Principio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.14176, dell’8 luglio 2015, ha affermato che affinché la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati possa operare serve che la ristretta base sociale o familiare, cioè il fatto noto alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio da parte dell’amministrazione finanziaria; per tale motivo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente non può essere ritenuto corretto e come tale va annullato.
Volume consigliato
Le strutture societarie: caratteristiche a confrontoLa presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia. Alessandra Concas | 2018 Maggioli Editore 9.90 € 8.42 € |
La vicenda processuale
Il contenzioso in esame vede coinvolti un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che a sua volta, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente; i giudici del merito di secondo grado hanno confermato, pertanto, l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con cui si assumevano imponibili ai fini IRPEF in capo ad una società , in proporzione alla quote del contribuente ricorrente che deteneva una partecipazione nella società, poiché presuntivamente distribuiti, in considerazione della ristretta base partecipativa, i maggiori utili già accertati ai fini IRPEG ed IRAP, in capo alla società per l’anno 2002.
I giudici del merito di secondo grado hanno motivato la decisione nel senso che l’appello doveva ritenersi meritevole di accoglimento «alla luce di quanto sopra esposto» e cioè che dovesse considerarsi reddito da capitale ai fini IRPEF quello derivante dalla partecipazione alla società in proporzione all’utile extracontabile non entrato nelle casse sociali che «è legittimo presumere» attribuito pro quota ai soci. E ciò alla luce della presunzione di distribuzione dei maggiori utili non contabilizzati da parte di società di capitali composta da una ristretta base di soci.
Avverso la sentenza sfavorevole il contribuente è ricorso in Cassazione.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la ristretta base azionaria sarebbe il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non contabilizzati, siano stati distribuiti ai soci.
La Corte di Cassazione ha riproposto l’interessante tematica della presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti di un sodalizio caratterizzato da una ristretta (e/o familiare) base proprietaria, con la sentenza n. 11724 del 6 aprile 2006 (su tale argomento in precedenza si era già espressa con la sentenza 16885 dell’11 novembre 2003), il cui valore ricognitivo serve a rafforzare ancor più un orientamento che, con pieno apprezzamento dell’Amministrazione finanziaria e qualche perplessità in dottrina e in alcune pronunce di merito, è ormai consolidato.
I giudici di legittimità parlano ormai di un ‘consolidato principio’ allorquando si accingono a tratteggiare la presunzione de qua che, sebbene sotto l’impulso degli uffici fiscali, ha avuto una legittimazione giurisprudenziale proprio grazie alle reiterate pronunce del giudice di legittimità, capaci di dare infine avallo ad accertamenti presuntivi ex art. 38, comma 3, d.p.r. n. 600/1973, sulla cui validità ha talora mosso critiche qualche Commissione tributaria poi, appunto, smentita dalla Suprema Corte di Cassazione.
La Cassazione non muta l’orientamento consolidato e al contempo, enunciando provvedimenti in linea con esso, accresce la forza e la intangibilità di un modello presuntivo che oggi sembra possa essere vinto (fino all’ultimo grado di giudizio) dal contribuente solo sul piano dell’inesistenza dei presupposti, mai sul piano della logica della presunzione stessa.
Il punto di partenza per ogni ipotesi di distribuzione di utili è l’esistenza degli stessi al di là della misura espressa contabilmente. La registrazione di costi inesistenti, o comunque aventi un minor valore, porta alla creazione di redditi occulti per il surplus non reale; analogamente, la mancata contabilizzazione (totale o parziale) di ricavi incide negativamente sul risultato gestionale. L’evasione non nasce da un particolare artificio ragionieristico ma trae sostegno da semplici regole matematiche: per diminuire il risultato di una somma algebrica, basta aumentare gli elementi negativi e diminuire quelli positivi.
L’analisi della Cassazione
Diverse sono le motivazioni su cui si basa il ricorso in Cassazione; in particolare il contribuente censura il fatto che la C.T.R. abbia fondato la propria decisione sull’assunto che in caso di accertamenti di utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, senza prima avere chiarito (e nonostante le contrarie deduzioni e prove offerte dalla parte contribuente nel primo grado di giudizio) se nella specie di causa effettivamente riguardasse ipotesi di applicabilità della menzionata presunzione e cioè se sussistesse nella compagine sociale «quel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che normalmente in questi casi caratterizza la gestione sociale».
Conclusioni
Per i giudici di legittimità la censura del contribuente è motivata.
La Corte di Cassazione ha numerose volte ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma ha chiarito che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la «ristrettissima base sociale o familiare», cioè il «fatto noto» alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità delle azioni e l’organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi a prender atto della inapplicabilità dell’art. 5, d.p.r. n. 917/1986.
Nel caso di specie, non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito, al quale è istituzionalmente riservata la valutazione circa l’attitudine probatoria del «fatto noto», non solo quanto alla preferenza accordatagli rispetto ad altre possibili fonti di convincimento, ma anche in ordine all’esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, abbia specificamente indagato circa la sussistenza del presupposto della ristrettezza della base azionaria o della natura familiare della Società, sicché non resta che concludere per la violazione dei principi che presiedono all’utilizzo delle prove presuntive in giudizio.
I giudici di legittimità, dunque, ritengono che il ricorso del contribuente sia fondato e che possa essere deciso in Camera di Consiglio per manifesta fondatezza; i giudici di legittimità cassano la sentenza impugnata e la rinviano alla C.T.R., che in diversa composizione, si pronuncerà anche sulle spese di lite.
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