Una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla legge provvedimento

Il Consiglio di Stato, sez. IV sentenza del 22 marzo 2021, n. 2409 esclude l’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il giudizio di costituzionalità conservare il proprio carattere incidentale, e quindi muovere dall’impugnazione di un atto amministrativo.

Le leggi-provvedimento

Tra le fonti di rango primario si annoverano le c.d. leggi-provvedimento, le quali sono atti aventi forza di legge che hanno la peculiarità di incidere su casi e destinatari determinati e non presentano le caratteristiche dell’astrattezza e della generalità.

Proprio tale peculiarità, e dunque l’avere le caratteristiche della personalità riguardo ai destinatari, la concretezza riguardo al contenuto e gli effetti eccezionali, in passato, ha creato dubbi circa l’ammissibilità di tale fonte. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in numerose casistiche, ha escluso tale inammissibilità, pur riservandosi uno stretto controllo di costituzionalità del rispetto del principio di ragionevolezza ed ha respinto la tesi della sussistenza della c.d. riserva di amministrazione. In particolare, alcune leggi-provvedimento hanno superato sia le obiezioni di fondo collegate al principio di separazione di poteri sia quelle legate al sistema delle garanzie, in quanto il diritto di difesa del cittadino non viene annullato, ma si connota secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale; tuttavia, il sindacato di costituzionalità sotto il profilo della non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata è la natura provvedimentale dell’atto legislativo sottoposto a controllo.

 

 

I fatti ad oggetto del giudizio

Il Comune impugna la sentenza del Tar della Calabria, sede di Catanzaro, n. 602/2020, che ha deciso sulla questione della legge regionale n. 45/2019 con la quale è stato modificato l’art. 6 della legge regionale n. 41/2016 del 21 dicembre 2016, istitutiva di una Riserva Naturale Regionale, che ne demandava la gestione all’ente locale.

La modifica introdotta ha novellato la norma prevedendo che la gestione della Riserva Naturale regionale in questione è demandata ad un’associazione riconosciuta a livello nazionale.

Con il ricorso di primo grado, il Comune ha censurato la legge regionale n. 45/2019, con la quale è stato modificato l’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016, nella parte in cui ha disposto la sostituzione del Comune dalla gestione della Riserva in favore dell’associazione, ritenendola affetta da profili di illegittimità sotto molteplici aspetti, in particolare per violazione di legge ed eccesso di potere, per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, con eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 97 e 3 della Costituzione arbitrarietà, irragionevolezza della legge provvedimento, disparità di trattamento, violazione dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni dello Stato (art. 5 della Costituzione).

In particolare, viene chiesta tutela nei confronti di un atto normativo ritenuto dal ricorrente immediatamente lesivo, quale legge-provvedimento. Il TAR per la Calabria ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto non vi è dubbio che l’ordinamento appresta un’adeguata tutela anche per il caso di leggi-provvedimento, nel qual caso è la Corte costituzionale a garantire il sindacato di legittimità.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, sez. IV sentenza del 22 marzo 2021, n. 2409 blinda la sentenza impugnata, ritenendo che la stessa sia del tutto in linea con la pacifica giurisprudenza costituzionale in tema di “leggi-provvedimento”, laddove, se è vero che la Corte, al fine di assicurare piena tutela alle situazioni soggettive degli amministrati che si assumano lese da una norma di legge a contenuto sostanzialmente provvedimentale, assume un approccio ampio sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità (e, quindi, come sottolineato anche dal Comune odierno appellante, anche sui rapporti tra giudizio di costituzionalità e giudizio a quo), ciò nondimeno deve escludersi l’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il giudizio di costituzionalità conservare il proprio carattere incidentale, e quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un atto amministrativo.

Sulla qualificazione in termini di lesività e impugnabilità, la giurisprudenza amministrativa adotta un approccio peculiare rispetto ai comuni principi in quanto gli atti amministrativi sono in tal caso atti direttamente applicativi di una legge-provvedimento. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2008, n. 4933, laddove afferma che in ipotesi di leggi provvedimento l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l’incostituzionalità della stessa rispetto al quale la norma di legge si ponga quale presupposto.

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Dott.ssa Laura Facondini

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