Una legge necessaria contro la pedopornografia

Pavone Mario 02/03/06

Di recente il fenomeno della pedopornografia tramite internet ? divenuto un argomento di estrema attualit? a causa della sconcertante diffusione di questo fenomeno illecito attraverso la rete.

Il Parlamento ? intervenuto sin dal 1998 per scoraggiarne la diffusione su larga scala come pure gli analoghi comportamenti come il c.d. ? turismo sessuale?, ossia la pratica all?estero, in Paesi oltremodo tolleranti dello sfruttamento sessuale dei minori.

Di fronte al moltiplicarsi dei siti pedopornografici, la Commissione Giustizia della Camera, in sede deliberante, ha approvato lo scorso 23 gennaio le nuove norme in materia di lotta contro lo sfrutta mento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet.(1)

In particolare, il Legislatore ha previsto un significativo inasprimento delle pene a carico di chi si macchia dei reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori, di coloro che si procurano o detengono "materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto" e di chiunque partecipa ai viaggi "al fine di fruire di attivit? di prostituzione a danno di minori".

Per questo gli operatori turistici avranno l’obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici e nei documenti di viaggio consegnati agli utenti la seguente avvertenza: ?La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero?.

Fra le novit? del provvedimento approvato definitivamente dal Parlamento si segnala:

  • l’ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito;

  • l’estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di et?;

  • l’interdizione perpetua dall’attivit? nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l’esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;

  • l’individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell’Unione;

  • iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

Presso il Ministero dell’Interno viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall’estero, sull’andamento del fenomeno su rete.

Dal testo del disegno di legge presentato in Parlamento ? stata espunta la fattispecie di ”pornografia virtuale” che puniva la detenzione di materiale pornografico che ritraeva o rappresentava, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, come soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, nonch? realistiche immagini virtuali di minori.

La nuova Legge apporta,quindi, importanti modificazioni alle disposizioni gi? formulate con la Legge 3 agosto 1998, n. 269.(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10-08-1998).

La nuova Legge fa seguito all’approvazione della decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 con la quale l’Unione Europa ha dettato le regole per una efficace lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

L’obiettivo del provvedimento ? stato quello di superare le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e di contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi in materia.

In particolare la decisione aveva stabilito che ciascun Stato dovr? prevedere sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro gli autori dei reati in questione, nonch? sanzioni di natura penale o non da applicare anche alle persone giuridiche.

Occorre premettere che la Pedofilia che, in senso etimologico, significa "amare e sentirsi attratti da bambini e giovanissimi"anche in forme non patologiche e del tutto innocue,dal punto di vista clinico rappresenta? un disturbo psicologico rientrante nella categoria delle cd. ?parafilie? cos? come descritte, tra l’altro, nel DSM-IV

Il DSM, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ? un supporto clinico redatto in seno all’APA (American Psychiatric Association), periodicamente revisionato e internazionalmente adottato come manuale pubblico di riferimento per la definizione dei quadri diagnostici.

Nell’edizione DSM-IV,?si legge:?

"La focalizzazione parafilica della Pedofilia comporta l’attivit? sessuale (ricorrente) con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o pi? piccoli)

La cyberporno dipendenza, cio? la dipendenza dalla pornografia in internet, includendo cos? anche la cyberpedoporno dipendenza, ?,invece,assimilabile alla generica porno dipendenza di pi? vecchia data, a sua volta rientrante nella pi? vasta categoria patologica dei disturbi di dipendenza, esistente da molto pi? tempo rispetto all’avvento di internet, cio? da quando i cultori della pornografia, dipendenti e non, si servivano invece, come ancora oggi accade abbondantemente, dei supporti cartacei (riviste, giornali, libri ecc.), dei supporti "fiction" (video cassette, audiocassette, cinema, rappresentazioni dal vivo ecc.) e dei supporti telematici (chats, linee telefoniche, televisione ecc.).

La cyber-porno – dipendenza ? un disturbo psicologico, spesso configurato in comorbilit? entro un pi? complesso quadro morboso, come i Disturbi Ansioso-Depressivo, Ossessivo – Compulsivo e Disturbi di Personalit?, raffigurandosi con molte varianti psicopatologiche.

Questo disturbo e quello pedofilo, non sono interdipendenti e non sono interscambiabili, pur potendo, a volte, coesistere.(2)

La Corte di Cassazione, rigettando la richiesta delle attenuanti formulata dall’imputato in ragione di una sua diminuita capacit? psichica.ha stabilito che la pedofilia,come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori, pur presentando ordinariamente carattere di abitualit?, ai fini penali non esclude n? attenua la capacit? di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilit? per abusi sessuali contro i minori.

Per connotare il reato di pedofilia in Internet, la Corte ha stabilito che affinch? vi sia divulgazione o distribuzione ai fini della configurabilit? del reato di cui all’art.600 ter occorre che l’agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bens? ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cio? una serie di conversazioni private, e quindi di cessioni con diverse persone.

Di conseguenza, quando la cessione avvenga attraverso un canale di discussione cosiddetta chat line, ? necessario verificare, al fine della contestazione dell’ipotesi del terzo comma, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalit? rivelatrici di una sua volont? specifica e positiva, prelevare direttamente le foto.(4)

Anche la vendita di prestazioni sessuali via internet dietro corrispettivo assume il valore di atto di prostituzione e perci? pu? configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno.(5)La Corte ha precisato che l?elemento caratterizzante l?atto di prostituzione non ? necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bens? dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che ? destinatario della prestazione.

I reati in questione sono quindi configurabili quando le prestazioni sessuali sono eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa, tramite internet, in modo da consentire a quest?ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di atti sessuali determinati, mentre?i medesimi reati vannno esclusi nell?ipotesi in cui l?utente del sito internet fruisce esclusivamente di immagini preregistrate, riferentisi a soggetti adulti,?a meno che il collegamento con il sito internet non costituisca il tramite per una successiva e diversa attivit? di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

Ma chi sono i bambini vittime di pedo-pornografia?
Secondo il Copine (Combating Paedophile Information Networks in Europe ),progetto dell?Universit? di Cork, Irlanda, che fino ad agosto 2004 ha gestito uno dei pi? grandi database di immagini pedo-pornografiche da cui emerge che delle 150.000 foto e oltre 400 video, pi? della met? rappresenta bambine ritratte in attivit? sessuali esplicite e soggette a violenze sessuali

  • circa il 40% delle bambine e oltre il 50% dei bambini ha un?et? compresa fra 9 e 12 anni

  • il 10% ha un?et? ancora inferiore

Nella grande maggioranza dei casi i bambini sono bianchi dai tratti indo-europei; in genere i bambini asiatici appaiono in immagini dove assumono pose erotiche, pi? o meno esplicite.

Le immagini pedo-pornografiche vengono diffuse attraverso canali commerciali e non-commerciali.

I siti pedo-pornografici commerciali sono spesso indicizzati sui motori di ricerca oppure ? possibile accedervi attraverso siti pornografici apparentemente legali e pubblicizzati attraverso lo spamming.
Esiste poi il canale non commerciale, utilizzato da chi ha come interesse quello di soddisfare le proprie pulsioni sessuali. Il materiale prodotto e diffuso ? quasi sempre "amatoriale", ovvero consta di immagini prodotte con strumenti "artigianali" in ambienti "familiari".

Sicuramente la rete ha contribuito a diffondere la pedo-pornografia,tuttavia Internet ? e resta, prima di tutto, un formidabile strumento attraverso il quale i minori possono reperire informazioni, comunicare e dare spazio alla loro creativit?.

L?approccio pi? efficace ? quindi quello di fornire a bambini e ragazzi un?informazione equilibrata sia sulle opportunit? che sui rischi della rete.

La responsabilizzazione del minore, favorita dalle accresciute capacit? di difendere la sua persona, la conoscenza e comprensione del rischio rappresentano la migliore risposta al problema della sicu-rezza dei minori in rete.

L?attivit? di contrasto della pedo-pornografia su Internet da parte delle hotline e delle Forze dell?Ordine sta producendo buoni risultati.Tuttavia sono pochissime nel mondo le vittime di questa forma di abuso sessuale finora identificate.

Maggiore attenzione inoltre deve essere data all?educazione di ragazzi e adulti sui rischi che Internet e le nuove tecnologie possono comportare.

Il Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali(DSM) stabilisce,quindi,i criteri per definire la Pedofilia e, come si pu? notare, si tratta di criteri estremamente oggettivi e privi di implicazioni morali.

Tuttavia non ? alla psicologia o alla psichiatria che dobbiamo chiedere tali giudizi perch? non ? loro funzione dare

sentenze etiche,sebbene anch?esse conoscano un livello etico oltre quello semplice mente epistemologico.

?,infatti,importante attivare tutte le misure possibili al fine di prevenire il verificarsi di ogni forma di abuso o violenza sui minori.

Situazioni che, oltre al danno fisico immediato, provocano conseguenze psicologiche che rovinano la vita delle vittime.

Come rammenta il Prof.Saverio Fortunato, direttore della Rivista ?Criminologia.it?,?un bambino non abusato ma diagnosticato come abusato, per le devastanti conseguenze giuridiche, familiari e sociali che da ci? deriva, da adulto sar? un potenziale pedofilo.

Occorre competenza criminologica clinica nelle indagini investigative,evitando con l’occhio di vedere solo ci? che si cerca."

Ostuni, Febbraio 2006

di Mario Pavone Avvocato in Brindisi – ?Patrocinante in Cassazione

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NOTE

(1) pubblicata su? Altalex.it , gennaio 2006

(2) cos? Angileri, in Pedofilia,pedopornografia,normalit?,in Psicoterapia-palermo.it

(3) v. Cassazione, sentenza 12 novembre 2003 n. 43135

(4) v. Cassazione , sez. V penale, sentenza 03.02.2003 n? 4900

(5) v. Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2004 n. 25464

qui di seguito il DDl

Ddl Senato 3503 ?

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET

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Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Articolo 1.

1. All?articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma ? sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di et? compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilit? economica, ? punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l?autore del fatto di cui al secondo comma ? persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Articolo 2.

1. All?articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma ? sostituito dal seguente:

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ? punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";

b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" ? inserita la seguente ", diffonde";

c) il quarto comma ? sostituito dal seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, ? punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

d) dopo il quarto comma ? aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena ? aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantit?".

Articolo 3.

1. L?articolo 600-quater del codice penale ? sostituito dal seguente:

"Articolo 600-quater. ? (Detenzione di materiale pornografico). ? Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall?articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, ? punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena ? aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantit?".

Articolo 4.

1.Dopo l?articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall?articolo 3 della presente legge, ? inserito il seguente:

"Articolo 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena ? diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualit? di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 5.

1. All?articolo 600-septies del codice penale ? aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l?applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell?articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l?interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch? da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Articolo 6.

1. All?articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) ? sostituito dal seguente:

"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l?ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore ? affidato o che abbia, con quest?ultimo, una relazione di convivenza";

b) dopo il primo comma ? inserito il seguente:

"Al di fuori delle ipotesi previste dall?articolo 609-bis, l?ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l?abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, ? punito con la reclusione da tre a sei anni".

Articolo 7.

1. All?articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: "quattordici" ? sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) il numero 2) ? sostituito dal seguente:

"2) se il fatto ? commesso dall?ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore ? affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Articolo 8.

1. All?articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all?alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l?applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell?articolo 444 del codice di procedura penale";

b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

c) ? aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l?applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell?articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l?interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonch? da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Articolo 9.

1. All?articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

Articolo 10.

1. All?articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

Articolo 11.

1. All?articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all?articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, nonch? 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-quater del codice penale,".

Articolo 12.

1. All?articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall?articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

2. All?articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) ? inserita la seguente:

"l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1 del medesimo codice;".

Articolo 13.

1. All?articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1 del medesimo codice".

Articolo 14.

1. All?articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

2. All?articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

3. All?articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

Articolo 15.

1. All?articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4 ? inserito il seguente:

"4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, nonch? 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benef?ci indicati nel comma 1 dell?articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno met? della pena irrogata".

Articolo 16.

1. All?articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

2. All?articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1,".

3. Le disposizioni di cui all?articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all?articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

Articolo 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l?obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonch? nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell?articolo ….. della legge ….. n. …. ? La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all?estero".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l?obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All?irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attivit? produttive.

Articolo 18.

1. All?articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all?articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".

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Capo II.

NORME CONTRO

LA PEDOPORNOGRAFIA

A MEZZO INTERNET

Articolo 19.

1. Dopo l?articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 14-bis. ? (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) ? 1. Presso l?organo del Ministero dell?interno di cui al comma 2 dell?articolo 14, ? istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l?utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonch? i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell?autorit? giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonch? i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall?istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le pari opportunit? elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all?articolo 17, comma 1.

Articolo 14-ter. ? (Obblighi per fornitori dei servizi della societ? dell?informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) ? 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonch? a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l?effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All?irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all?articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 14-quater. ? (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l?accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) ? 1. I fornitori di connettivit? alla rete INTERNET, al fine di impedire l?accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l?innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivit? della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altres? indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivit? alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 ? punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All?irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all?articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 14-quinquies. – (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). ? 1. Il Centro trasmette all?Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all?articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l?utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all?UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell?applicazione del presente articolo e dell?articolo 14-bis l?UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all?accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l?acquisto di materiale concernente l?utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all?istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all?intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l?autorizzazione all?utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformit? con le disposizioni emanate dalla Banca d?Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell?ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell?articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all?UIC l?applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L?UIC trasmette le informazioni cos? acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell?articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell?interno, della giustizia, dell?economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunit? e per l?innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d?Italia e l?UIC, sentito l?Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalit? da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d?Italia e l?UIC verificano l?osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili ? applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All?irrogazione della sanzione provvede la Banca d?Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell?economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d?Italia o dell?UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall?articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall?applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all?entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all?articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET".

2. Il decreto di cui all?articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ? adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all?articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ? adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 20.

1. All?articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 ? inserito il seguente:

"1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le pari opportunit? l?Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivit?, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine ? autorizzata l?istituzione presso l?Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l?apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunit? sono definite la composizione e le modalit? di funzionamento dell?Osservatorio nonch? le modalit? di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all?adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell?articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l?istituzione e l?avvio delle attivit? dell?Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma ? autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l?anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell?autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall?anno 2008, si provvede ai sensi dell?articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell?economia e delle finanze ? autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Il decreto di cui all?articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ? adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pavone Mario

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