Le recenti sentenze nn. 895/2015 e 896/2015 del Tribunale del Lavoro di Tivoli riaprono la diatriba su una dibattuta questione che da qualche tempo sta interessando i Tribunali del Lavoro di tutta Italia. Le sentenze, infatti, vertono sul diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante all’inserimento nelle Graduatorie utilizzate dal Ministero dell’Istruzione per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e indeterminato. Tali pronunce dichiarano legittima la richiesta di inserimento dei suddetti docenti e condannano l’Amministrazione ad agire in tal senso riaprendo, così, le Graduatorie che la normativa primaria voleva chiuse a nuovi inserimenti. Come si vedrà, infatti, le sentenze chiariscono che la pretesa azionata non può intendersi come nuovo inserimento, essendo stata proprio l’Amministrazione convenuta a non aver mai riconosciuto la validità del titolo abilitante posseduto dagli odierni ricorrenti ben prima dell’effettiva “chiusura” delle graduatorie d’interesse e a non aver permesso, pertanto, il loro corretto inserimento all’interno delle Graduatorie anche quando tale possibilità era prevista per altre categorie di docenti abilitati.
Le parti ricorrenti, come si è anticipato, sono insegnanti precari abilitati alla professione in virtù del diploma di maturità magistrale, che hanno intrapreso l’azione giudiziaria per ottenere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014 che, nello statuire l’aggiornamento delle stesse, non prevedeva la specifica possibilità di inserimento per i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro il 2001/2002.
Dopo aver chiarito che “il conseguimento del titolo di diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002 ha valore abilitante ai fini dell’insegnamento per le classi di concorso AAAA e EEEE : a seguito dell’emanazione del parere del Consiglio di Stato d.P.R. 25 marzo 2014”, le parti ricorrenti hanno anzitutto invocato l’efficacia erga omnes della pronuncia demolitaria del Consiglio di Stato (sentenza 16 aprile 2015 n. 1973) che ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 proprio nella parte in cui “non ha consentito agli originari ricorrenti docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento”. Il Giudice del Lavoro di Tivoli ritiene che “La portata della pronuncia è senz’altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell’atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004, n. 16728)” e specifica che “se anche si escludesse il carattere generale della citata sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l’efficacia vincolante della pronuncia di merito circa la conformazione della PA scolastica alla statuizione giudiziaria, il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto al giudizio”.
Le norme regolamentari riportate nel Decreto Ministeriale 235/2014, che non prevedeva la possibilità per i diplomati magistrale di inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento, sono, comunque, considerate illegittime dall’Organo giudicante “per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero per i docenti in possesso di titolo abilitante diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 con eguale valore abilitante) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei suddetti titoli abilitanti già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”.
Il Giudice dimostra di non ignorare l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di merito avverso all’inserimento nelle GaE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e argomentato, tra l’altro, insistendo sul divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie a esaurimento”. Il citato orientamento di taluni tribunali del Lavoro ravvisa, nella maggior parte dei casi, “l’insussistenza del fumus nella tardività dell’azione giudiziaria, perché i possessori del diploma magistrale avrebbero comunque dovuto inoltrare la domanda entro il termine legale con successiva impugnativa del diniego di inserimento: tale onere di attivazione avrebbe invero consentito di rispettare il termine decadenziale per il biennio 2007-2008 (art 1 comma 605 lettera c l. 296/2006 in vigore dal 1 gennaio 2007 per i docenti già in possesso del titolo abilitativo o con riserva del conseguimento all’esito dello svolgimento dei corsi SISS, COBASLID, di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed in Scienza della formazione primaria)”.
Le sentenze in commento, invece, confutano tale ipotesi chiarendo che “l’interpretazione più ragionevole e coerente della disposizione induce a ravvisare la ratio dell’esclusione al solo personale docente legittimatosi oltre i termini decadenziali previsti dalla legge citata. È invero evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli abilitanti successivi e non già preesistenti e quindi illegittimamente impedito al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento”. Anche la questione della mancata proposizione della domanda di inserimento in GaE e della successiva azione giudiziaria all’atto del diniego viene facilmente superata dal Giudice constatando “l’allora pacifica esclusione dei diplomi magistrali”, ritenendo tale elemento “insufficiente per ravvisare la tardività della domanda” ed esponendo con chiarezza una duplice ragione posta a fondamento di tale considerazione. Innanzitutto, il Giudice ricorda che “la volontà abdicativa al diritto non può desumersi dalla mera inerzia ma da elementi univoci, chiari e convergenti comprovanti, in modo certo od altamente probabile, la rinuncia ed il disinteresse della parte”. Inoltre, “a condotta omissiva della parte (circa la proposizione della domanda) non può ritenersi imputabile a titolo di colpa essendo stata indotta, a ben vedere, dall’allora sbarramento opposto ai possessori di diploma magistrale”. Al riguardo le due sentenze in commento, prima di concludere per il totale accoglimento del ricorso, ribadiscono “il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proposizione di un’azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo (v. ad esempio Cass. 13 gennaio 2014 n. 470)”.
Ritenendo, dunque, fondate le pretese azionate da parte ricorrente, il Tribunale del Lavoro di Tivoli le accoglie “con conseguente disapplicazione delle disposizioni del DM 235/14 nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nella III fascia ai docenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002” e, per l’effetto, “ordina alle amministrazioni di consentire la presentazione della domanda della parte ricorrente titolare di diploma di magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 “. La condanna alle spese segue la totale soccombenza del Ministero dell’Istruzione in giudizio e vengono poste a carico dell’Amministrazione.
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