Indice
1. I quesiti alle parti costituite
Dal 21 giugno il giudice relatore, d’intesa col Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all’art. 4 delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, ai quali i difensori rispondono oralmente nell’udienza pubblica. I quesiti devono essere comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.
2. L’udienza pubblica
La relazione iniziale dell’udienza sarà sostituita da una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti. Pertanto, all’udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell’art. 10, III c., delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale”. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore. Nell’ipotesi ove più difensori per una stessa o per uno stesso interveniente intendano prendere la parola, essi sono tenuti a suddividersi il tempo complessivamente assegnato alla parte o all’interveniente. Ciascun giudice può formulare in udienza ulteriori domande ai difensori. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi. In altre parole, nel corso dell’udienza, ciascun avvocato avrà a disposizione, di regola, quindici minuti per esporre le proprie difese e rispondere alle domande scritte del relatore. Ciascun giudice, e non solamente il relatore, potrà però interloquire direttamente con gli avvocati, anche interrompendoli con domande e obiezioni, arricchendo così la discussione della causa.
3. La disciplina di dettaglio
E’ l’art. 3 della Delibera 24 maggio 2022, a stabilire che lo svolgimento dell’udienza pubblica (ai sensi dell’art. 19, c. IV, delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte, e tale decreto è pubblicato nel website della Corte.
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