Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) N. 417/2011 in materia di giurisdizione

sentenza 14/04/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1435 del 2009, proposto da ***** *****, rappresentata e difesa dall’avv. *****************************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Settembrini, n. 8;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Crispi, n. 18;

nei confronti di

-“***** ***** ***** *****”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48;
-***** *****, non costituita in giudizio;
– ***** *****, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Cosenza, corso **********, n. 23;

per l’annullamento

del Decreto del Presidente della Regione 18.06.2009, n°153, pubblicato sul BUR Calabria 01/08/2009, con ogni altro provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale a quello gravato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, di “***** ***** ***** *****” e di ***** *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2011, il cons. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con atto notificato in data 13.11.2009 e depositato in data 3.12.2009, la ricorrente premetteva che, nelle qualità di unica sorella superstite (fra due sorelle germane) dell’istitutore della Fondazione denominata “ ***** ***** *****” ed al fine di rispettare la volontà del defunto fratello, aveva chiesto alla Regione Calabria, quale autorità tutoria della citata Fondazione, di assumere, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, i provvedimenti previsti dall’art. 25 c.c., provvedendo anche, eventualmente, a scioglierne il consiglio di amministrazione a causa di una serie di elementi di anomalia denunciati, quali la irregolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, la illegittimità delle nomine, rispettivamente, del consigliere di ** e del presidente ***** *****, le gravi irregolarità della gestione amministrativa, la stessa impossibilità di gestire la fondazione, a causa della contemporanea presenza di due diversi consigli di amministrazione, di due presidenti in conflitto fra di loro nonché della inidoneità manifesta degli attuali amministratori.

Esponeva che, con Deliberazione di G. R. 5.5.2009, n°256, veniva nominato, quale “commissario ad acta”, il dott. **, funzionario della Regione, il quale redigeva la relazione prot. n°14/165 del 15.06.2009, avverso la quale le consigliere ***** avviavano un giudizio presso questo Tribunale, nel corso del quale interveniva la medesima ricorrente.

Con il presente gravame, lamentava che, pendendo ancora il predetto giudizio nonché un altro in sede civile, rubricato R.G. n°145/08 presso il Tribunale di Cosenza, proposto dalle consigliere ***** e ***in ordine alla medesima vicenda, veniva emanato l’epigrafato Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria 18.06.2009 n. 153, con il quale si prendeva atto dell’avvenuta cancellazione della “Onlus ***** ***** *****” dall’Anagrafe della Onlus, nella quale era stata inserita con D.D.G. della Regione Calabria del 6.8.99 n°124, conservando la sola natura di Fondazione giuridicamente riconosciuta, come già comunicato dal Consiglio di Amministrazione, con nota del 11.2.2008.

Precisava altresì che, nel medesimo D.P.G.R. n. 153 del 2009, si prendeva atto di essenziali modifiche apportate alle finalità istituzionali dell’ente, allo scopo “di rendere lo statuto conforme alla originaria volontà del fondatore” nonché del valore attuale del patrimonio della fondazione che, da € 20.000.000,00 (quale era il valore dell’intero compendio ereditato dalla fondazione, secondo la valutazione di cui al verbale redatto in data 21.7.2006, Rep. n° 196846 R.10025, dal notaio ********* **di Bologna, ai fini della registrazione del testamento), veniva ridotto ad € 4.328.217,00, oltre che di altri importanti modifiche.

A sostegno del proprio ricorso svolgeva un unico articolato profilo di gravame, con cui deduceva illegittimità sotto svariati profili ( omessa acquisizione del parere vincolante dell’Agenzia delle ONLUS sulla devoluzione del patrimonio, difetto di istruttoria, deficit motivazionale, etc..).

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 4.12.2009, si costituiva la “***** ***** ***** *****” che, con memoria depositata in data 14.12.2009, eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, controdeduceva alle tesi di parti ricorrente, insistendo per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 12.1.2010, si costituiva la sig.ra ***** ***** , in proprio nonché nelle qualità di Presidente della “***** ***** ***** *****”, evidenziando, a sua volta, profili di illegittimità nell’operato del Consiglio di Amministrazione, implicitamente recepiti nell’impugnato provvedimento, dispositivo della perdita della qualità di “ONLUS” da parte della “***** ***** ***** *****”, così come sostenuto dalla ricorrente.

Con memoria depositata in data 13.1.2010, si costituiva la Regione Calabria che, con la successiva memoria depositata in data 14.2.2011, deduceva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, e, nel merito, per la sua infondatezza.

Anche la “***** ***** ***** *****”, con memoria depositata in data 19.1.2010, insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 11.2.2011, la ricorrente replicava all’eccezione di difetto di giurisdizione ed insisteva nelle proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.1 Va preliminarmente esaminata la questione inerente il difetto di giurisdizione, eccepita dalle parti resistenti.

Invero, si sostiene che il presente gravame, interposto avverso l’epigrafato Decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria 18.06.2009 n. 153, assunto ai sensi del D.Lg. 4 dicembre 1997 n. 460 e del DPR 10/02/2000 n. 361, con il quale si prende atto dell’avvenuta cancellazione della “Onlus Cavaliere del Lavoro ***** ***** *****” dall’Anagrafe della Onlus (in cui era stata inserita con D.D.G. della Regione Calabria del 6.8.99 n°124) nonché della conservazione della sola natura di Fondazione giuridicamente riconosciuta, come comunicato dal Consiglio di Amministrazione con nota del 11.2.2008, non ricadrebbe nella sfera di giurisdizione di questo giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario.

Ad avviso della parte resistente, la presente controversia, vertendo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, non rientrerebbe tra quelle previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in quanto sarebbe attinente non già alla materia tributaria ma alla regolarità del procedimento amministrativo svolto dalla Regione, nell’esercizio di competenze proprie.

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato riconosce (soltanto) la personalità giuridica di diritto privato in capo alla Fondazione, proprio in conseguenza dell’avvenuta cancellazione della “Onlus Cavaliere del Lavoro ***** ***** *****” dall’Anagrafe delle Onlus, oggetto della comunicazione resa alla Regione con nota del 11.2.2008 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Osserva preliminarmente il Collegio che l’atto direttamente ed immediatamente lesivo degli interessi morali e patrimoniali azionati con il presente giudizio, è da rinvenirsi nel primigenio provvedimento di cancellazione della ONLUS dal relativo registro, di competenza, dell’Agenzia delle Entrate, di cui le parti non hanno prodotto copia né indicato gli estremi.

Ed invero, l’impugnato decreto regionale di “presa d’atto” non costituisce una determinazione amministrativa avente autonoma valenza di manifestazione della volontà della P.A., ma si pone alla stregua di una mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa l’esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altra Amministrazione e che rileva nei confronti della Regione, soltanto per quanto di interesse.

Conseguentemente, l’epigrafato atto regionale, non dotato di autonoma lesività, deriva i propri effetti soltanto dall’atto presupposto e può cessare automaticamente di esplicarne soltanto in conseguenza del venir meno del presupposto provvedimento di cancellazione della Fondazione di che trattasi dall’Anagrafe Tributaria, per cui può essere oggetto di gravame soltanto unitamente al provvedimento direttamente lesivo, che lo attrae nell’alveo della competenza giurisdizionale in cui ricade.

1.2. L’iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione.

Essa, infatti, si pone alla stregua di un diritto dell’organizzazione richiedente, ove ne ricorrano i presupposti, cosicchè, non risultando dalla legge l’attribuzione di una giurisdizione esclusiva in tale materia al. giudice amministrativo, deve senz’altro escludersi che il provvedimento in esame ricada nell’ambito della giurisdizione generale in materia di interessi legittimi.

Sotto altro aspetto, va esclusa anche la giurisdizione del giudice ordinario.

E’ vero, infatti, che l’iscrizione all’anagrafe, oltre a segnare l’insorgenza al diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, attribuisce anche la possibilità (che, diversamente, sarebbe vietata) di utilizzare l’acronimo ONLUS, come si desume dall’art. 11, comma 3° del precitato D.Lgs. n. 460 del 1997 (“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze … sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto….), dal titolo del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (“Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11, comma 3”) nonché dalla Circolare n. 22/E del 16/5/05 (“L’iscrizione all’anagrafe comporta due conseguenze: la possibilità dell’utilizzo dell’acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali”).

Tuttavia, giova osservare che la istituzione del registro delle ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale e che l’iscrizione all’anagrafe, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non modifica lo status dell’associazione, comitato, fondazione, società cooperativa od altro ente di carattere privato ricadente nella sfera di applicabilità della norma, ma trova la sua fondamentale ragion d’essere nelle peculiare disciplina di agevolazioni fiscali, come evidenzia la stessa denominazione del D. Lgs. n. 460 del 1997 (“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”), che, infatti, riconnette numerosi benefici di carattere fiscale all’iscrizione nell’anagrafe, che assume effetti dichiaratamente costitutivi, come si desume dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266, con l’art. 1 quanto all’iscrizione e con l’art. 5, comma 3, quanto alla cancellazione.

Conseguentemente, nell’ottica del legislatore, la cancellazione dall’anagrafe ONLUS, equivale alla perdita di un regime di agevolazioni fiscali, goduti dagli Enti che vi erano iscritti.

A conferma di tale tesi, va considerato che l’art. 19, I° comma, lettera H, del D. Lgvo n. 54692 prevede, fra gli atti espressamente dichiarati impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie, proprio la revoca di agevolazioni (conf. Cass. Civ. Sez. Un. 27.3.2007 n. 7388).

Ed invero, la Suprema Corte Regolatrice ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione a carattere generale, che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato” (cfr:. Cass. SS. UU. 27.3.2007 n. 7388).

Alla stregua delle superiori considerazioni nonché di precedenti anche del giudice amministrativo (conf: T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 2 agosto 2007, n. 1903), da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, va declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.

2. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione, con preclusione al Collegio di procedere alla disamina di ogni altra questione in rito e nel merito della controversia, riservata al giudice tributario.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all’affermazione di quella delle Commissioni Tributarie consegue peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice Tributario territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Tributario territorialmente competente, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*****************, ***********, Estensore

*****************, Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

sentenza

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