Usura e tassi: chiarimenti su ISC/TAEG e perizia tecnica di parte

Allegati

Un ISC/TAEG applicato in misura difforme da quella pattuita non comporta l’applicazione dei tassi ex art. 117 Tub.
L’usura rileva unicamente al momento della pattuizione, non rilevando l’usurarietà sopravvenuta.
La commissione di estinzione anticipata non può essere cumulata al tasso di interesse corrispettivo ai fini della verifica della usurarietà.
L’assicurazione incendio non può essere considerata assicurazione obbligatoria.
Non ha valore probatorio la perizia tecnica di parte che asserisca l’usurarietà in un rapporto bancario.
Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

Tribunale di Lamezia Terme -sez. unica civ- sentenza n. 716 del 26-7-2024

Sentenza-716-del-26.07.2024-Trib.-Lamezia-Terme.pdf 2 MB

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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale di Lamezia Terme il 26.7.2024 ha emesso la sentenza n. 716 in un giudizio di ripetizione degli indebiti bancari avente ad oggetto un contratto di finanziamento fondiario le cui domande venivano ritenute tutte infondate.
Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

FORMATO CARTACEO

La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette

Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.Al fine di fornire una panoramica completa sul credito in generale, l’opera si articola con un’introduzione che descrive la nozione del credito con la gestione bancaria e le seguenti due parti distinte:- Prima Parte: in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici relativi al rapporto bancario e finanziario, alle aziende di credito e alle varie tipologie dei contratti bancari e finanziari;- Seconda Parte in cui sono stati esaminati gli strumenti di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, con la valutazione delle pratiche commerciali scorrette.Particolare attenzione è stata posta alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ABF e ACF), nonché a quelle di vigilanza delle operazioni di investimento.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA.

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2. Un ISC/TAEG applicato in misura difforme da quella pattuita non comporta l’applicazione dei tassi ex art. 117 Tub


Il Tribunale calabrese ha precisato con molta cura che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non può determinare una possibile maggiore onerosità del finanziamento oggetto di pattuizione, dal momento che l’ISC/TAEG non è un tasso, prezzo o condizione e pertanto resta estraneo al dettato dell’art.117 Tub che invece è riferito chiaramente a “tassi, prezzi e condizioni”.
L’attento giudice illustra che conseguentemente l’eventuale difformità tra ISC applicato e praticato non rende nulla la pattuizione degli interessi, pertanto, non trova ratio e presupposto la possibilità di applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub.
La sentenza, inoltre, conferma la funzionalità ontologica dell’ISC di semplice indicatore del costo complessivo del finanziamento che resta noto al mutuatario prima dell’impegno pattizio e dunque gli consente già prima di sottoscriverne la pattuizione di venire a conoscenza del costo effettivo totale del credito.

3. L’usurarietà va verificata unicamente al momento della pattuizione, non rilevando l’usurarietà sopravvenuta


Il giudice lametino puntualizza e ribadisce che l’usura oggettiva, originaria, inerisce solo alla pattuizione.
Richiamando la sent. Cass.SS.UU.24675/2017 viene stabilito che non ha fondamento l’eccezione di presunta usurarietà sopravvenuta che si verificherebbe allorquando un tasso pattizio non usurario, superi in corso di rapporto i tassi soglia pro temporibus vigentibus ex L.108/96.
Il giudice dà infine atto che la sent. Cass.SS.UU.19597 ha previsto specificamente la distinta verifica della eventuale usurarietà dei tassi di interesse di mora, ma mai cumulandoli con i tassi di interesse corrispettivi.

4. La commissione di estinzione anticipata non può essere cumulata al tasso di interesse corrispettivo ai fini della verifica della usurarietà


La sentenza fa chiarezza sulla causa che porta il giudice ad escludere il cumulo del tasso di interesse corrispettivo con la commissione di estinzione anticipata, quest’ultima priva del rapporto sinallagmatico con il credito erogato.
Puntualizza, infatti, il giudice che detta commissione ha solo la funzione di indennizzare la banca degli interessi non percepiti in caso di risoluzione anticipata, che “non trova la sua ragione giustificatrice nell’utilizzo del credito” e che è soloespressione del diritto/facoltà attribuita al mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto.
Chiosa, infine, precisando che la commissione di estinzione anticipata è una penale e non un interesse, pertanto, ne esclude l’inclusione nel TAEG ai fini della verifica dell’usurarietà, avendo essa natura ontologica del tutto diversa dal tasso di interesse.

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5. L’assicurazione incendio non può essere considerata assicurazione obbligatoria


Il Tribunale di Lamezia terme è stato chiaro nell’escludere che l’assicurazione “incendio” possa essere considerata quale assicurazione obbligatoria e quindi inclusa nella verifica del TAEG, perché non resta connessa al credito. Infatti, viene precisato che il mutuatario-attore deve in ogni caso offrire la prova dell’esistenza “del collegamento tra la assicurazione prevista dal contratto e la stipula dello stesso contratto”, ossia della prova che senza tale assicurazione, la Banca non avrebbe concesso il mutuo.

6. Non ha valore probatorio la perizia tecnica di parte che asserisca l’usurarietà in un rapporto bancario


La sentenza in commento avendo rilevato che l’usurarietà nel mutuo veniva eccepita dal mutuatario-attore solo sulla scorta di una perizia tecnica di parte, ha precisato nettamente che la perizia di parte costituisce solo allegazione difensiva di contenuto tecnico e che non ha alcun proprio intrinseco valore probatorio, “posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).”

Silvana Mascellaro

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