dell’Avv. Bruno Sechi
Negli ultimi anni, il legislatore si è, in buona parte, adeguato ai livelli europei di tutela del consumatore. Recependo alcune importanti direttive dell’U.E., l’Italia ha mostrato un segnale molto incoraggiante, in favore di quei soggetti che, nella pratica quotidiana, ricoprono una posizione contrattualmente piu’ debole rispetto al fornitore di beni o servizi. Infatti, generalmente, al consumatore, che acquista per soddisfare le sue esigenze personali,vengono offerti minimi spazi per intavolare una equilibrata trattativa. Le condizioni del contratto, in altri termini, sono proposte e quasi imposte dall’imprenditore, annullando, in realtà, le possibilità di scelta del consumatore. Nella prassi quotidiana, soprattutto nelle vendite porta a porta, e non solo, al consumatore “contattato” vengono spiegati in modo approssimativo e subdolo, le condizioni del contratto, riportati in appositi prestampati. Successivamente alla stipulazione del contratto, in molti casi, si scoprono amare sorprese nel leggere le minuscole clausole in esso contenute. Allora quale tutela potrebbe essere apprestata al consumatore? Attualmente, il quadro normativo del settore in esame, si è arricchito di importanti interventi legislativi, che hanno recepito delle Direttive europee. I piu’ importanti sono: il Dlgs n° 50 del 1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( es. vendita porta a porta ); la L. n°52 del 1996 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e ss c.c. sulle clausole vessatorie; il Dlgs n° 185 del 1999 sui contratti a distanza ( es. televendita ). Bisogna sottolineare che le normative in questione considerano il consumatore la persona fisica che agisce per scopi personali e non imprenditoriali. Fino al 1992, pertanto, i principali strumenti di tutela del consumatore erano offerti dalle norme generali del codice civile sul contratto ( v. recesso per mutuo consenso ex art. 1372 e ss c.c. ), dalle norme sulla vendita ( v. diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo nel caso di denuncia dei vizi della cosa entro 8 gg. dalla scoperta, in virtu’ degli artt. 1490 e ss c.c. ). Prima di analizzare i recenti provvedimenti suindicati, è opportuno soffermarsi sull’art. 1341 c.c. In forza di questo articolo, “ le condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”. Il 2° comma del medesimo articolo, riguarda le c.d. clausole vessatorie, cioè quelle clausole particolarmente gravose per la parte contrattualmente piu’ debole ( es: clausole che prevedono in favore di chi le ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o sospenderne l’esecuzione, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria). Queste clausole, per avere efficacia giuridica devono essere “ specificamente approvate per iscritto”. La tutela del consumatore, nell’ambito delle clausole abusive, è stata potenziata dai recenti artt. 1469 bis e ss c.c., che disciplinano, per l’appunto, le clausole vessatorie. I principi cardine di questa recente normativa sono i seguenti: bullet il consumatore è colui che agisce per soddisfare esigenze personali e non professionali; Un’ altro importantissimo provvedimento legislativo è il Dlgs n° 50 del 1992 che ha disciplinato i c.d. contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( un esempio molto ricorrente è la vendita porta a porta ), ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili, quali locazione, vendita, dei contratti di forniture di prodotti alimentari o altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti e regolari, dei contratti di assicurazione, dei contratti relativi a valori mobiliari, e di tutti quei contratti per i quali il corrispettivo non supera l’importo di £. 50.000. La norma fondamentale del Dlgs n° 50 del 1992 è contenuta nell’art. 6 e disciplina il diritto di recesso da parte del consumatore. Quest’ultimo può recedere dal contratto nel termine di gg. 07 che decorre dalla sottoscrizione della nota d’ordine o dalla data di ricezione della merce, se l’acquisto si è verificato senza la presenza dell’operatore commerciale. Il consumatore ha diritto ad essere informato di questo suo diritto, considerato “indisponibile” dalla normativa vigente in questo settore. In mancanza di una informazione adeguata e corretta da parte dell’operatore commerciale sui diritti del consumatore, il termine per il recesso è di 60 gg. a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. La comunicazione di recesso deve essere sottoscritta da chi ha stipulato il contratto e deve essere inviata all’operatore commerciale mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento. Nel 1999, il Governo italiano, con il Dlgs n° 185 , di recepimento di una Direttiva europea, ha rafforzato ulteriormente la tutela del consumatore, in relazione ai c.d. contratti a distanza ( v. televendite, telemarketing, etc…); si tratta cioè di contratti effettuati con l’uso delle tecniche di comunicazione in uso, come la televisione, la posta elettronica, telefono, fax e altre che, per loro natura, non richiedono la compresenza fisica dell’operatore commerciale e del consumatore. Anche questo Dlgs opera delle esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa: contratti relativi ai servizi finanziari, contratti conclusi mediante distributori automatici, mediante telefoni pubblici, contratti relativi a beni immobili; in buona parte sono esclusi dalla normativa in esame anche i contratti di fornitura di generi alimentari, beni per uso domestico forniti a cadenze regolari, contratti relativi all’alloggio, ristorazione, tempo libero assicurati per una data o periodo prestabiliti. In relazione ai contratti a distanza, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto nel termine, piu’ ampio, di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento dei beni, o di 3 mesi, qualora l’operatore commerciale non abbia adempiuto ai doveri di informazione sui diritti spettanti al consumatore. La comunicazione di recesso deve essere sottoscritta e inviata dal consumatore, direttamente alla sede del fornitore, mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento. L’art. 6 del presente Decreto prevede, a carico del fornitore, il termine, derogabile dalle parti, di gg. 30 per la consegna del bene richiesto. In conclusione possiamo affermare che gli ultimi interventi normativi in materia di tutela del consumatore, hanno reso la posizione di quest’ultimo meglio salvaguardata, a beneficio di una maggiore e piu’ “sana” circolazione dei beni e dei servizi. La strada in tal senso è appena agli inizi, perché i mezzi di tutela previsti, non hanno ancora trovato un’adeguata valorizzazione nelle sedi stragiudiziali e giudiziali. Senorbì – Cagliari, lì 06/07/00 |
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