Un ordinamento primario
La legge n. 168 del 20 novembre 2017 riconosce i domini collettivi quali ordinamenti giuridici primari delle «comunità originarie»[1] ed «elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali»[2]. Il richiamo al secondo articolo della nostra Costituzione, inoltre, li sottopone direttamente alla tutela della Repubblica italiana[3]. In linea con alcune disposizioni normative del passato, il Legislatore sottolinea anche il ruolo fondamentale degli usi civici nella protezione ambientale e paesaggistica[4], essendo «strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale»[5] e «basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale»[6].
La legislazione montana
I Legislatori che si occuparono della gestione delle aree montane, a partire dagli anni cinquanta del Novecento, furono i primi a individuare negli usi civici e, in generale, negli assetti fondiari collettivi istituzioni fondamentali per la tutela delle zone interne del Paese. La legge n. 991 del 25 luglio 1952 riconobbe l’alto valore culturale, economico e sociale delle comunità agro-silvo-pastorali appenniniche e alpine, come già un’altra disposizione normativa, la n. 3267 del 30 dicembre 1923, aveva sottolineato a proposito della gestione dei patrimoni forestali[7]. Le vicende giuridiche seguite alla promulgazione della ben nota legge n. 1766 del 16 giugno 1927 per il riordino degli usi civici, infatti, avevano per anni rinviato una seria riflessione sulla loro utilità ai fini della preservazione del paesaggio rurale italiano.
Dalla legge Galasso al Codice Urbani
Giuseppe Galasso, storico meridionalista e deputato repubblicano, fu il promotore politico della legge n. 341 dell’8 agosto 1985, che da lui prende il nome (Legge Galasso)[8]. Per la prima volta, esplicitamente, si annoverarono «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici»[9] tra le terre sottoposte a vincolo ambientale. Come la legge n. 991/1952, anche la successiva normativa n. 97 del 31 gennaio 1994 dava risalto alle comunioni familiari montane e a tutti gli altri enti agro-silvo-pastorali. Il Legislatore ribadì le prescrizioni della Legge Galasso e sottolineò la necessità di rivalutarle «sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale»[10]. Nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ovvero il decreto legislativo n. 490 del 29 gennaio 1999, venne ripresa l’intuizione del Galasso, vincolando di nuovo le aree gravate da uso civico o assegnate alle università agrarie. Queste disposizioni furono successivamente inserite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, conosciuto come Codice Urbani, dal nome del Ministro dei beni e delle attività culturali, il professore Giuliano Urbani.
Volume consigliato
Le spese di liteIl volume vuole essere una guida per il Professionista che deve considerare, oltre agli aspetti tecnici e giuridici del proprio operato, altresì quelli economici. L’attività forense ha invero un costo e risulta opportuno valutare in via preventiva quali sono i rischi economici e le spese a cui si deve far fronte nell’ambito di un’azione giudiziaria. L’opera affronta dunque le diverse fattispecie che riguardano le spese processuali: dalla condanna, anche a titolo aggravato, alla distrazione delle spese e alla compensazione. Per completezza, si affronta altresì la tematica relativamente alle ipotesi di gratuito patrocinio. Partendo dai criteri che guidano il giudice, passando per le regole generali che disciplinano le spese processuali, si approda alla casistica più particolare, nonché alla più innovativa ipotesi di condanna alle spese, introdotta dall’art. 96 c.p.c.Giuseppe De Marzo, consigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano. Ida Cubicciotti è magistrato del Distretto di Lecce, incaricata più volte dell’insegnamento di diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento, è stata formatore decentrato del settore civile presso la Corte d’Appello di Salerno componente della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario di Salerno e Coordinatore per la gestione dei magistrati onorari presso il Tribunale di Lecce. È magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e ha svolto incarichi di formazione per i corsi di aggiornamento della Scuola Superiore della Magistratura in materie di diritto sostanziale e processuale civile. Cristina Maria Celotto, laureata con 110 e lode presso l’università di Roma Tre nell’anno 2016. Dopo una carriera in qualità di assistente alla cattedra presso il corso di diritto penale dell’università di Roma Tre, conclude positivamente la pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato ed il tirocinio formativo presso la Corte di Cassazione. Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto | 2019 Maggioli Editore 24.00 € 22.80 € |
Note
[1] Articolo 1, legge n. 168 del 20 novembre 2017, in “Gazzetta Ufficiale” n. 278 del 28 novembre 2017
[2] Articolo 2, comma a, ivi
[3] Articolo 1, ivi
[4] Articolo 1, comma d, ivi
[5] Articolo 3, comma b, ivi
[6] Articolo 1, comma d
[7] Michele Tamponi, Gli interessi tutelati nella gestione delle terre di godimento collettivo, in “Archivio Scialoja – Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva”, n. 1, 2011, p. 19
[8] Fabrizio Marinelli, Un’altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni, Siena, Pacini Editore, 2016, p. 44
[9] Articolo 1, comma h, legge n. 341 dell’8 agosto 1985, in “Gazzetta Ufficiale” n. 197 del 22 agosto 1985
[10] Articolo 3, legge n. 97 del 31 gennaio 1994, in “Gazzetta Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 1994
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento