GIURISPRUDENZA:
- Tribunale di Modica – Sentenza n. 45-2009 (Contratto di supplenza sottoposto a termine – cessazione degli effetti al verificarsi dell’evento voluto quale termine finale – manifestazione di recesso non necessaria).
Il contratto di supplenza sottoposto a termine, anche se successivamente prorogato, conserva la sua natura di contratto sottoposto a termine finale, atteso che l’evento dedotto nel contratto stesso ed al verificarsi del quale è stata ricollegata la cessazione degli effetti contrattuali, è pur sempre un evento “certus an”, sebbene “incertus quando”.
Ne consegue che, secondo la generale disciplina dei contratti soggetti a termine, gli effetti del contratto cessano automaticamente al verificarsi dell’evento voluto dalle parti quale termine finale, senza che, a tale scopo, occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà (di recesso) delle parti stesse, la quale, se presente, ha carattere meramente dichiarativo, e non già costitutivo, della cessazione (già intervenuta) degli effetti contrattuali.
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