Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo,

Redazione 30/01/05
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Sentenza Giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli
Azione di condanna alla corresponsione di assegno di mantenimento in favore del figlio minore – Competenza – criteri di individuazione – locus destinatae solutionis – natura della prestazione – obbligo di mantenimento – luogo dove risiede il beneficiario – sussiste.

***

Competente a conoscere della domanda di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio naturale è il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario (ex artt. 20 c.p.c. e 1181, I comma, c.c.), in ragione della natura della prestazione dovuta, implicitamente ed intimamente connessa alle esigenze di vita ed alla persona del creditore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO

in persona del dr. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 120 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2003 e vertente

TRA

C.E., in proprio e nella qualità di genitore della figlia minore B.V., elett.te dom.ta in Mazara del Vallo, Via Castelvetrano n. 18, presso lo studio dell’Avv. Liana Pernice, rappresentante e difensore per procura a margine dell’atto di citazione,

– attrice –

E

B.L., elett.te domiciliato in Marsala, Via Roma n. 22, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Bellafiore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Parlotto del foro di Vicenza, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

– convenuto –

OGGETTO: Obbligo di mantenimento del figlio naturale; risarcimento danni; competenza.

CONCLUSIONI per l’attrice: “Come da atto di citazione, vinte le spese; ed in particolare si ribadisce il fatto che competente per territorio è il Tribunale del luogo in cui l’istante teme stia per verificarsi il fatto dannoso (Cass. Civ., Sez. I, 20.04.91 n. 4273)”; per il convenuto: “Relativamente alla causa 120/03, in via preliminare, si eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta datata 24.11.2003 depositata nella causa 120/03, e si indica sin d’ora, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., quale foro competente al fine della decisione della presente causa il Tribunale di Vicenza; nel merito, repingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; spese, diritti ed onorari, interamente refusi; relativamente alla causa 97/03, in via preliminare di rito, si eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito, per i motivi esposti in narrativa della memoria difensiva datata 20.05.2002, depositata nella causa 97/03 e s’indica sin d’ora, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., quale foro competente al fine della decisione della presente causa il Tribunale di Vicenza; si eccepisce l’inammissibilità del ricorso d’urgenza in quanto come specificato al punto 3 della memoria difensiva datata 20.5.2002, non ricorre un pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum in mora); nel merito, respingersi tutte le domande della ricorrente; spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel luglio del 2003 C.E., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.E., conveniva in giudizio B.V., chiedendo al Tribunale adito di condannarlo a corrispondere un assegno mensile in proprio favore, a titolo di mantenimento della detta figlia naturale, non inferiore a € 650 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere dalla sua nascita e sino all’autosufficienza economica della figlia; di condannarlo, altresì, a rimborsare alla madre, pro quota, le somme da essa sostenute per aver provveduto a mantenere ed educare da sola la figlia, nella misura da accertarsi in via equitativa dal Tribunale; nonché, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nel versamento del predetto assegno; con vittoria di spese.

A sostegno delle proprie domande, l’attrice deduceva che, in data 30.12.1995, la lunga convivenza more uxorio tra le parti, dalla quale era nata la figlia minore V., era cessata per fatto e colpa del convenuto, inadempiente agli obblighi nascenti dalla paternità e disinteressato alla moglie, la quale, abbandonata economicamente e moralmente, era stata costretta a fare ritorno a Mazara del Vallo; che il B., già inadempiente ai propri doveri durante la convivenza, da allora aveva cessato di contribuire al mantenimento della figlia minore; che dopo aver inviato la somma di € 464,81 all’anno per i primi due anni (1999 e 2000), il convenuto, dall’agosto 2001, non aveva più corrisposto alcun mantenimento; che l’attrice lavorava saltuariamente e part time come collaboratrice familiare, percependo un reddito appena sufficiente a mantenere se stessa, la figlia Veronica ed un’altra figlia nata da precedente matrimonio; che il convenuto era autotrasportatore e possedeva diversi beni immobili; che essa aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere in via urgente la tutela azionata in citazione; che il Tribunale adito aveva accolto la domanda d’urgenza, fissando un’udienza di prosecuzione del giudizio; che a tale udienza il resistente aveva prodotto istanza ex art. 669 novies c.p.c., volta alla dichiarazione d’inefficacia del provvedimento cautelare; che, a prescindere dall’esito di tale procedimento d’urgenza, la stessa aveva interesse ad ottenere sentenza di accertamento dell’obbligo di mantenimento in capo al convenuto, dell’obbligo di rimborso delle somme da essa anticipate e di risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio B.L., eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Vicenza; nel merito, che egli si era sempre interessato al mantenimento della minore, provvedendo ad elargirle somme in contanti ed a mezzo di vaglia postali; che lo stesso doveva provvedere anche al mantenimento della propria moglie e di altro figlio minore nato nel 2003; che egli, allo stato, era disoccupato; tutto quanto sopra premesso, concludeva, in via pregiudiziale, per la dichiarazione d’incompetenza del Tribunale adito; nel merito, per il rigetto della domanda avversaria; con vittoria di spese.

All’udienza del 13,7.04, il giudice, rilevata l’opportunità di esaminare la questione pregiudiziale di competenza eccepita dalla convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione d’incompetenza sollevata da parte convenuta è infondata ed in quanto tale deve essere rigettata per i motivi di cui appresso.

L’attrice, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, ha chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento di quest’ultima, al rimborso pro quota delle somme da essa attrice anticipate a tale titolo, e di risarcimento del danno per il mancato versamento.

La competenza territoriale del Tribunale adito va vagliata con riferimento a ciascuna di queste domande connesse, poiché il loro cumulo nei confronti di una medesima parte non è ammesso in ipotesi di deroga alla competenza territoriale, ma solo ex art. 104 c.p.c. a quella per valore (ex multis: Cass. Civ., Sez. II, 27.1.2003 n. 1213; Cass. 12459-02; Cass. 347-00; Cass. 11212-96).

Per quanto attiene alla domanda di accertamento dell’obbligo di mantenimento e di condanna al versamento del relativo assegno, trattandosi di rapporto obbligatorio, la competenza può essere individuata alternativamente ex artt. 18 e 20 c.p.c..

E’ indiscussa l’incompetenza del Tribunale adito, alla stregua del foro generale delle persone fisiche, essendo il convenuto residente in provincia di Vicenza.

Essa è indiscutibile, poi, alla stregua del criterio del forum contractus, poiché l’obbligo alimentare è sorto al momento della filiazione, allorquando l’attrice e la figlia minore risiedevano con il convenuto.

E’ inconferente, invece, il richiamo effettuato da parte attrice alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4273 del 1991, posto che in tale risalente pronuncia la competenza del giudice del luogo di residenza della ricorrente (trattandosi di ipotesi di tutela cautelare d’urgenza) venne affermata in forza dell’abrogata norma di cui all’art. 701 c.p.c. (secondo cui era competente il Pretore del luogo in cui l’istante temeva che stesse per verificarsi il fatto dannoso).

La competenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, tuttavia, si radica in forza del criterio del forum destinatae solutionis.

Se può convenirsi con la convenuta che in tale ipotesi, non essendo l’obbligazione de qua determinata ab origine, non trova applicazione la norma di cui all’art. 1182, II comma, c.c., in forza della quale l’obbligazione pecuniaria deve essere eseguita al domicilio del creditore, non si può, tuttavia, per questo ritenere l’applicabilità dell’ipotesi di cui all’art. 1182, III comma, che fissa, negli altri casi, il luogo dell’adempimento nel domicilio del debitore.

Entrambi i detti criteri d’individuazione del locus solutionis, sono, com’è noto, di applicazione residuale, laddove esso “non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze” (art. 1181, I comma, c.c.).

Nel caso di specie, dunque, la natura della prestazione di mantenimento, in quanto implicitamente ed intimamente connessa alle esigenze di vita ed alla persona del creditore, non può che radicarsi presso il domicilio dello stesso, a prescindere dalla discussa natura esclusivamente patrimoniale o meno dell’obbligo de quo (vedi in termini per la fattispecie analoga dell’obbligo di mantenimento in favore del coniuge: Cass. Civ., Sez. I, 7.3.1984, n. 1589; Cass., 26.4.1971, n. 1228; nonché, sia pure fuggevolmente in motivazione, la stessa Cass. Civ., n. 4273 del 1991).

Anche la domanda di accertamento dell’obbligo e di consequenziale condanna al rimborso pro quota delle somme anticipate dall’attrice è correttamente radicata presso l’adito Tribunale.

La giurisprudenza di legittimità, dopo qualche pronuncia di merito che aveva ricondotto tale obbligo alla fonte legale della negotiorum gestio (tra le altre Trib. Cagliari, 13.3.1997), ha condivisibilmente chiarito che esso, in realtà, deve ritenersi correlato al diritto di regresso del genitore che ha provveduto al mantenimento nei confronti dell’altro, debitore solidale ex art. 148 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 22.11.2000, n. 15063; Cass. Civ., Sez. I, 24.3.1994, n. 2907).

Ciò premesso in punto di inquadramento teorico, deve ritenersi che anche la prestazione di rimborso, in ragione della stretta connessione con quella di mantenimento dalla quale mutua la sua natura, sia da adempiere presso il domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c..

Anche opinando diversamente in punto di natura della prestazione di regresso, la competenza per tale domanda sussiste, comunque, alla stregua del forum contractus, essendo il detto diritto ed il correlativo obbligo di rimborso sorti nel luogo in cui l’attrice ha provveduto al mantenimento della figlia minore, anche in luogo dell’asserito genitore inadempiente, ovverosia Mazara del Vallo.

Parimenti deve ritenersi correttamente proposta innanzi al Tribunale adito la spiegata domanda risarcitoria, poiché il locus commissi delicti, rilevante quale luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., è quello in cui l’asserito danno si è verificato, ed è di palmare evidenza che esso, nell’ipotesi in esame, deve ritenersi verificato, laddove il beneficiario dell’assegno non percepito ha la sua residenza ed il centro dei suoi interessi (Mazara del Vallo).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, a conoscere di tutte le domande proposte da parte attrice.

Nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede in ordine alla dichiarazione d’inefficacia del provvedimento cautelare reso nell’ambito del diverso procedimento ante causam 55/2002, essendo tale pronuncia riservata all’esito di un procedimento o ex art. 669 novies c.p.c. non proposto (e apparentemente non proponibile) nel presente giudizio; né in ordine alla “dichiarazione d’inammissibilità” del ricorso d’urgenza, dal pari ante causam, iscritto al n. 97/03, posto che, essendo quivi intervenuto provvedimento d’accoglimento, ogni doglianza avverso lo stesso deve essere fatta valere con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento nell’ambito del procedimento istruttorio di merito od in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara la propria competenza a conoscere delle domande avanzate da C.E.;

2) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;

Spese al definitivo.

Mazara del Vallo, 26.11.2004.

Il Giudice

Pier Luigi Tomaiuoli

Redazione

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