L’Unione delle Camere Penali, facendo seguito ad una delibera di stato di agitazione del 20 novembre 2023, indice, con un comunicato del 25 gennaio, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 7, 8, 9 febbraio 2024; la causa dello sciopero è individuata nelle misure del pacchetto sicurezza. Vediamo tutte le informazioni in merito.
Per una rassegna completa di tutti gli ultimi interventi in materia penale, consigliamo il volume “Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne”
Indice
1. Lo sciopero dell’Unione delle Camere Penali: date ed indicazioni
L’astensione dalle dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale è stata fissata per il 7, 8 e 9 febbraio 2024, escluso il circondario di Termini Imerese, che sarà soggetto ad un altro sciopero indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale. Le Camere Penali territoriali sono invitate ad organizzare, per i giorni 7 e 8 febbraio 2024, iniziative di informazione e di discussione sulle ragioni della protesta.
Contestualmente, viene annunciata per il 9 e 10 febbraio l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani a Roma.
Per una rassegna completa di tutti gli ultimi interventi in materia penale, consigliamo il volume “Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne”
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. Le contestazioni al pacchetto sicurezza
L’Unione delle Camere Penali descrive nel comunicato le misure del “pacchetto sicurezza” come “violative dei principi di offensività e proporzionalità, tipiche del populismo giustizialista e del diritto penale simbolico”. Viene spiegato come già nel novembre del 2023 l’Unione avesse censurato la moltiplicazione delle fattispecie di reato, l’aggravamento delle pene “in senso contrario al principio di uguaglianza e di proporzionalità”, e lo scarico di responsabilità sul sistema penale, e in particolare sul carcere, della soluzione dei conflitti sociali. Era stata anche lamentata la mancata soppressione dei limiti all’appello nell’art. 581 c.p.p., per cui era stato richiesto l’intervento del Ministro della giustizia Nordio.
Il comunicato ribadisce come gli ultimi interventi in materia penale sovraccarichino lo strumento del carcere, che già è al centro di enormi problemi per la mancanza di spazio adeguato e l’incremento dei suicidi; secondo l’Unione, “anziché rispondere agli obblighi impostigli dalla Costituzione e dalla CEDU, che fanno divieto di infliggere pene o trattamenti inumani, si è inteso piuttosto introdurre nuove fattispecie di reato come la “Rivolta in istituto penitenziario”, integrata anche da condotte tipicamente inoffensive, quali la resistenza passiva, inserendo tali nuove fattispecie nel catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario”.
Per una rassegna di tutti gli interventi dell’anno, consigliamo l’articolo sull’apertura dell’anno giudiziario.
3. Le ragioni dello sciopero: il mancato intervento del Ministro Nordio
All’interno del comunicato, l’Unione delle Camere Penali lamenta il poco ascolto prestato alle proprie istanze dal Ministro, che, nonostante i propri rappresentanti fossero stati ricevuti per incontri con il Ministro Carlo Nordio, aventi ad oggetto la richiesta di modifica dell’art. 581 c.p.p., e nonostante la sostanziale condivisione circa la opportunità di abrogare i commi 1-ter e 1-quater dell’articolo, gli incontri si sono interrotti “a fronte della rappresentata impossibilità di accedere alla auspicata riforma a causa della funzione deflattiva che questa norma avrebbe nel sistema delle impugnazioni.”.
Inoltre, l’Unione delle Camere Penali Italiane aveva fornito il proprio contributo per la redazione dei correttivi della Riforma Cartabia, ma nessuna delle proposte di modificazione suggerite è stata recepita nella versione finale; si è voluto invece privilegiare il contributo tecnico della magistratura, “effettuando con la riforma ordinamentale in atto una vera e propria “fotografia” dell’esistente, così confermando il sostanziale presidio dei rappresentanti del giudiziario all’interno dell’esecutivo con un evidente violazione del principio liberale di separazione dei poteri”.
Insomma, sebbene venga riconosciuta una buona direzione ad alcune parti della riforma (come ad esempio il ripristino della prescrizione sostanziale e l’abrogazione dell’abuso di ufficio), secondo l’Unione delle Camere Penali è necessario un ascolto più attento di tutte le parti interessate.
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