Tribunale di Modica – Ordinanza dell’11-01-11 (Docenti di scuola di istruzione secondaria – incompatibilità all’esercizio della professione forense – controversie in cui sia parte l’Amministrazione scolastica di appartenenza – non sussiste)

giurisprudenza 20/01/11
  • Tribunale di Modica – Ordinanza dell’11-01-11 (Docenti di scuola di istruzione secondaria – incompatibilità all’esercizio della professione forense – controversie in cui sia parte l’Amministrazione scolastica di appartenenza – non sussiste).

L’art. 508 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. in materia di istruzione) non fissa nessun limite rispetto all’ipotesi che l’attività professionale venga svolta a favore del personale scolastico (docente e non docente) in controversie che riguardino l’Amministrazione scolastica di appartenenza.
Ne deriva che l’esercizio dell’attività professionale svolta dal docente iscritto presso l’albo degli avvocati e munito di valida autorizzazione appare legittimo anche ove l’insegnante intenda prestare il proprio patrocinio a favore del personale scolastico (docente e non docente), in controversie in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza.
Il complesso normativo contemplato dall’art. 1, commi 56, 56-bis, 57, 58, 58-bis-, 59, 60, della Legge 662/1996, non appare riferibile ed applicabile all’attività professionale dei docenti, ma appare riguardare soltanto il personale pubblico non docente, con orario a tempo parziale.
Del resto, il conflitto di interessi o l’illecito accaparramento di clientela che la disposizione prevista dall’art. 1 comma 56 bis cit. mira a scongiurare costituiscono fenomeni che non appaiono nemmeno astrattamente configurabili con riguardo alla posizione funzionale del docente.
Alla luce dei superiori principi, nonché in ragione della peculiarità della posizione che il docente assume nell’ambito dell’organizzazione scolastica, si può pertanto escludere che l’esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei limiti specifici previsti dalla normativa (ad es., v. art. 508 T.U. istruzione), possa pregiudicare l’assolvimento degli obblighi cui il docente è tenuto nei confronti dell’Amministrazione (svolgimento del servizio di insegnamento, rispetto degli orari programmati), anche se tale attività venga prestata a favore del personale scolastico (docente e non) in giudizi in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza, non apparendo tale attività idonea a compromettere o condizionare l’assolvimento della prestazione lavorativa (l’attività di insegnamento) cui il docente è tenuto in forza del proprio rapporto di lavoro.

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