Negli anni dal 2003 al 2005 sono stati venduti da Banca 121 Spa e da Monte dei Paschi di Siena – su tutto il territorio nazionale prodotti strutturati dai nomi fantasiosi ed accattivanti (come il “My Way”, poi ribattezzato “4 You” dalla Banca 121 Promozione Finanziaria e dal gruppo Monte dei Paschi di Siena; oppure obbligazioni strutturate come “BTP-Tel”, “BOT-Barrier”, e simili.
Il contratto, denominato “4 You” (così come i cloni, denominati “My Way”, “121 Soluzione Futuro”, “121 Performance”, “Dolce Vita”, “Visione Europa”), “creatura” di Banca 121 PF/MPS Spa, è il frutto del collegamento negoziale tra più negozi complessi: la concessione di un finanziamento, rimborsabile in 15, “circa” 25 o 30 anni, a mezzo di rate mensili costanti; l’acquisto e la custodia di obbligazioni e di quote di fondi comuni di S.R.G. del Gruppo MPS per un importo pari al finanziamento concesso; la costituzione in garanzia dei suddetti titoli a fronte del finanziamento concesso; l’apertura di un conto corrente ordinario, intestato al sottoscrittore (e, ove possibile, al coniuge), finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti dalle operazioni, dedotte in contratto.
Alla concessione del “finanziamento” conseguiva, quasi sempre, la comunicazione del nominativo dell’utente alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia e/o anche alle varie, innumerevoli banche dati “private”, cui gli Istituti di credito comunicano i dati dei clienti indebitati verso il sistema.
I contenziosi correlati ai Piani Finanziari sono stati numerosissimi e alcuni, avviati addirittura nel 2004, si sono conclusi soltanto nel 2011.
Già il Tribunale di Milano – con un’apprezzabile pronuncia del 2009 [1] – aveva dichiarato inadempiente la Banca intermediaria, condannandola a restituire agli utenti tutte le somme versate come rate mensili del prodotto 4 You.
I Giudici di merito ambrosiani, infatti, hanno ritenuto sussistere una responsabilità dell’Istituto di credito per inadempimento agli obblighi di correttezza nella pubblicità e trasparenza con riguardo ai contratti de quibus, rilevando mancanza di correttezza nel modo in cui i prodotti sono stati all’epoca pubblicizzati ingannevolmente, come “prodotti di investimento che avrebbero dovuto consentire, senza elevate dotazioni di capitale, di poter accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari e beneficiare di vantaggi offerti dalla diversificazione e dalla possibilità di selezionare gli investimenti in funzione della propria propensione al rischio”.
In buona sostanza, il Tribunale di Milano ha ritenuto che gli investitori (clienti retail e sprovveduti, purtroppo) siano stati tratti in inganno dalla presentazione del Piano Finanziario, proposto quasi come un semplice e poco rischioso piano “di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimento”, e che “nel depliant non si ravvisano elementi che informino correttamente il destinatario del messaggio della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere al prodotto”.
In più, secondo la richiamata sentenza, ha stabilito che “con riferimento al requisito della trasparenza nella presentazione dei servizi di investimento, devesi rilevare che dal semplice esame del testo contrattuale si evince oscurità, scarsa comprensibilità e non chiarezza della disciplina patrizia”.
Più recentemente, il Tribunale di Siracusa [2] – a conclusione di un contenzioso durato dal 2044 al 2011 – ha condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena a restituire al gruppo investitori tutte le rate mensili versate per un importo parecchio superiore a 50.000 euro.
Secondo quest’ultima pronuncia, i Piani Finanziari My Way e 4 You sono viziati da “anomalie… che presentano più profili di distorsione da schemi legali”.
La prima delle anomalie, rilevate dai Giudici di merito siciliani, si sostanzia nell’evidente snaturamento della funzione del mutuo, che non realizza la propria principale prerogativa costituita dalla realità e dalla disponibilità immediata di denaro per il mutuatario, ma costringe a destinare l’importo finanziato all’acquisto di prodotti finanziari della stessa Banca mutuante, anziché alle “tasche del mutuatario” [3].
Ma sono anche molti altri i profili di censurabilità dei prodotti de quibus e il Tribunale di Siracusa gli elenca in modo preciso e puntuale.
Ma la pronuncia in rassegna si segnala anche perché sancisce importanti principi di diritto di ordine generale ed applicabili a molteplici casi analoghi, non soltanto afferenti i prodotti My Way e 4 You.
In specie, il Tribunale siciliano ha stabilito che “le finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall’art. 21 D.Lvo n. 58/98 – cd. TUF – e dall’art. 26 lett. p del Reg. Consob n. 11522/98, non è quella di imporre l’osservanza da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza trasparenza ecc, bensì quella di assicurare all’investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio soggettivamente adeguato e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile”.
Ad avviso del Giudicante, “tutta la disciplina in materia è infatti ispirata all’esigenza – ribadita dai criteri dettati, con riguardo ai doveri di informazione, dal regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell’1.7.98 – di garantire all’investitore l’instaurarsi di un rapporto con l’intermediario che sia nella fase antecendente all’investimento che in quella dell’investimento stesso sia tale da assicurare un servizio informato ed obiettivo, fondato sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche personali dell’investitore (con riferimento alla propensione al rischio, alla sua situazione finanziaria, alla sua esperienza in investimenti ecc.) e sulle concrete informazioni rese in merito al prodotto con riguardo ai rischi specifici ed alle implicazioni connesse al tipo di investimento trattato, onde garantire una scelta dell’investitore pienamente consapevole e concretamente adeguata alle sue necessità.
Il Tribunale di Siracusa ha inteso ritenere implicitamente “la responsabilità del soggetto abilitato per il danno cagionato all’investitore, ex art. 23 TUF”, in quanto “l’osservanza dei doveri sopra menzionati non si traduce in un mero comportamento formale (illustrazione del prodotto e consegna dei documenti), ma impone al promotore finanziario il ben più pregnante dovere di attivarsi in tutti i modi, per realizzare il concreto interesse dell’ investitore”.
Trattandosi di un gruppo di investitori, è stato agevole per il Tribunale di Siracusa avvedersi anche di un altro dato eclatante (sempre sottolineato da chi scrive nei numerosi contenziosi avviati su tutto il territorio nazionale a tutela e difesa degli interessi degli investitori), ossia che, indistintamente, tutte le schede per l’individuazione del profilo di rischio e dei dati personali dei clienti riportavano l’indicazione di un’esperienza finanziaria “approfondita” e di una propensione al rischio “alta”, indice – secondo i Giudici di merito – del fatto che l’operatore finanziario si era limitato a barrare le caselle riportate nei vari moduli, senza alcun approfondimento delle effettive esigenze e conoscenze dei singoli investitori.
Invece, sarebbe stato obbligo, oltre che dovere, della Banca intermediaria e dei promotori finanziari rendere edotti i clienti con esaustiva ed imparziale informazione che aderire ai Piani Finanziari in esame avrebbe comportato le conseguenze derivanti da tutte le anomalie in essi presenti.
Concludendo, la pronuncia in rassegna ha stabilito che “in conformità ai superiori principi, deve, quindi, affermarsi che la violazione dei doveri di diligenza, chiarezza e informazione posta in essere nei confronti degli investitori non dà luogo alla nullità dei contratti, ma alla responsabilità risarcitoria della banca per averli indirizzati nella scelta di un programma di investimento finanziario non rispondente ai loro reali interessi”.
Rosanna Cafaro
Avvocato in Lecce
[1] Trib. Milano, sent. n. 14288/2009, Pres. Vanoni, Rel. Di Blasi, www.rosannacafaro.it
[2] Trib. Siracusa, sent. n. 833/2011, Pres. Polto, Rel. Dott.ssa Veronica Milone, www.rosannacafaro.it
[3] Sempre, Trib. Siracusa, ult. cit., ibidem, passim.
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