Il beneficio di cui all?art. 509, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994 ? il quale stabilisce che il personale scolastico ?che debba essere collocato a riposo per limiti di et? e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, pu? essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di et?? ? non ? cumulabile con quello di cui all?art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 ? il quale dispone che ?E? in facolt? dei dipendenti civili dello Stato e degli pubblici non economici ?di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di et? per il collocamento a riposo per essi previsti?- n? con quello di cui al comma 5? dell?art. 509 del D.Lgs. 297/94 -? che riproduce, estendendola espressamente ai dipendenti del settore scolastico, la? disposizione da ultimo menzionata.
- sentenza allegata (pdf 22 kb)
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