Tribunale di Lanciano – Ordinanza del 06-04-10 (Docenti avvocati – ammissibilità del patrocinio in controversie in cui sia parte l’amministrazione scolastica – insussistenza di limitazioni all’esercizio della professione forense.

giurisprudenza 15/04/10
  • Tribunale di Lanciano – Ordinanza del 06-04-10 (Docenti avvocati – ammissibilità del patrocinio in controversie in cui sia parte l’amministrazione scolastica – insussistenza di limitazioni all’esercizio della professione forense.

Ai sensi dell’art. 3 R.d.L 27 novembre 1933 n. 1578, per i professori di scuole secondarie, come pure per le altre categorie ivi previste, non si pongono limitazioni all’esercizio della professione forense, né limitazioni in ordine alla possibilità di assistere solo una determinata sfera di clientela e/o di affrontare solo determinate cause.
Invero la suddetta disposizione consente ai professori-avvocati di poter difendere chiunque, pubblica amministrazione compresa, ed appare essere una lex specialis rispetto alla norma di cui all’art. 1 comma 56 bis L. 662/96, allo stato peraltro norma priva di concreta applicazione, in quanto (dopo la modifica attuata dalla L. 339/03) gli unici dipendenti autorizzati ad iscriversi all’albo degli avvocati sono i professori-avvocati, che hanno però la lex specialis che li abilita a difendere chiunque, ergo anche una P.A.
È pertanto illegittimo il provvedimento del Dirigente scolastico che tenda a limitare e/o a subordinare il rilascio della autorizzazione a svolgere la professione di avvocato da parte del docente di scuola secondaria alla condizione che l’interessato non assuma il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.

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