Un’associazione sindacale, rappresentativa di una categoria, non può tutelare la posizione di alcuni appartenenti alla medesima categoria in contrasto con la posizione di altri soggetti rappresentati, potendo la medesima difendere soltanto le posizioni comuni a tutti membri della categoria o, quanto meno, di alcuni componenti allorché non sussista contrasto nelle rispettive posizioni:è infatti compito precipuo delle richiamate associazioni comporre gli eventuali conflitti d’interesse che possano insorgere all’interno della categoria
è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della lex specialis posto che l’impresa ricorrente non ha presentato alcuna offerta e quindi si è autoesclusa dall’ulteriore corso della procedura, nonostante che le prescrizioni di gara non ne impedissero la partecipazione alla gara né rendessero impossibile la presentazione dell’offerta.
Quanto alla legittimazione delle associazioni ricorrenti si osserva quanto segue.
L’Ance e la Confartigianato di Lecce sono enti esponenziali di categoria che, segnatamente in qualità di organizzazioni sindacali, sono costituiti al fine di tutelare – collettivamente e senza discriminazioni tra gli associati – gli appartenenti alle categorie rappresentate.
Hanno partecipato alla procedura contestata 68 imprese, di cui circa la metà insediate nella Provincia di Lecce. Ne consegue con evidenza che una larga componente della categoria rappresentata aveva al momento del bando impugnato un interesse contrario, rappresentato dallo svolgimento della gara, a quello sostenuto dal ricorso odierno, che invece mira alla caducazione dell’intera procedura.
Alla luce di tale considerazione il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui un’associazione sindacale, rappresentativa di una categoria, non può tutelare la posizione di alcuni appartenenti alla medesima categoria in contrasto con la posizione di altri soggetti rappresentati, potendo la medesima difendere soltanto le posizioni comuni a tutti membri della categoria o, quanto meno, di alcuni componenti allorché non sussista contrasto nelle rispettive posizioni.
E’ infatti compito precipuo delle richiamate associazioni comporre gli eventuali conflitti d’interesse che possano insorgere all’interno della categoria nella sua unitarietà senza svolgere azione di sostegno a favore di una o di altra delle parti in causa.
Quanto alla legittimazione dell’impresa ricorrente si svolgono le seguenti considerazioni.
La ricorrente ALFA Costruzioni non ha presentato domanda di partecipazione alla gara oggetto dell’attuale impugnativa.
Secondo un consolidato orientamento non ha un interesse qualificato e differenziato ad impugnare gli atti della procedura di gara il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione, poiché l’interesse fatto valere deve essere comprovato dalla presentazione della domanda di partecipazione nel termine fissato dal bando (cfr. Ad. Plen Consiglio di Stato 29 gennaio 2003, n. 1).
Solo quando la lex specialis della gara pubblica contenga clausole discriminatorie e comunque ostative alla partecipazione, tali che la presentazione della domanda di partecipazione alla gara si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, l’interesse ad impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda.
Nel caso odierno, in cui viene denunciata la incongruità del prezziario utilizzato, la lamentata difformità delle voci del computo metrico non si connota come un impedimento assoluto alla presentazione della domanda. Tale impossibilità, già valutabile in astratto, è peraltro smentita in concreto dalla prova controfattuale rappresentata dalla consistente partecipazione di imprese locali al bando de quo.
Ne consegue che non vi era alcun impedimento oggettivo per la ditta ALFA alla presentazione della domanda di partecipazione.
Di conseguenza è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della lex specialis posto che l’impresa ricorrente non ha presentato alcuna offerta e quindi si è autoesclusa dall’ulteriore corso della procedura, nonostante che le prescrizioni di gara non ne impedissero la partecipazione alla gara né rendessero impossibile la presentazione dell’offerta.
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