Università e TFS, valutabilità dell’indennità perequativa

Scarica PDF Stampa Allegati

L’INPS, Direzione Centrale Pensioni, con messaggio n. 793/2023 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS) spettante al personale universitario, appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 – Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali -.

Leggi il messaggio n. 793/2023

Messaggio-INPS-n.-793-2023.pdf 86 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La disciplina di riferimento: art. 31 D.P.R. n. 761/1979


L’art. 31 (rubricato Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati) del D.P.R. n. 761/1979 testualmente dispone che: “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari   funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro  straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Le somme necessarie per la corresponsione della indennità di cui al presente  articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell’art.  51  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle  università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico  disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o  corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla  legge  23  dicembre  1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti  dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma.”

2. La disposizione dell’INPS


L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti circa la corretta nonché omogenea modalità di liquidazione del Trattamento di dine servizio (TFS), corrisposto al personale universitario, appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica, destinatario dell’indennità perequativa di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in osservanza delle disposizioni normative in materia.
L’indennità corrisposta ai sensi del suddetto art. 31 D.P.R. n. 761/1979 è integrata nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale (cfr. l’art. 28 CCNL comparto Università quadriennio normativo 2002-2005 – biennio economico 2002-2003).
Per il personale del comparto Università che non trova collocazione nelle citate fasce e nello specifico:
1) il personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica;
2) il personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.I. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.
L’ importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.
A tal proposito l’INPS invita le Amministrazioni interessate (ovverosia Università e Aziende ospedaliere universitarie) a trasmettere, esclusivamente, per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento