Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, sentenza, giudice unico dott. Pier Luigi Tomaiuoli. Le dichiarazioni dei privati contenute nei verbali redatti da pubblici ufficiali, al pari dei documenti provenienti da terzi o delle dichiarazioni rese in altri processi o delle cosiddette dichiarazioni narrate, rientrano nel novero delle prove atipiche, in quanto non previste espressamente dal legislatore.

Redazione 22/01/05
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Esse non sono prove liberamente valutabili dal giudice al pari di quelle tipiche e non hanno il valore di meri argomenti di prova utilizzabili ex art. 116, II comma, c.p.c., ma devono essere considerate alla stregua degli “indizi”, in quanto tali sottoposte al regime di cui all’art. 2729 c.c..
Non è sufficiente per ritenere provato il fatto ignoto la ricorrenza di una sola presunzione (o di un solo indizio), purchè connotati dei concorrenti requisiti della gravità e della precisione, ma è necessario che essi siano plurimi, stante il tenore letterale della norma di cui all’art. 2729 c.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO
in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuoli, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 127 del r.g.a.c. 2001 vertente
T R A
D.C., elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, piazza Regina n. 14, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Maniscalco, rappresentante e difensore come da procura a margine dell’atto di citazione;
attore –
E
SAI S.P.A., nella qualità di società gerente il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Sergio Spanò, rappresentante e difensore come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
– convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI per entrambe le parti “come da atti e verbali di causa”.
P R O C E S S O
Con atto di citazione notificato nel giugno 2001, D.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, la Sai s.p.a., in qualità di gerente il F.G.V.S., esponendo che in data 13.08.2000 in Mazara del Vallo, sul Lungomare Fata Morgana, un’autovettura condotta da ignoti aveva invaso il senso di marcia sul quale egli viaggiava a bordo del suo motociclo Kawasaki 660, targato AB66805; che, per evitare l’autovettura suddetta, egli era andato a collidere con un palo; che il motociclo aveva subito danni per £ 15.000.000, mentre egli era stato costretto a ricoverarsi presso il locale nosocomio, avendo riportato un’I.P. del 12%, un’I.T.T. di 30 giorni ed un’I.T.P. di 71 giorni; che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa dell’autovettura condotta da ignoti e che, pertanto, la convenuta nella qualità di cui in epigrafe era tenuta al risarcimento del danno patito, quantificato in £ 59.005.000; tutto quanto sopra premesso, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’autovettura pirata e, per l’effetto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno come sopra stimato, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Sai s.p.a., eccependo la mancata prova della non imputabilità all’attore della mancata identificazione del veicolo investitore, non avendo la controparte dimostrato di avere presentato denuncia del sinistro all’autorità di polizia e l’esito negativo delle correlative indagini; sottolineava, nel merito, il necessario assolvimento da parte dell’attore del proprio onere probatorio; concludeva per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
La causa, istruita con produzione di documenti ed audizione di testimoni, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 25.11.03, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
M O T I V I
1. La domanda spiegata dal D.C. non è stata provata ed in quanto tale va rigettata.
Il teste V.S. ha sì confermato che il sinistro si è verificato con le modalità descritte in atto di citazione, ovverosia a causa dell’invasione da parte di un’autovettura pirata della corsia di marcia percorsa dell’attore, ma le sue dichiarazioni non possono essere ritenute in alcun modo attendibili.
Egli, infatti, ascoltato dagli agenti della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, a circa un mese dai fatti, aveva chiaramente riferito di essere arrivato sul luogo del sinistro solo dopo la sua verificazione e di “non poter dire nulla della vettura investitrice”.
Le dichiarazioni rese in udienza sono esattamente opposte a quelle rese agli agenti di polizia e non già in ordine ad elementi accidentali o secondari, ma sulla stessa sua presenza al sinistro prima ancora che sulla sua dinamica, il che impedisce di attribuire alle stesse la benché minima forza probatoria.
Eliminata dal quadro istruttorio validamente utilizzabile la dichiarazione del teste V.S. per i motivi testè riferiti, ciò che resta sono le dichiarazioni rese sempre alla Polizia Municipale da tale M.G., il quale aveva dichiarato, anch’egli a circa un mese dai fatti, di aver assistito all’incidente, verificatosi tra il ciclomotore dell’attore ed una Fiat Tipo di colore grigio scuro, la quale – dopo essersi improvvisamente immessa nella corsia di marcia “centrale” ed essere venuta in collisione con la parte laterale destra del motociclo guidato dall’attore – si era allontanata senza che il conducente si fermasse per prestare soccorso al D.C..
Va appurato, allora, il valore probatorio attribuibile alla dichiarazione del M.G. contenuta nel verbale raccolto dalla Polizia Municipale.
Pur essendo il documento in questione un atto pubblico, la fidefacienza dello stesso non può in alcun modo estendersi all’intrinseco delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto (ex multis: Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1999, n. 3522; Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1998, n. 672; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1998, n. 7500; Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n. 10219).
Esse, al pari dei documenti provenienti dai terzi, o delle dichiarazioni rese in altri processi o delle cosiddette dichiarazioni narrate, rientrano nel novero delle prove atipiche, in quanto non previste espressamente dal legislatore (Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12763).
E’ noto che esse sono ritenute ammissibili dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria, specie in considerazione della mancanza nel sistema processualcivilistico di una norma di chiusura che impedisca al Giudice di valutare altre prove diverse da quelle espressamente regolate dal legislatore.
Più controversa è la questione del valore probatorio da attribuire alle prove atipiche, che secondo alcuni sarebbero prove liberamente valutabili dal Giudice al pari di quelle tipiche, per altri avrebbero la dignità di “indizi”, in quanto tali sottoposte al regime di cui all’art. 2729 c.c., per altri, infine, assurgerebbero a meri argomenti di prova utilizzabili ex art. 116, II comma, c.p.c., esclusivamente a sostegno di prove già formate ed acquisite al processo.

E’ opinione di questo Giudice – in conformità all’opinione prevalente in giurisprudenza – che sia più corretta la tesi mediana del valore indiziario di tali prove (ex plurimis: cit.Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12763).
Tanto sia in ragione dell’esigenza sistematica di attribuire una portata differente al loro valore probatorio rispetto a quello delle prove tipiche, la cui codificazione resterebbe, in caso contrario, priva di alcun senso, sia in ragione della portata ampia della citata norma di cui all’art. 2727 c.c. sulle presunzioni, che – nello statuire la rilevanza probatoria di qualsiasi fatto noto dal quale si possa, come conseguenza normale, risalire ad un fatto ignoto – a ben vedere consente l’introduzione nell’ambito di cognizione del Giudice di fatti non direttamente verificatisi nel processo e sotto la sua percezione.
Ne consegue che la dichiarazione del M.G. non può ritenersi sufficiente, in ragione della necessità di una pluralità e concordanza (oltre che della gravità e precisione) di indizi richiesti dalla norma di cui all’art. 2729 c.c., ritenuta applicabile alla luce delle superiori argomentazioni.

Non condivide questo giudice quel contrario orientamento giurisprudenziale, che, nel ritenere sufficiente anche la ricorrenza di una sola presunzione (o di un solo indizio), purchè connotati dei concorrenti requisiti della gravità e della precisione, creativamente disattende il chiaro tenore letterale della norma in esame.
Solo per completezza di motivazione, si osserva che la circostanza che l’attore al momento del ricovero abbia riferito al medico del pronto soccorso di essersi procurato le lesioni meglio descritte nel referto, per essere “uscito fuori strada mentre era a bordo del suo motore”, senza alcun riferimento ad un’auto investitrice, in una con la circostanza che la contraria dichiarazione del M.G. è intervenuta a distanza di oltre un mese dai fatti, integra a ben vedere un indizio contrario a quello di cui sopra, tale da eliderne comunque la portata probatoria.
2. Le spese possono essere compensate per un terzo, in ragione del fatto che la domanda è stata rigettata per carenza di prova e non già perché infondata; per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio possono, per le stesse ragioni, essere compensate per un terzo e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3. Va disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica di Marsala, per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni del teste V.S..
p.q.m.
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda proposta da D.C. nei confronti della Sai s.p.a., nella qualità di gerente il F.G.V.S.;
compensa per un terzo le spese tra le parti; condanna l’attore alla refusione in favore della convenuta dei restanti due terzi, che liquida in euro 1400, di cui 430 per competenze, oltre iva e cpa come per legge; compensa per un terzo le spese della consulenza tecnica d’ufficio; condanna l’attore alla refusione in favore della convenuta della restante parte;
manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Marsala per le determinazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni del teste V.S..
Così deciso in Mazara del Vallo, il 10.03.2004.
Il Giudice
Pier Luigi Tomaiuoli

Redazione

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