Tribunale di Foggia – Ordinanza del 20-07-2010 (Docente avvocato – divieto di cui all’art. 1 co. 56 bis della legge 662/1996 – patrocinio contro l’amministrazione scolastica – interpretazione restrittiva – insussistenza di incompatibilità).
Sotto un primo profilo la Corte Costituzionale sembra nettamente orientata verso un’interpretazione restrittiva del divieto di cui all’art. 1 co. 56 bis della legge 662/l996, ritenendolo applicabile ai soli dipendenti ad orario ridotto.
Sotto altro profilo la più recente disciplina della professione forense (L. 339/2003) rinvia ai limiti ed ai divieti imposti agli avvocati dal decreto regio n. 1578/1933, nel quale espressamente si esclude l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di insegnante di scuola secondaria, senza che venga in alcun modo circoscritta l’eccezione alle sole controversie in cui non sia parte l’Amministrazione Scolastica.
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