(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 474, 515)
L’uso indebito del marchio CE non integra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 474 cod. pen. ma quella di cui all’art. 515 cod. pen.
Il fatto
La Corte d’Appello di Palermo confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di una persona imputata per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo cod. pen. e 112 D.Ivo 206/2005.
In particolare, questo imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di commercio di prodotti con segni contraffatti, ricettazione e per avere immesso in sul mercato prodotti pericolosi in quanto privi del marchio CE e, all’esito del giudizio di primo grado l’imputato, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 648, comma secondo cod. pen. costui era stato condannato con sentenza che la Corte d’Appello aveva a sua volta confermato.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la sentenza proponeva ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, aveva dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento alla contraffazione dell’indicazione CE, che non costituirebbe marchio, e di conseguenza il reato contestato non sussisterebbe ovvero il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi degli artt. 56 e 515 cod. pen.;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 112 comma secondo D.Lvo 206/2005;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito, dopo essersi fatto presente che con il primo motivo la difesa aveva dedotto la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo a), la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, come siffatta doglianza fosse fondata posto che il c.d marchio CE è un’attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell’Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento e sotto tale profilo, quindi, per il Supremo Consesso, l’uso indebito del marchio CE non integra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche, e ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall’altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l’esclusività dell’uso mentre la funzione del marchio “CE” è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d’origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell’UE. (testualmente Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009)
In tali ipotesi situazione, pertanto, per la Suprema Corte, l’apposizione del marchio contraffatto CE sui beni venduti -proprio perché questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall’acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte- configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018; Sez. 3, n. 33397 del 20/6/2018).
Tanto premesso nel caso di specie, nel quale il ricorrente aveva posto in vendita beni con la marcatura CE contraffatta, per gli Ermellini stante le ragioni appena enunciate, il reato di cui ai capo A) doveva essere qualificato come tentativo di frode in commercio.
Ciò posto, i giudici di piazza Cavour facevano inoltre presente che, sempre nel primo motivo, la difesa rilevava altresì la carenza di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione.
Orbene, ad avviso degli Ermellini, la doglianza, relativa a una questione che non era stata oggetto di motivo di appello, era comunque infondata atteso che, come evidenziato dalla costante e pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017; n. 53017 del 22/11/2016; n. 29198 del 25/05/2010) fermo restando però che non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a un onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007).
Terminata la disamina del primo motivo, per quanto concerne quello seguente, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come siffatta doglianza (violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 112 comma secondo D.Lvo 206/2005) non fosse consentita ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. visto che la questione relativa alla sussistenza o meno del reato di immissione in commercio di prodotti pericolosi, in quanto privi del marchio CE, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e/o riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contestava).
Detto questo, la doglianza enunciata nel terzo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) veniva stimata manifestamente infondata dal momento che la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, contenuta – per altro – entro limiti prossimi al minimo edittale, per il Supremo Consesso, faceva buon governo della legge penale e dava altresì conto delle ragioni che avevano guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, gravità dei fatti, sintomatici di una pericolosità “commerciale” dell’imputato.
A fronte di ciò, le (ritenute dalla Corte) generiche censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, erano meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in sede di legittimità, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015).
Oltre a ciò, veniva altresì fatto presente che, tra l’altro, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010; n. 42688 del 24/09/ 2008).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo e, pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016; n. 3609 del 18/01/2011; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010).
La Corte di Cassazione, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica riconosciuta al reato di cui al capo A), considerato il diverso limite edittale e tenuto conto dei criteri utilizzati dai giudici di merito, la pena per lo stesso, da applicarsi in continuazione, procedeva alla sua riquantificazione in euro 200 di multa così che la pena finale veniva complessivamente rideterminata in mesi sette ed euro 500,00 (pena base per il reato sub b) mesi sei e 200 euro di multa, aumento per la continuazione per il reato sub C) mesi 1 ed euro 100, aumento per il reato sub A) euro 200,00 di multa).
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante specialmente nella parte in cui, citandosi giurisprudenza conforme, è chiarito che l’uso indebito del marchio CE non integra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 474 cod. pen., ma il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se un fatto criminoso di tal genere sia stato correttamente qualificato o meno.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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