Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella fase procedimentale: quando ricorre? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione di due fucili con matricola abrasa e di ricettazione di un attrezzo agricolo frangizolle.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la violazione dell’art. 350 co 7 cod. proc. pen. poiché, a suo avviso, per l’emissione della misura cautelare sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza e poi sottoscritte, nonostante non fossero utilizzabili. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019; Sez. 5, n’. 32015 del 15/03/2018; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017).
Difatti, per gli Ermellini, la reiezione della doglianza summenzionata discendeva dal fatto che il ricorrente non aveva contestato il dato della spontaneità delle dichiarazioni, costituente l’unico limite alla piena utilizzabilità delle stesse, anche se rese in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen.. (Sez. 4 – , Sentenza n. 2124 del 27/10/2020).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che le dichiarazioni spontanee dell’indagato rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, inclusi l’incidente cautelare e i riti a prova contratta, se è chiaro che sono state fatte liberamente, senza coercizione o sollecitazione.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se le dichiarazioni spontanee possano essere utilizzate nel procedimento penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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