I dati dei beneficiari del trust
Da gennaio 2022 invio dei dati sui beneficiati effettivi dei trust.
Lo prevede lo schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze che ha ricevuto il via libera dal consiglio di stato. Il Consiglio di Stato, con un nuovo parere del 6 dicembre n. 1835, ha consentito il superamento di ogni profilo di criticità direttamente incidente sul rispetto delle disposizioni legislative attuative delle direttive comunitarie.
La Sezione ha così stabilito:
“La Sezione, con il parere interlocutorio, ha criticamente rilevato che, sia dalle rubriche degli articoli che dal loro contenuto, non risultava chiaramente il riconoscimento del diritto di accesso, nonostante la chiarezza della scelta legislativa, conforme alla disciplina eurounitaria come rafforzata nel 2018. Ha stigmatizzato il conseguente offuscamento del diritto, soprattutto in riferimento all’accesso degli “altri soggetti”, diversi dalle Autorità e dai soggetti obbligati, e l’alta probabilità di alimentare dubbi interpretativi. Tanto più in presenza di una sovrapposizione tra accreditamento e diritto all’accesso, risultante dalla disciplina combinata dell’articolato e dell’allegato relativa agli “altri soggetti” (art. 7), dove la mancata distinzione tra identificazione dei richiedenti e allegazione dell’interesse differenziato per l’accesso ai dati dei trust e affini, apparivano in contrasto con la disciplina legislativa che ha subordinato l’accesso ai soggetti legittimati nei confronti dei trust e affini da disvelare alla verifica della sussistenza di un interesse connotato da particolari requisiti.
L’Amministrazione ha pienamente adempiuto sia nelle rubriche che nel corpo dell’articolato (artt. 5, 6 e 7). Ha qualificato il diritto come accesso per tutti i soggetti individuati dal legislatore e dalla disciplina eurounitaria. Nello schema all’attuale esame risulta chiaramente la distinzione tra identificazione dei richiedenti l’accesso e diritto all’accesso per la consultazione delle sezioni costituite all’interno del registro delle imprese. Risulta chiaramente la diversità di disciplina dell’accesso: da quello incondizionato, previe convenzioni, per alcune autorità a quello, per altre autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni (art. 5); da quello finalizzato alla verifica della propria clientela per i soggetti obbligati, previo accreditamento ai fini della dimostrazione dell’appartenenza alla categoria (art. 6) a quello previa domanda del pubblico, nel senso di qualunque persona fisica, che è incondizionato rispetto all’accesso alla sezione autonoma, fino a quello di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla allegazione di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all’accesso alla sezione speciale; salvo, per le ultime due categorie, l’esistenza delle condizioni a tutela del controinteressato, da questo rappresentate al momento della comunicazione dei dati confluiti nelle sezioni (artt. 3 e 7).
Si legga anche:
Quanto all’individuazione delle due categorie di “altri soggetti”, sulla quale pure questa Sezione si era soffermata, appare soddisfacente la scelta dell’Amministrazione di conservare il termine atecnico di “pubblico”, proprio in quanto presente nella direttiva comunitaria. Infatti le incertezze interpretative che avrebbero potuto essere occasionate dalla identificazione della seconda categoria nell’originario schema con i “privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi”, sono ora superate dall’attuale utilizzo della più esaustiva formula “qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi”.
Infine, deve darsi atto che nel nuovo allegato emerge chiaramente l’istituzione di due sezioni, quella autonoma e quella speciale, all’interno del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
Pertanto, con le disposizioni di attuazione può dirsi efficacemente perseguito il nucleo essenziale della direttiva del 2018 della trasparenza e conoscibilità dei dati e delle informazioni concernenti la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti affini“.
Con l’entrata in vigore del decreto in commento, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, i fondatori e persone giuridiche private devono acquisire i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva e comunicare all’ufficio del registro imprese. I medesimi devono provvedere a comunicare con le stesse modalità, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Medesima comunicazione del beneficial owner deve essere effettuata da parte del fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale.
In altri termini con l’entrata in vigore del decreto sarà possibile conoscere, formalmente, i titolari effettivi.
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