La Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale centrale d’appello con la sentenza numero 466 del 15 luglio 2005, merita di essere segnalata per la particolare attenzione che il giudice contabile dedica alla sensibilità avuta da un medico, nel sottoscrivere una polizza personale a copertura della propria responsabilità civile.
Vediamo i fatti:
<Con l’impugnata sentenza un medico è stato condannato, a titolo di responsabilità amministrativa, al risarcimento del danno, pari ad €. 50.000 (comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre ad interessi legali e spese di giudizio, per avere procurato danno patrimoniale indiretto all’Amministrazione, in relazione alla condanna civile al risarcimento dei danni, cui, in solido con l’ASL in questione, lo stesso ginecologo fu condannato per avere, con colpa grave, ritardato l’effettuazione di un interevento chirurgico di taglio cesareo , così causando irreversibili conseguenze neurologiche al neonato >
Il danno erariale nel corso del giudizio di primo grado, viene così suddiviso
<Il danno erariale, quantificato dalla Procura regionale con l’atto di citazione del 28 maggio 2003 in €. 512.523, 59 (così costituito: €. 291.893,40, 60% della somma di condanna versato dall’ASL n. 8 con mandato del 9 ottobre 2002; €. 194.595,60, 40% della somma che avrebbe dovuto versare l’ASL medesima entro il 2003; €. 26.034,59, somma corrisposta al legale dei genitori del neonato), è stato rideterminato nella sentenza impugnata, aggiungendovi astrattamente i versamenti assicurativi effettuati in anticipo ed a scomputo dalle Compagnie assicurative dell’ASL e del ricorrente pari ad €. 413,165,52, per un totale (teorico) di €. 925.699,01.
Il danno, così rideterminato, è stato addossato all’attuale ricorrente nella misura di 1/3 (€. 308.566,34), da cui, detratto l’importo di assicurazione del medesimo ( €. 258.228, 45), è residuata (in via approssimativa) la somma di €. 50.000,00, effettivamente addebitata al responsabile: il primo giudice ha limitato l’addebito nella misura suindicata, in applicazione del potere riduttivo dell’addebito.>
I motivi dell’appello si basano su due principali considerazioni:
<a) viene eccepito che, a fronte dell’affermata esigua entità della colpa attribuita nelle conclusioni peritali poste a fondamento del giudizio di responsabilità amministrativa (oltre che di quello civile), la stessa viene poi quantificata nella misura di 1/3 che certamente non si può considerare esigua; ciò, tenuto conto sia delle risultanze della perizia d’ufficio sia della somma già pagata dall’assicurazione del sanitario;
b) motivazione incongrua e difettosa: osserva l’appellante che il primo giudice, nel discostarsi dalle risultanze peritali, avrebbe dovuto motivare maggiormente sul dissenso, il che contrasta con l’encomiabile sforzo “riduttivo” manifestato e con gli apprezzamenti formulati sulla lealtà del convenuto: l’atto d’appello conclude, quindi, perché, in riforma dell’impugnata sentenza, venga esercitato il potere riduttivo dell’addebito in termini tali da farlo ritenere completamente compensato dalla somma di €. 258.228, 45 già pagata da e per conto dell’appellante a titolo risarcitorio, da considerarsi a saldo completamente satisfattorio, previo annullamento della condanna inflitta>
Per prima cosa, l’adito giudice contabile dichiara la propria autonomia rispetto alla sentenza del giudice civile:
<Ricorda, infatti, il Collegio che il giudizio avanti il giudice contabile trae origine da un rapporto di natura pubblica (di impiego o di servizio), per cui il dipendente viene chiamato a rispondere non già per il danno arrecato a terzi, bensì per quello arrecato alla Pubblica amministrazione e la relativa obbligazione trova fondamento e disciplina in specifiche norme (art. 82 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 52 r.d. 14 luglio 1934 n. 1214, art. 18 d.p.r. 10 gennaio 1957 n.3), affatto diverse da quelle di natura civilistica: pertanto, la Corte dei conti, nell’ambito del giudizio contabile, pur potendo trarre dal giudizio civile elementi utili di cognizione ai fini dell’ accertamento della responsabilità amministrativa, non è da esso vincolata, per cui l’intervenuta pronuncia del giudice civile in merito ai medesimi fatti dai quali è scaturito il danno indiretto non impedisce che il giudice contabile possa apprezzarli e valutarli in maniera diversa>
particolare attenzione viene dimostrata a tale principio in materia sanitaria:
<In particolare, la responsabilità dell’ente ospedaliero gestore del servizio pubblico sanitario e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, si inserisce nell’ambito del rapporto giuridico tra il primo ed il privato che ha chiesto ed ha usufruito del servizio, laddove l’ulteriore valutazione dell’atto lesivo affidata, a fini diversi (accertamento in ordine alla sussistenza o meno del danno indiretto subito dall’ l’Amministrazione condannata a risarcire il terzo danneggiato), al giudice contabile, rientra in un diverso schema giuridico fondato, fra l’altro, sulla graduazione della responsabilità del dipendente chiamato a rispondere solo a titolo di dolo o colpa grave>
ma l’emarginata sentenza merita particolare attenzione per questo passaggio:
<Ma, a prescindere da tale considerazione di ordine più generale, sta in fatto che il giudice di primo grado ha esaustivamente motivato (con un iter argomentativo che il Collegio non può che recepire e confermare in toto) in ordine alle circostanze che hanno consentito di limitare l’entità del danno ascrivibile all’attuale ricorrente nella sopra detta misura: circostanze riferite, da un lato, al ruolo concausale svolto da altri soggetti nella fase precedente ed in quella successiva al parto, dall’altro a profili soggettivi riconducibili alla condotta dell’interessato, quali la lealtà processuale ed il senso di responsabilità concretizzatisi nell’esborso alla parte lesa, a mezzo della propria assicurazione privata, stipulata, fra l’altro, per una copertura assicurativa superiore a quella prevista nel contratto di assicurazione stipulato dalla Asl: circostanza questa che, in quanto espressione del chiaro impegno profuso dal responsabile volto a contribuire all’attenuazione del danno erariale, non può non essere suscettibile di una particolare valorizzazione nei termini adombrati dal primo giudice>
pertanto nel giudizio di appello il giudice non riconosce un’ulteriore riduzione, ma da ragione al giudice di primo grado per aver comunque tenuto conto della presenza di una copertura assicurativa, stipulata facoltativamente dalla singola persona
a cura di*************i
REPUBBLICA ITALIANA In NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al n. 21995 del registro di segreteria proposto da **’ Vincenzo avverso la sentenza n. 523 del 13 luglio 2004 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Toscana;
Visto l’atto d’appello;
Esa**ti tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 giugno 2005, con l’assistenza del Segretario ************, il relatore Consigliere dott. *************, gli avv.ti ******************* e ************ ed il P.M., in persona del Vice Procuratore generale dott. ***************.
Ritenuto in
FATTO
Con l’impugnata sentenza il dott. *********** ( all’epoca dei fatti medico ginecologo presso l’Ospedale di Castiglion Fiorentino, compreso nell’ASL n. 8) è stato condannato, a titolo di responsabilità amministrativa, al risarcimento del danno, pari ad €. 50.000 (comprensiva di rivalutazione monetaria), oltre ad interessi legali e spese di giudizio, per avere procurato danno patrimoniale indiretto all’Amministrazione, in relazione alla condanna civile al risarcimento dei danni, cui, in solido con l’ASL in questione, lo stesso ** fu condannato per avere, con colpa grave, ritardato l’effettuazione di un interevento chirurgico di taglio cesareo alla sig.ra ** Gina, così causando irreversibili conseguenze neurologiche al neonato ** Marco.
Il danno erariale, quantificato dalla Procura regionale con l’atto di citazione del 28 maggio 2003 in €. 512.523, 59 (così costituito: €. 291.893,40, 60% della somma di condanna versato dall’ASL n. 8 con mandato del 9 ottobre 2002; €. 194.595,60, 40% della somma che avrebbe dovuto versare l’ASL medesima entro il 2003; €. 26.034,59, somma corrisposta al legale dei genitori del neonato **), è stato rideter**to nella sentenza impugnata, aggiungendovi astrattamente i versamenti assicurativi effettuati in anticipo ed a scomputo dalle Compagnie assicurative dell’ASL e del ** pari ad €. 413,165,52, per un totale (teorico) di €. 925.699,01. Il danno, così rideter**to, è stato addossato al ** nella misura di 1/3 (€. 308.566,34), da cui, detratto l’importo di assicurazione del medesimo ( €. 258.228, 45), è residuata (in via approssimativa) la somma di €. 50.000,00, effettivamente addebitata al **: il primo giudice ha limitato l’addebito al ** nella misura suindicata, in applicazione del potere riduttivo dell’addebito.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio degli avv.ti ******************* e ************, il **, per i seguenti motivi: a) errata interpretazione e travisamento dei fatti in punto di quantificazione del grado di colpa e conseguente illogicità e contraddittorietà manifesta sulla suddetta graduazione: in sostanza, viene eccepito che, a fronte dell’affermata esigua entità della colpa attribuita al ** nelle conclusioni peritali poste a fondamento del giudizio di responsabilità amministrativa (oltre che di quello civile), la stessa viene poi quantificata nella misura di 1/3 che certamente non si può considerare esigua; ciò, tenuto conto sia delle risultanze della perizia d’ufficio sia della somma già pagata dall’assicurazione del sanitario sia, infine, della sentenza emessa dal giudice civile che, indirettamente, avrebbe suggerito al ** l’esercizio dell’azione di regresso; b) motivazione incongrua e difettosa: osserva l’appellante che il primo giudice, nel discostarsi dalle risultanze peritali, avrebbe dovuto motivare maggiormente sul dissenso, il che contrasta con l’encomiabile sforzo “riduttivo” manifestato e con gli apprezzamenti formulati sulla lealtà del convenuto: l’atto d’appello conclude, quindi, perché, in riforma dell’impugnata sentenza, venga esercitato il potere riduttivo dell’addebito in termini tali da farlo ritenere completamente compensato dalla somma di €. 258.228, 45 già pagata da e per conto dell’appellante a titolo risarcitorio, da considerarsi a saldo completamente satisfattorio, previo annullamento della condanna inflitta.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni in data 3 maggio 2005, osservando: a) la difesa dell’appellante ha riconosciuto la responsabilità del proprio assistito pur se ha ne chiesto un maggior dimensionamento sia con riferimento all’importo di condanna che alla concorrente responsabilità di b altri soggetti; b) la stessa ha chiesto un maggior esercizio del potere riduttivo tale da ritenere compensata la controversia con la somma che il ** risulta aver già versato in esecuzione della sentenza civile; c) comunque, il primo giudice ha già tenuto conto di una serie di elementi atti a diminuire la quota di danno astrattamente attribuibile al ** pur nel riconoscimento del ruolo deter**nte da lui avuto, tanto che la condanna è stata contenuta nella misura percentuale di 1/3; d) non residuano, pertanto, ulteriori spazi per ridurre l’addebito: l’appello, conclude il P.G., va quindi respinto con conferma della sentenza impugnata.
In data 25 maggio 2005 il **, come sopra rappresentato, ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. con la quale conferma contenuto e conclusioni dell’atto d’appello, ribadendo, in particolare, come l’oggetto del gravame sia la rideter**zione dell’incidenza causale del proprio comportamento nel contesto dei fatti produttivi del danno anche ai fini di un’ulteriore riduzione del danno attribuitogli, tenendo conto anche di alcune affermazioni contenute nella sentenza civile in tema di concorso colposo, a suo giudizio indiscutibili non essendo stata impugnata la sentenza stessa.
All’odierna pubblica udienza gli avv.ti ********* e **** ed il P.M. hanno concluso, confermando, con ulteriori ed argomentate considerazioni, il contenuto degli atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
L’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe, non contestando l’affermata responsabilità nei confronti del **, è volto esclusivamente ad ottenere una rideter**zione dell’incidenza causale della sua condotta nella prospettiva di un’ulteriore riduzione dell’addebito fino a farlo ritenere integralmente compensato con le somme già pagate.
Così delimitato l’ambito del presente giudizio, osserva il Collegio che tutte le argomentazioni addotte da parte appellante fanno costante riferimento alle risultanze del processo civile, in un’ottica che è già stata correttamente contestata dal giudice di primo grado con motivazione assolutamente condivisibile in questa sede.
Ricorda, infatti, il Collegio che il giudizio avanti il giudice contabile trae origine da un rapporto di natura pubblica (di impiego o di servizio), per cui il dipendente viene chiamato a rispondere non già per il danno arrecato a terzi, bensì per quello arrecato alla Pubblica amministrazione e la relativa obbligazione trova fondamento e disciplina in specifiche norme (art. 82 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; art. 52 r.d. 14 luglio 1934 n. 1214, art. 18 d.p.r. 10 gennaio 1957 n.3), affatto diverse da quelle di natura civilistica: pertanto, la Corte dei conti, nell’ambito del giudizio contabile, pur potendo trarre dal giudizio civile elementi utili di cognizione ai fini dell’ accertamento della responsabilità amministrativa, non è da esso vincolata, per cui l’intervenuta pronuncia del giudice civile in merito ai medesimi fatti dai quali è scaturito il danno indiretto non impedisce che il giudice contabile possa apprezzarli e valutarli in maniera diversa (da ultimo, Sez. III^ sent. n. 184/2005). In estrema sintesi, il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danni conseguiti all’attività sanitaria, si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi sia perché diversi sono i parametri normativi di riferimento (Sez. III^, 30 marzo 2000 n. 124). In particolare, la responsabilità dell’ente ospedaliero gestore del servizio pubblico sanitario e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, si inserisce nell’ambito del rapporto giuridico tra il primo ed il privato che ha chiesto ed ha usufruito del servizio, laddove l’ulteriore valutazione dell’atto lesivo affidata, a fini diversi (accertamento in ordine alla sussistenza o meno del danno indiretto subito dall’ l’Amministrazione condannata a risarcire il terzo danneggiato), al giudice contabile, rientra in un diverso schema giuridico fondato, fra l’altro, sulla graduazione della responsabilità del dipendente chiamato a rispondere solo a titolo di dolo o colpa grave. Orbene, e con riferimento alla specie, i fatti sui quali si è pronunciato il giudice civile si inseriscono nel rapporto tra l’ ente sanitario ed i genitori del ** Marco, per cui il relativo giudizio è stato finalizzato all’accertamento della colpa dell’ente stesso nella sua struttura unitaria (donde, l’esame da parte del giudice civile solo in via incidentale dei singoli apporti causali al fatto dannoso), mentre i fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa attengono al diverso rapporto di servizio che lega il ** all’amministrazione.
Ed è alla luce di tali principi, che deve essere esclusa, come puntualizzato dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, qualsiasi assimilazione, in un’ottica compensativa, fra quanto l’attuale appellante ha versato a titolo di risarcimento danni civili e quanto è stato chiamato rifondere a titolo di responsabilità amministrativa indiretta per danno erariale.
Ciò posto in punto di diritto, osserva il Collegio in punto di fatto che l’appellante articola il proprio gravame sulla presunta contraddizione tra la ”esigua entità” del ritardo con cui il ** procedette all’effettuazione del parto cesareo, affermata nelle conclusioni peritali e la quantificazione dell’ apporto causale del medesimo all’evento, riconosciuta dal primo giudice nella misura di un terzo.
Osserva in contrario il Collegio che l’asserita contraddizione non ha ragion d’essere in quanto l’intera vicenda si inserisce in un contesto di gravissima rilevanza per gli effetti prodottisi sotto il profilo umano, giuridico, sanitario, economico: ne consegue che la partecipazione del **, soggetto investito di rilevanti responsabilità professionali – certamente superiori, per la funzione svolta, a quelle degli altri soggetti coinvolti nel fatto, anche se non evocati in giudizio – nella misura fissata dal primo giudice, non appare assolutamente incongrua ed eccessiva, tenuto conto delle devastanti conseguenze scaturite dalla vicenda stessa. Ma, a prescindere da tale considerazione di ordine più generale, sta in fatto che il giudice di primo grado ha esaustivamente motivato (con un iter argomentativo che il Collegio non può che recepire e confermare in toto) in ordine alle circostanze che hanno consentito di limitare l’entità del danno ascrivibile al ** nella sopra detta misura: circostanze riferite, da un lato, al ruolo concausale svolto da altri soggetti nella fase precedente ed in quella successiva al parto, dall’altro a profili soggettivi riconducibili alla condotta del **, quali la lealtà processuale ed il senso di responsabilità concretizzatisi nell’esborso alla parte lesa, a mezzo della propria assicurazione privata, stipulata, fra l’altro, per una copertura assicurativa superiore a quella prevista nel contratto di assicurazione stipulato dalla Asl: circostanza questa che, in quanto espressione del chiaro impegno profuso dal responsabile volto a contribuire all’attenuazione del danno erariale, non può non essere suscettibile di una particolare valorizzazione nei termini adombrati dal primo giudice. In definitiva, gli elementi che, in questa sede, vengono addotti per motivare la richiesta di un’ulteriore riduzione dell’addebito, in disparte, per quanto già ricordato, l’assoluta improponibilità della compensazione con quanto già pagato in sede civile, sono già stati presi in considerazione dal giudice di primo grado che ne ha fatto derivare una riduzione dell’addebito in misura particolarmente ampia, insuscettibile, quindi, di ulteriori interventi riduttivi da parte di questo giudice, proprio per l’ampio e decisivo rilievo che ad essi è già stato attribuito.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere confermata, previo rigetto del proposto appello.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto da **’ Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe.-
Condanna, altresì, l’appellante al pagamento delle spese relative anche al presente grado di giudizio, che ammontano ad €. 227,40 (euro duecentoventisette e quaranta centesimi).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2005.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE F.to *************
IL PRESIDENTE F.to Gaetano Pellegrino
Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 15 luglio 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Di ********
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