aggiudicazione, ma in considerazione delle difformit? riscontrate nei beni oggetto di fornitura nella fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale, trovandosi pertanto la p.a. in una posizione paritaria con la ditta appaltatrice.
Non ? di ostacolo a tale conclusione l?argomento della sopravvivenza dell?atto amministrativo non impugnato nei termini decadenziali, in quanto il giudice ordinario ben pu? procedere alla disapplicazione dello stesso, nei rapporti tra le parti, in presenza di atti? della p.a., emanati nella fase esecutiva del rapporto, che costituiscono una forma di autotutela, ma che incidono su posizioni di diritto soggettivo dei contraenti privati con cui ? stato stipulato il contratto di appalto.
- qui la sentenza
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