Il Tribunale del Lavoro di Roma, in una recente sentenza, ha stabilito che l’indennità di funzioni superiori percepita dagli assistenti Amministrativi che hanno svolto la funzione di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi deve essere riconosciuta in aggiunta al trattamento retributivo previsto in base alla posizione economica orizzontale riconosciuta ai dipendenti, ribadendo che “i due emolumenti assolvono a funzioni diverse” e “in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”.
Una dipendente del Ministero dell’Istruzione, inquadrata nel ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiaria della II posizione economica, aveva svolto nel corso di vari anni scolastici la funzione di DSGA e rivendicava il diritto, per l’esercizio di tali funzioni, al compenso spettante così come stabilito dall’art. 69 del CCNL Comparto Scuola, siglato il 4 agosto 1995 e richiamato dall’art. 146 del CCNL Scuola 2007 che, al comma 1, prevede: “[…] all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento”.
La ricorrente adiva le vie legali per essersi vista riconosciuto, invece, un compenso inferiore corrisposto sulla base della Nota emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2012 (Nota cd IGOP, Prot. n. 0104476) che prevede che le posizioni economiche (I e II) eventualmente godute dall’assistente amministrativo devono essere detratte dal differenziale economico tra i due livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell’assistente. In base alla Nota MEF, dunque, così come rilevato in sentenza e sostenuto dall’Amministrazione, “dall’indennità di funzioni superiori pari al suddetto differenziale andrebbe detratto l’emolumento eventualmente percepito in base alla posizione economica orizzontale”.
Il Giudice del Lavoro di Roma, rilevando che Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva contestato di aver “unilateralmente variato l’ammontare del compenso spettante all’assistente amministrativo che eserciti le funzioni di DSGA, sulla base di una propria interpretazione del combinato disposto delle norme collettive di riferimento, che a sua volta trova avallo nella citata nota generale IGOP”, riporta il parere del MEF nella parte in cui ha ribadito che l’emolumento dell’indennità di funzioni superiori risultava incompatibile con il compenso per la valorizzazione professionale ATA, di cui alcuni assistenti amministrativi godevano ex art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 CCNL 2007, perché “l’indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall’assistente amministrativo”.
La sentenza, nel rilevare l’illogica deduzione posta in essere, peraltro unilateralmente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia come “in tal modo, il MEF mostra di trascurare sia il dato letterale della sequenza contrattuale, dove non è previsto – come pure sarebbe stato possibile – alcun assorbimento dell’emolumento nell’altro, sia il dato funzionale, dato che il compenso per la valorizzazione professionale ATA è sganciato dall’effettivo assolvimento delle funzioni superiori ed è piuttosto legato all’esito favorevole della frequenza di appositi corsi di formazione.”.
La sentenza in commento, dunque, condannando MEF e MIUR, in solido, a erogare alla ricorrente il dovuto, restituisce agli Assistenti Amministrativi il giusto diritto a percepire in toto sia l’indennità di funzioni superiori, sia il trattamento retributivo previsto dalla posizione economica orizzontale occupata, constatando che “i due emolumenti assolvono a funzioni diverse” e “in mancanza di una esplicita disposizione contraria, legale o pattizia, essi si cumulano e non si elidono”.
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