I brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili nell’ambito dei notiziari non potranno durare oltre novanta secondi.
Lo ha stabilito la seconda sezione del TAR di Roma con la sentenza del 13 luglio -10 ottobre 2011 n. 7844.
La questione nasceva dal ricorso proposto dalla Società Sky Italia Srl avverso la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 667/10/CONS, emanata ex art. 32 quater del d.lgs. n. 44/2010 sulla base della legge delega n. 88/2009 ed in attuazione dell’art. 15 della direttiva 2010/13/UE e recante il regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico.
La Sky Srl assumeva l’illegittimità della suddetta delibera sotto diversi profili. In particolare la società ricorrente lamentava, tra l’altro, l’illegittimità della disciplina introdotta con l’art. 3 del regolamento impugnato, rubricato “Modalità e limiti temporali dell’esercizio del diritto di cronaca”poiché fissava in un massimo di tre minuti per ogni evento il limite di durata complessiva dei brevi estratti di cronaca ordinariamente utilizzabili nell’ambito dei notiziari, osservando che invece la direttiva comunitaria sopra menzionata, al considerando n. 55, fissa detto limite in novanta secondi. I giudici capitolini hanno ritenuto fondata tale censura disattendendo la tesi della difesa erariale secondo la quale sarebbe lo stesso art. 15 della direttiva a riconoscere agli Stati membri la possibilità di introdurre deroghe al regime comunitario al fine di garantire la conformità della normativa sui brevi estratti di cronaca alla normativa interna ed alla prassi giuridica.
A giudizio del TAR è proprio il richiamato par. 6 dell’art. 15 della direttiva a non consentire un estensione della durata dei brevi estratti di cronaca per i quali tra l’altro esiste una specifica prescrizione nel considerando n. 55.
La norma, infatti, nel rinviare alle legislazioni nazionali ed alle prassi giuridiche, consente ai singoli stati membri un attività di armonizzazione e di integrazione dei precetti comunitari con l’ordinamento interno ma non prevede certamente l’introduzione di disposizioni derogatorie rispetto al precetto europeo, specie in ipotesi (come nel caso di specie) di precetti formulati in maniera puntuale e specifica.
Il limite di durata massima dei brevi estratti, ricordano i giudici, che va ad incidere sul diritto di esclusiva attribuito alle singole emittenti, è stabilito in maniera fissa proprio in una logica di contemperamento di opposte esigenze di tutela e pertanto non può prestarsi a modifiche peggiorative nella regolamentazione da parte dei singoli Stati membri, con l’evidente e consequenziale rischio di stravolgimento dell’equilibrio complessivo delle misure introdotte dal legislatore europeo.
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