Un erede privilegiato nella successione legittima: il coniuge superstite.

1. La successione legittima del coniuge superstite e il controverso caso dei diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, c.c..

 

1.1. Premessa.

Nel nostro ordinamento giuridico sono riconosciute solo due forme di successione, la legittima e la testamentaria (art. 457, comma 1, c.c.)i. La successione legittima è disciplinata in modo specifico nel Titolo II del Libro II del codice civile (artt. 565–586), ma ad essa si applicano, altresì, in via integrativa, le norme del Titolo I, intitolato “Disposizioni generali sulle successioni” (artt. 456-564). Questa considerazione è avallata dalla Relazione al codice civile, in cui si legge: “In questo titolo (artt. 456-564) sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione, la legittima e la testamentaria. Il criterio in esso seguito, di accogliervi quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio, è stato posto in maggiore evidenza dalla nuova intitolazione risultante dal testo.” Come è noto, tra le norme del Titolo I sono collocate anche quelle che disciplinano la cd “successione necessaria” (Capo X) o, meglio, la successione dei legittimari, ovvero delle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (art. 536 c.c.). Ne consegue, pertanto, che tali norme, proprio in virtù della loro collocazione all’interno delle disposizioni generali sulle successioni, trovino indiscutibile applicazione anche nei casi di successione ab intestato. Questa, peraltro, è stata ed è l’intenzione del legislatore. Infatti, nella Relazione al codice civile si legge: “Pur essendosi approvata la collocazione di questo capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione ab intestato…”. Tuttavia, nonostante questa chiara intenzione legislativa, nel corso degli anni, in particolare, soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia avvenuta con la L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha apportato notevoli modifiche in tema di diritti riservati ai legittimari e successione legittima del coniuge, sono sorti dubbi sull’applicazione o meno alla successione legittima delle norme in materia di successione necessaria e, in particolare, quella contenuta nell’art. 540, comma 2, c.c., che attribuisce al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, sulla cui questione dottrina e giurisprudenza hanno dato vita a un vivace dibattito interpretativo, culminato poi nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 4847 del 27 febbraio 2013, di cui si darà atto nel prosieguo. Prima, però, ebbene spendere qualche parola in merito alla norma in questione e al predetto dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in particolare, partendo dalla natura giuridica dei suddetti diritti di godimento.

 

1.2. Natura giuridica dei diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, c.c.: legato o prelegato ex lege?

Come detto, l’art. 540, comma 2, c.c. riserva al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Il secondo periodo della citata norma prevede che “tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

Nel corso degli anni, è sorto l’interrogativo su quale fosse la natura giuridica da attribuire ai diritti di godimento previsti dalla succitata norma. A mio avviso, e secondo buona parte della dottrinaii, la disposizione normativa lascia chiaramente intendere che tali diritti debbano essere considerati come un prototipo del prelegato, però, ex lege (art. 661 c.c.), in quanto essi non sono altro che un prelevamento anticipato che il coniuge ha diritto di ottenere prima della divisione con gli altri coeredi, considerato che essi gravano sulla disponibile e, solo in via subordinata (ovvero in caso di insufficienza della disponibile), sulla sua quota di riserva ed eventualmente di quella dei figli. In tal senso intesi, quindi, essi vanno ad aggiungersi alla quota riservata al coniuge dagli artt. 540, comma 1, 542 e 544, comma 1, c.c.. Si tratta, a ben vedere, di una interpretazione in sintonia con la ratio dell’art. 540 c.c., individuata nell’esigenza di garantire al coniuge superstite, anche successivamente all’apertura della successione, non solo il bisogno dell’alloggio, ma anche altri interessi di natura non patrimoniale, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, evitandogli ogni sorta di difficoltà materiale e morale per la ricerca di una nuova sistemazione o di adattarsi a nuove condizioni di vitaiii.

Invece, la giurisprudenza di legittimità, ma ancor prima quella costituzionaleiv, è solita definirli come legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l’acquisto ipso iure, ai sensi dell’art. 649, comma 1, c.c., senza dover ricorrere all’azione di riduzione. In tal caso, però, i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota di riserva. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, infatti, in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti in esso contemplati (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietàv.

 

1.3. I diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, c.c. nella successione legittima; in particolare, l’«anomalia» dell’art. 584 c.c. rispetto agli artt. 581 e 582 c.c. e il calcolo del peso dei diritti in questione sull’asse ereditario.

La questione della spettanza o meno in favore del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. è sorta dal fatto che, mentre quest’ultima disposizione, che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite, prevede che a quest’ultimo, “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima, rispettivamente, il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del de cuius, non fanno riferimento a tali diritti; invece, l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione dell’art. 540, comma 2, c.c..

A mio avviso, la questione non avrebbe dovuto proprio sorgere per le osservazioni svolte già sopra in premessa e, poi, per il fatto che l’art. 584, comma 1, c.c., riconoscendo al coniuge putativo di buona fede la quota attribuita al coniuge vero dagli articoli che lo precedono e prevedendo altresì l’applicazione del secondo comma dell’art. 540 c.c., lascia chiaramente intendere che al coniuge vero, nella successione legittima, spettino indubbiamente i diritti di abitazione ed uso previsti dall’articolo citato. In altri termini, la disposizione dell’art. 584 c.c. si limita solamente ad estendere anche al coniuge putativo di buona fede il beneficio previsto per il coniuge vero dall’art. 540, comma 2, c.c., con la conseguenza che i diritti previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. sono riconosciuti al coniuge vero anche nella successione legittima. La mancata previsione dei diritti previsti da quest’ultimo articolo negli artt. 581 e 582 c.c. è dovuta al fatto che esse sono già integrate dalla disciplina generale delle successioni previste dal Titolo I, di cui fa parte anche l’art. 540, comma 2, c.c. e, quindi, prevedere anche nei citati articoli l’applicazione di quest’ultima norma avrebbe dato vita a una futile ripetizione normativa. Diversamente, invece, si darebbe adito all’assurda tesi che il coniuge putativo goda rispetto al coniuge vero di un vantaggio patrimoniale e, quindi, che la successione legittima costituirebbe un subdolo mezzo, predisposto dallo stesso legislatore e di cui il defunto può avvalersi in alternativa al testamento, per aggirare la disciplina dei diritti riservati ai legittimari e, in particolare, per non consentire al coniuge superstite di godere dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 5 maggio 1988 n. 527, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c. in relazione agli artt. 3 e 29 Cost. nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità con altri eredi, i diritti previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. viceversa riconosciuti al coniuge putativo, perché detti diritti nella successione ab intestato sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario e l’omesso richiamo dell’art. 540, comma 2, c.c. da parte degli artt. 581 e 582 c.c. vale unicamente ad escludere che i diritti in oggetto competano al coniuge autonomamente, ovvero che si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi e, quindi, per converso il rinvio contenuto nell’art. 584 c.c. significa soltanto che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo.

In dottrina è prevalsa sempre la tesi favorevole a ritenere riconosciuti al coniuge, nella successione legittima, i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c.. In particolare, secondo un Autore, l’art. 540, comma 2, c.c. trova applicazione anche in sede di delazione ab intestato, in quanto quest’ultima non può avere un contenuto attivo inferiore a quello che si ricava dalle disposizioni poste a presidio dei diritti dei legittimarivi. Secondo altri, è proprio la disposizione dell’art. 584 c.c., attributivo dei diritti in esame anche al coniuge putativo, che conduce alla suddetta conclusione, in quanto il suo modo di disporre lascia chiaramente evincere che il coniuge putativo non può certo vantare più diritti di quanti ne abbia il coniuge vero, perché, diversamente intesa, la norma si porrebbe in contrasto col principio di eguaglianza vii.

Di contrario avviso, si era mostrata invece la Corte di legittimità, la quale, nella sentenza n. 4329 del 6 aprile 2000, sebbene avesse affermato, conformandosi a una parte della dottrina, che “il significato specifico dell’art. 584 c.c. sembra essere soltanto quello di attribuire anche al coniuge putativo una sorta di quota di riserva”, aveva però stabilito che questo non consente di inferire che nella successione legittima al coniuge vero spettino anche i diritti di abitazione e di uso, negando quindi che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso. Nello specifico, la Suprema Corte aveva ritenuto che, in tema di successione necessaria, “la disposizione di cui all’art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà”. Aveva, quindi, evidenziato che “la prima difficoltà, che si oppone all’accoglimento della tesi favorevole all’applicabilità della disposizione dell’art. 540, comma 2, c.c. al coniuge nella successione legittima, è data dalla constatazione che, in tema di successione legittima, non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva” ed, altresì, da una ragione sistematica più persuasiva, considerato che “la riserva rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti, anche contro la volontà del defunto” e che “i diritti di abitazione e di uso fanno parte della riserva e, quindi, anch’essi fanno parte del minimo”. Dunque, “per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e la successione necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti”; peraltro, prosegue la Corte, “dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva”, mentre “da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari), più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria. Poiché l’art. 553 c.c. vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 co. 1 e 542 c.c.. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v’è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso”.

Secondo la Corte di legittimità, pertanto, i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c. andrebbero non ad aggiungersi, ma ad integrare la quota spettante al coniuge per legge e, quindi, sarebbero conteggiati nella quota in sede di divisione ereditaria. Se, invece, la quota intestata risultasse inferiore alla riserva, al coniuge superstite spetterebbe quest’ultima e l’imputazione dei due diritti seguirebbe il disposto dell’art. 540, comma 2, c.c..

Questo orientamento non è condivisibile: a mio avviso, i diritti in questione si aggiungono alla quota intestata al coniuge e, quindi, in sede di divisione ereditaria essi non andrebbero conteggiati nella quota alla stessa stregua di un prelegato. A sostegno di questo assunto, ritengo che nella fattispecie non possa trovare applicazione il meccanismo di riduzione disciplinato dall’art. 553 c.c. per i seguenti motivi: in primis, essa obbliga i legittimari ad imputare alla quota riservata solo i legati ricevuti dal defunto e non quelli ricevuti per legge, lasciando, quindi, dedurre che i diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c. sono un’appendice della quota di riserva del coniuge superstite e non un’integrazione. Anzi, si approfitta per dire che l’art. 553 c.c. pone nel nulla lo stesso dilemma della loro natura giuridica su analizzato: “prelegato o legato ex lege?”, perché i diritti in questione, comunque intesi o nell’uno o nell’altro senso, sono pur sempre un’aggiunta alla quota legittima del coniuge superstite perché, come detto, ai fini della riduzione in essa prevista, si imputano solo i legati ricevuti dal defunto e non quelli ricevuti per legge. Poi, dall’art. 540, comma 2, c.c. emerge chiaramente che al coniuge, “anche quando concorra con altri chiamati”, sono riservati i diritti in esso contemplati e questi diritti gravano prima sulla disponibile, poi sulla sua quota di riserva e infine su quella dei figli, in caso di insufficienza della disponibile. Ora, in tema di successione legittima non si parla di disponibile e riserva, in quanto è lo stesso legislatore a quantificare le quote spettanti ai chiamati, che possono essere o solo eredi legittimari oppure anche eredi non legittimari. Ne deriva, pertanto, che i predetti diritti si aggiungono alla quota di eredità intestata del coniuge del de cuius, in quanto l’art. 553 c.c., trovando applicazione solo nell’ipotesi di concorso di legittimari con altri eredi legittimi, lascia desumere che nel caso in cui gli eredi legittimi siano solamente legittimari non può darsi luogo a nessuna azione di riduzione in essa prevista perché nella successione legittima è lo stesso legislatore a garantire le quote di eredità a loro spettanti, tenendo implicitamente conto dei diritti riservati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c.. Dunque, eliminato l’art. 553 c.c., va evidenziato che non vi è nessuna norma che prevede che i diritti in questione debbano essere conteggiati nell’asse ereditario da dividersi.

 

2. Alle Sezioni Unite l’«ultima parola» sulla vicenda in esame.

Dopo circa tredici anni, la Corte di legittimità è tornata sulla questione in esame, ribaltando completamente il precedente indirizzo interpretativo giurisprudenziale. Nello specifico, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 secondo comma c.c.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

 

2.1 Il caso giudiziario che ha spinto a richiedere l’intervento delle Sezioni Unite.

Tizio era deceduto ab intestato lasciando quali eredi la moglie Caia ed i figli Mevia e Sempronio. L’eredità era composta da diversi immobili per un tot valore complessivo e a norma degli artt. 581 e 540 c.c. a ciascuno degli eredi spettava la quota indivisa di un terzo del patrimonio ereditario, fermo restando che al coniuge superstite doveva essere riconosciuto il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredavano.

Caia e Mevia convenivano in giudizio Sempronio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in natura della quota spettante a ciascun erede previa imputazione nella quota del convenuto dell’avvenuto prelievo dall’asse ereditario di una certa somma, e previa detrazione dal valore della casa già familiare del valore attualizzato del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge superstite.

Sempronio, non opponendosi allo scioglimento della comunione, ha sostenuto che tutti i beni erano nella disponibilità esclusiva delle attrici, le quali avrebbero dovuto rendere conto degli introiti percepiti.

Le autorità giudiziarie adite in primo e secondo grado hanno osservato che, in presenza di una successione legittima, come nel caso di specie, non spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c.. In particolare, la Corte d’appello adita, menzionando a sostegno del proprio assunto la sopra citata pronuncia della Corte di Cassazione del 6 aprile 2000 n. 4329, ha rilevato anzitutto che in tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ha poi aggiunto che la riserva, di cui fanno parte i diritti di abitazione e di uso, rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti del de cuius, anche contro la volontà di quest’ultimo, sottolineando che l’art. 553 c.c., al fine di evitare che attraverso la disciplina della successione legittima vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti; ha evidenziato che dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene quando la quota spettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva e che, peraltro, non sussiste nessuna norma che modifichi il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi, che siano anche legittimari, più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria; quindi ha escluso che alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

Avverso la suddetta sentenza del giudice di seconde cure veniva proposto ricorso in Cassazione e la Seconda Sezione civile, con ordinanza del 4 maggio 2012, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, ritenendo che la decisione del ricorso – riguardante in tema di successione legittima il riconoscimento o meno al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. nell’ambito della successione necessaria – comportava la soluzione di questioni di particolare importanza.

 

2.2. La soluzione della Suprema Corte.

Come già anticipato all’inizio, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013, hanno messo fine all’annosa questione in esame, ritenendo che nella successione legittima spettino al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540 secondo comma c.c., e che il valore capitale di tali diritti debba essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

Nello specifico, esaminando la prima questione ad essa sottoposta, ovvero la spettanza o meno in favore del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c., la Suprema Corte è giunta a darle risposta affermativa, conformandosi all’opinione unanime della dottrina e discostandosi dalla precedente pronuncia del 6 aprile 2000 n. 4239, a cui ha aderito la Corte territoriale. Al riguardo, essa ha fondato il suo convincimento interpretativo innanzitutto sulla “ratio di tali diritti, riconducibile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19-5-1975 n. 151 di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l’introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona”, evidenziando che “tale finalità dell’istituto è valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest’ultima”. Poi, “tale convincimento riceve conferma anche sul piano del diritto positivo”, sostiene ancora, “posto che l’art. 540 secondo comma c.c. prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge «anche quando concorra con altri chiamati», e che un concorso con «altri chiamati» ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima”. Secondo la Suprema Corte, dalla citata disposizione si evince che “il legislatore ha voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata ratio legis, i suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione testamentaria che in quella legittima, disciplinandone poi l’effettiva realizzazione onde incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva di altri legittimari (invero tali diritti debbono essere soddisfatti nell’ambito della porzione disponibile ed eventualmente per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge, mentre le quote dei figli vengono sacrificate soltanto se l’eccedenza del valore di essi superi anche la riserva del coniuge); ciò comporta che l’attribuzione di tali diritti previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. ha una valenza anche al di fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c.”. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che i diritti in oggetto spettano al coniuge anche nella successione ab intestato.

Data risposta in senso affermativo alla prima questione, la Suprema Corte è passata poi ad esaminare la seconda, ovvero se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., osservando che al riguardo sono state prospettate due diverse soluzioni. La Suprema Corte, ponendosi in netto contrasto con i suoi precedenti, ha ritenuto di dover aderire all’indirizzo interpretativo che afferma che i diritti in oggetto, configurandosi nella successione legittima come prelegati ex lege, vengono attribuiti al coniuge in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c. e, pertanto, “il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione”.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, non condiviso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, troverebbe applicazione l’art. 553 c.c. (Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari), ovvero: se l’operatività delle norme sulla successione legittima comporti in concreto una lesione delle quote dei legittimari, tale articolo sancisce che la successione legittima si realizzi con il rispetto delle quote destinate a questi ultimi, con la conseguenza che, poiché i diritti di abitazione ed uso fanno parte della legittima, si deve ritenere che essi trovino piena attuazione nell’ambito della successione legittima secondo il disposto dell’art. 553 c.c.. Pertanto, stante a questo indirizzo, tali diritti devono essere attribuiti in aggiunta alla quota di riserva prevista dal primo comma dell’art. 540 c.c. o alla quota di riserva risultante dal concorso con altri legittimari ai sensi degli artt. 542 e 544 c.c., con la conseguenza che essi in base all’art. 540 secondo comma c.c. non sono imputati per il loro valore alla quota astratta di legittima spettante al coniuge, ma gravano sulla disponibile; tuttavia la dispensa dall’imputazione per tali attribuzioni opera solo nei limiti della disponibile, cosicché, qualora tali diritti oltrepassino la disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge si sia rivelata insufficiente a soddisfarli; nell’ipotesi invece che il valore della quota ab intestato risulti superiore rispetto alla quota di riserva maggiorata del valore dei diritti di abitazione ed uso, i diritti del coniuge troveranno realizzazione automaticamente nella porzione a lui spettante in base alla successione legittima, e si configureranno, secondo una autorevole dottrina, come legati in conto alla quota intestata.

La Suprema Corte ha deciso di non condividere questo indirizzo per due diverse ragioni. In primo luogo, osserva che “l’art. 553 c.c. disciplina il concorso tra legittimari ed eredi legittimi e prevede la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti a questi ultimi sull’asse ereditario nei limiti in cui è necessario per integrare le quote riservate ai primi, mentre i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente assimilati a legati o prelegati ex lege, e dunque non si configurano quali quote”, evidenziando, altresì, che “la suddetta riduzione delle porzioni degli eredi legittimi ex art. 553 c.c. opera sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento al coniuge dei suddetti diritti si realizza in senso qualitativo con l’attribuzione ad esso del godimento di un bene determinato, e quindi con la correlativa preclusione per gli altri eredi del godimento della casa già adibita a residenza familiare dei coniugi e dei mobili che la arredano” e, pertanto, “l’art. 553 c.c. non appare idoneo a dare fondamento a questa modalità di realizzazione di tali diritti, che in effetti resta estranea al suo ambito di operatività”. In secondo luogo, rileva che “il prospettato coordinamento tra l’art. 553 c.c. e l’art. 540 secondo comma c.c. trova un impedimento nella parziale incompatibilità del disposto delle due norme; infatti la prima di tali disposizioni prevede che, nel determinare la quota riservata ai legittimari al fine della eventuale riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli eredi legittimi, i legittimari devono imputare alla quota riservata, ai sensi dell’art. 564 c.c., il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto”; poi, premettendo che i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente qualificati come dei legati ex lege, osserva che “l’art. 540 secondo comma c.c., nel disporre che tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile, ha previsto in tal modo una dispensa da tale imputazione, sia pure nei limiti della sola disponibile” e, pertanto, “l’orientamento che prospetta l’attribuzione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima ai sensi dell’art. 540 secondo comma c.c. legittimando tale assunto sulla base della norma di raccordo di cui all’art. 553 c.c. tra successione legittima e successione necessaria non sembra farsi carico di tale difficoltà di coordinamento”.

Di tutt’altro avviso si è rivelato il secondo indirizzo interpretativo, condiviso, come già anticipato sopra, dalla Suprema Corte per le seguenti ragioni. “Nella successione legittima”, osserva innanzitutto la Corte, “non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge, cosicché le disposizioni previste dalla norma ora richiamata (art. 540 comma 2 c.c.), finalizzate a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del «de cuius» in conseguenza dell’attribuzione al coniuge dei diritti suddetti, non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata”. Poi aggiunge che “la soluzione della questione in esame deve essere svincolata dal riferimento all’art. 540 secondo comma c.c., e quindi dalla comparazione con il parametro normativo relativo alla riserva al coniuge dei diritti di abitazione ed uso nel concorso con altri legittimari, anche perché, secondo un orientamento ormai consolidato in dottrina cui si aderisce pienamente, il nostro ordinamento prevede due sole forme di successione, la legittima e la testamentaria (art. 457 c.c.), mentre le norme sulla successione necessaria non costituiscono un «tertium genus», ma sono finalizzate soltanto a tutelare i diritti di determinate categorie di persone (i legittimari) ponendo dei limiti sia alle disposizioni testamentarie lesive di tali diritti sia alle norme disciplinanti la successione legittima, riconoscendo in particolare ai legittimari l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle proprie quote di riserva”. Pertanto, secondo la Suprema Corte, “le modalità di attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dall’art. 553 c.c. […]e quindi i diritti in questione, non trovando tali limitazioni nella loro concreta realizzazione, devono essere riconosciuti pienamente, […]con i conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale dell’asse ereditario; conseguentemente ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili”.

In sintesi, ponendosi in netto contrasto con i suoi precedenti, la Suprema Corte, quindi, ha ritenuto che i diritti previsti dall’art. 540, comma 2, c.c. siano definiti come prelegato ex lege e, in quanto tali, che debbano essere stralciati dal conteggio della quota ereditaria intestata in sede di divisione ereditaria, rendendo privilegiata così la posizione del coniuge superstite rispetto agli altri successibili, pur legittimari.

 

3. Considerazioni conclusive.

La soluzione giuridica adottata dalla Suprema Corte non può che trovare, a mio avviso, piena condivisione. Una diversa interpretazione della fattispecie in esame, infatti, porterebbe a sostenere che la successione legittima possa costituire un escamotage per non riconoscere al coniuge superstite i diritti di abitazione e di uso di cui all’art. 540, comma 2, c.c. oppure, come già detto, un mezzo, predisposto dallo stesso legislatore e di cui il defunto può avvalersi in alternativa al testamento, per aggirare la disciplina dei diritti riservati ai legittimari e, in particolare, la riserva al coniuge superstite dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare.

La soluzione adottata potrebbe comportare difficoltà, invece, in tema di trascrizione dei due diritti acquisiti per effetto dell’apertura della successione legittima affinché essi abbiano effetto nei riguardi dei terzi e, quindi, siano ad essi opponibili in base al combinato disposto degli artt. 2644 e 2645 c.c.. Considerato che si tratta, nella fattispecie, di un acquisto ex lege, non vi è una copia o un estratto di atto autentico del testamento da consegnare al conservatore dei registri immobiliari da cui risulti il predetto acquisto a causa di morte. Ciò comporterebbe che presso i registri immobiliari risulterà ai terzi che tutti i coeredi siano pieni proprietari dei beni ereditari e il coniuge superstite, in caso di vendita, non potrà opporre ai terzi medesimi i suoi diritti di godimento previsti dall’art. 540, comma 2, c.c.. Ma, a mio avviso, non è così per le seguenti ragioni. Nel caso di specie, la norma da prendere in considerazione è l’art. 2660 c.c., che prescrive, per la trascrizione di acquisti a causa di morte per legge, la presentazione alla conservatoria dei registri immobiliari, oltre del certificato di morte dell’autore della successione (comma 1), di una nota in doppio originale in cui risulta indicato il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante (comma 2, n. 3)). Ora, è vero che la norma in questione prevede che si indichi solo la quota intestata del coniuge superstite, ma questo non significa che i terzi possano opporre a quest’ultimo la mancata trascrizione dei suddetti diritti di godimento e, quindi, proporre nei suoi confronti azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. o negatoria ex art. 949 c.c., perché, comunque, i terzi, conoscendo la legge successoria, sono già al corrente dell’acquisto di diritto dei predetti diritti di godimento in virtù del fatto che presso la conservatoria è indicato il vincolo di coniugio del successore, e poi si ricorda che la trascrizione svolge solo funzione di pubblicità-dichiarativa volta a risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa, con la conseguenza che la mancata trascrizione dell’atto di acquisto di diritti dominicali non impedisce che tali diritti possano essere incondizionatamente azionati nei confronti di chiunque li contesti, non ricorrendo un’ipotesi di conflitto fra acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autoreviii. Pertanto, è permesso al coniuge superstite di dimostrare la conoscenza da parte dei terzi dell’esistenza dei suoi diritti di godimento ed opporre i suoi diritti, indipendentemente dal fatto che essi siano stati trascritti o meno. Dello stesso avviso si mostra la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 1909 del 21 febbraio 1995, ha stabilito che, quando è stato trascritto l’acquisto mortis causa a favore dell’erede, il conflitto tra il coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione non trascritto ed il terzo che ha invece trascritto l’acquisto dell’immobile dell’erede va risolto in base al principio di prevenzione.

Ne consegue, quindi, che la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte non determina alcun problema neanche nell’ambito della disciplina della trascrizione.

 

i Nella Relazione al codice civile si legge: “Affermato nell’art. 457 il principio fondamentale del nostro diritto successorio, che le forme di successione riconosciute sono due, la legittima e la testamentaria, ho considerato l’opportunità di escludere espressamente l’ammissibilità della terza possibile causa di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, stabilendo il divieto della cosiddetta successione patrizia o patto successorio.”

ii “Tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l’art. 540 c.c. ha considerato come un’aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge. I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa”: così, Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 1983, p. 284 e ss.. Si vedano, tra gli altri, Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 1984, p. 184; Palazzo, in Commentario al codice civile, diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p. 123; Lops, Il legato, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 1033.

iii Così, Corte Cost. 26 maggio 1989 n. 310.

iv “I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti al coniuge dall’art. 540, secondo comma, cod. civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità”: Corte Cost. 26 maggio 1989 n. 310.

v In questo senso, Cass. 6 aprile 2000 n. 4329. In merito alla natura di legato ex lege dei diritti in questione, si vedano anche Cass. 10 marzo 1987 n. 2474; Cass. 30 gennaio 1995 n. 1085; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2159; Cass. 15 maggio 2000 n. 6231.

vi E’ preferibile ritenere che non sia prospettabile un conflitto tra norme relative alla successione legittima ed a quella necessaria, dovendosi le prime automaticamente adeguare alle seconde, senza che abbia luogo un fenomeno riconducibile alla riduzione. Così, Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu, Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1983, p. 148.

vii Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 2002, p. 277. “Pur non essendoci un richiamo esplicito all’art. 584 c.c. non si dubita che nella successione intestata spettino anche al coniuge del defunto i diritti di uso e di abitazione della casa familiare”: Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Tratt. Rescigno, 5, Torino, 1997.

viii Così, Cass. 5 luglio 1996 n. 6152; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19058; Cass. 3 febbraio 2005 n. 2162.

Tamburro Arcangela Maria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento