Usura sopravvenuta: come si individua?
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di usura sopravvenuta, con la sentenza n. 2311 dello scorso 30 gennaio, affermando che, per poter definire usurari i tassi di interesse, occorre guardare al momento in cui gli stessi sono stati pattuiti tra le parti. In particolare, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati antecedentemente alla Legge n. 108/98, non può parlarsi di nullità o inefficacia del tasso concordato dalle parti, ancorché, successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, il tasso superi la soglia prevista dalla stessa. Allo stesso modo, non può operare l’inefficacia né la nullità, in relazione ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della novella, se al momento della pattuizione, il tasso non superava la soglia massima stabilita ex lege.
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Da quanto affermato dai giudici di legittimità discende che l’usurarietà non può essere dichiarata sulla sola base del superamento della soglia predeterminata dalla legge e, dunque, il mutuante ben potrebbe avere diritto a richiedere e riscuotere gli interessi così come concordati contrattualmente, ancorché eccedano la predetta soglia.
Il principio consolidato in giurisprudenza
In altre parole, la violazione del dovere di correttezza e buona fede non può presumersi, a fronte della richiesta del mutuante, sulla sola base del tasso d’interesse; dovrà dunque indagarsi e accertarsi, caso per caso, in quale momento quel tasso è stato dalle parti concordato.
La sentenza in commento richiama espressamente i precedenti della Suprema Corte in materia; l’orientamento è ad oggi consolidato sull’affermazione per cui l’usura sopravvenuta deve essere esclusa qualora il tasso usurario, che superi il tasso soglia previsto dalla legge, sia stato pattuito anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa. Rilievo centrale viene dunque dato al dato temporale della pattuizione, che dovrà essere indagato nella singola fattispecie e che potrebbe anche non essere di così immediata interpretazione come potrebbe presumersi di fronte ad un contratto sottoscritto.
Per approfondire, leggi anche Usura e contratti bancari
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