TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, ordinanza 21 agosto 2013; Pres. est. VIGNERA; ric. L.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – AFFIDAMENTO IN PROVA TERAPEUTICO – PRESUPPOSTI – TOSSICODIPENDENZA DEL CONDANNATO – ACCERTAMENTO – ELEMENTI VALUTATIVI – D.M. 186/1990 – SUFFICIENZA – LIMITI – FATTISPECIE (D.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 94; d.m. 12 luglio 1990, n. 186, regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, art. 1)
L’affidamento in prova per fini terapeutici presuppone la tossicodipendenza del condannato, il cui accertamento può essere basato sull’elemento valutativo indicato dall’art. 1, lettera e), d.m. 12 luglio 1990, n. 186, solo quando la “presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti” sia tale da dimostrare un uso abituale delle sostanze stesse (fattispecie in cui la tossicodipendenza è stata esclusa perché “certificata” dal SERT sulla base di un esame urinario, di un esame dei capelli lunghi cm. 1 e di un esame dei peli pubici: esami effettuati in un arco di tempo assai ristretto e con esiti positivi riferibili tutti ad un’unica assunzione di sostanza stupefacente e/o, comunque, ad assunzioni con modalità di tipo non cronico, ma saltuario).
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