Il Giudice del Lavoro di Napoli, con la Sentenza n. 6388/2015 dell’08 luglio scorso, ha accolto il ricorso di una docente che era stata cancellata dalle Graduatorie ad Esaurimento per non aver prodotto domanda di aggiornamento. Il Tribunale conferma, pertanto, il diritto al reinserimento, a domanda, nelle Graduatorie ad Esaurimento.
La docente si è vista costretta ad agire nei confronti del MIUR affinché venisse dichiarato il proprio diritto alla permanenza e/o al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con il punteggio conseguito. V’è da rilevare, sin da ora, come la docente era precedentemente presente nelle citate GAE. Essendo mutata nel tempo la propria condizione curriculare, nell’anno 2014, chiedeva l’aggiornamento della graduatoria in parola inviando formale domanda tramite raccomandata. A seguito dell’applicazione del D.M. n. 235/2014, però, la docente non solo non veniva inserita in GAE ma anzi compariva nella lista degli esclusi. Per tale motivo, la stessa adiva l’organo giudiziario denunciando la violazione dell’art. 1, comma 605, L. n. 296/2006 nonché dell’art. 1 bis del D.L. n. 97/2004.
Per completezza, è appena il caso di rimarcare preliminarmente come l’art. 1, comma 1 bis, D.L. n. 97/2004 (inserito dalla Legge di conversione n. 143/2004) testualmente recita: “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
In ossequio alla citata norma, i successivi D.M. hanno fissato il termine per la presentazione delle domande di aggiornamento in 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di emanazione del decreto stesso.
Tornando ai fatti di causa, la ricorrente, come evidenziato, aveva presentato domanda di aggiornamento con lettera raccomandata nei termini stabiliti. A tal proposito necessita specificare che veniva adoperata tale forma di comunicazione (invio della domanda cartacea), e non quella via web, indicata nel D.M. all’art. 9, essendo, quest’ultima, consentita ai soli docenti presenti in GAE. Invero, l’art. 9, ancora, stabilisce che: “La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, deve essere presentata alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, che ha gestito la relativa domanda ….”.
Orbene, il Giudice del Lavoro di Napoli nella sentenza in commento richiama una recente decisione del Consiglio di Stato la quale, in relazione al D.M. antecedente avente medesimo contenuto, afferma come una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1 bis, D.L. n. 97/2004 (il quale dispone appunto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avviene su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del MIUR e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi) porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare che, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
Secondo il Giudice, appare ragionevole e conforme, altresì, al principio di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione la previsione legislativa (art. 1, comma 1 bis, D.L. n. 97/2004) per cui la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria comporta la cancellazione dalla graduatoria stessa, essendo necessario prevedere l’onere minimo di una manifestazione di interesse, ripetuta periodicamente. Tuttavia, detta cancellazione dalle graduatorie non preclude all’interessato di potervi chiedere il reinserimento, cosa che effettivamente la ricorrente fece con domanda presentata nei termini.
Tutto ciò è facilmente deducibile dalla lettura della norma citata. Infatti, l’art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004, dopo aver previsto che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”, precisa che “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.
A fronte delle argomentazioni sopraesposte, per il Giudice di Napoli, chiamato a dirimere la controversia, risulta assolutamente pacifico che la mancata presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria comporta sì la cancellazione della stessa da dette graduatorie, ma non pregiudica in alcun modo il diritto della ricorrente di ottenere (a seguito della domanda a tal fine tempestivamente presentata) il reinserimento nelle graduatorie successive.
Di conseguenza, secondo il Giudice partenopeo, le disposizioni contenute nel D.M. 235/2014 – nella misura in cui contrastino con il disposto dell’art. 1, comma 1 bis, D.L. n. 97/2004 – devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.
Con la sentenza in commento, per tutte le motivazioni enunciate, viene dunque dichiarato il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di interesse, valide per il triennio 2014/2017, con il punteggio spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti e, contestualmente, viene condannato il MIUR ad apportare le relative rettifiche alle graduatorie in questione.
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