Utilizzabilità dichiarazioni spontanee in fase procedimentale

Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella fase procedimentale: quando ricorre? Commento a sentenza.

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Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella fase procedimentale: quando ricorre? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n.35305 del 19-06-2024

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Indice

1. La questione: inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato


Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione di due fucili con matricola abrasa e di ricettazione di un attrezzo agricolo frangizolle.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la violazione dell’art. 350 co 7 cod. proc. pen. poiché, a suo avviso, per l’emissione della misura cautelare sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dall’indagato nell’immediatezza e poi sottoscritte, nonostante non fossero utilizzabili. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l’indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019; Sez. 5, n’. 32015 del 15/03/2018; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017).
Difatti, per gli Ermellini, la reiezione della doglianza summenzionata discendeva dal fatto che il ricorrente non aveva contestato il dato della spontaneità delle dichiarazioni, costituente l’unico limite alla piena utilizzabilità delle stesse, anche se rese in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen.. (Sez. 4 – , Sentenza n. 2124 del 27/10/2020).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che le dichiarazioni spontanee dell’indagato rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, inclusi l’incidente cautelare e i riti a prova contratta, se è chiaro che sono state fatte liberamente, senza coercizione o sollecitazione.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se le dichiarazioni spontanee possano essere utilizzate nel procedimento penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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