Il Tribunale di Milano sul diritto di recesso e sulla formula per l’usurarietà

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Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Milano si pronuncia sul diritto di recesso, sulla legittimità dell’Euribor, sulla formula per l’usurarietà.

La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. Francesca Clemente e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

In data 29/06/2017, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 7334/17, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) liceità del diritto di recesso; b) legittimità della pattuizione dei tassi di interesse ex Euribor; c) validità della formula della Banca d’Italia per la rilevazione del Tasso Soglia Usura; d) le Istruzioni della Banca d’Italia NON sono circolari amministrative

In primo luogo, il Giudice ha confermato la liceità del comportamento della banca nell’osservanza del diritto di recesso ad nutum, come convenuto, senza alcun termine, “con diritto di esigere immediatamente e per intero la prestazione dovuta”.

Altro motivo di interesse risiede nel fatto che la sentenza conferma la legittimità dei tassi di interesse pattuiti ex Euribor.

 

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In ultimo, il Magistrato stabilisce l’assenza di necessità di disporre un approfondimento istruttorio, alla luce della dimostrazione, da parte della banca, della nullità della CTP avversaria “che ha disatteso, nello svolgimento delle operazioni compiute, le Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia agli intermediari per la rilevazione del TEGM”.

Viene dunque confermata – in adesione con l’ impianto normativo vigente in materia di usura- la validità delle Istruzioni della Banca d’Italia, intese quali norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione in concreto della legge ordinaria.

Precisa inoltre il Giudice che “ è evidente che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono comprese nell’elenco delle fonti, ma non è corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari”, chiosando con estrema linearità che Non si tratta di atti interni rivolti alla auto-organizzazione di organi ed uffici sottoposti, secondo lo schema tipico delle circolari. Inoltre esse trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa antiusura”.

L’utilizzo della formula indicata dalla Banca d’Italia, scrive il Magistrato, assicura “la omogeneità tra grandezze da raffrontare. Non avrebbe infatti alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con la modalità A ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una differente modalità B. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze in campo penale e civile che derivano dal superamento del tasso soglia”.

Sentenza collegata

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Silvana Mascellaro

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