Utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni del teste ignoto

Sembra che correttamente, alla luce del recente e innovativo pronunciamento della prima sezione della Corte in commento, possa ritenersi utilizzabile l’annotazione di servizio in cui siano riferite le propalazioni di persona non identificata, purchè redatte dal personale di P.G. ai sensi degli articoli 348 e 357 del Cpp.

Il caso discusso trae origine da una precedente decisione di condanna della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che aveva fondato le proprie argomentazioni affidando rilievo alle dichiarazioni fornite agli agenti di polizia intervenuti nel luogo dei fatti, poi appunto trasfuse in una annotazione di servizio, ad opera di persona non identificata descritta come di origine nomade, dell’età all’incirca di 40 anni, secondo cui il reato in questione (danneggiamento di un auto a mezzo armi da sparo) era stato posto in essere da due soggetti a bordo di un ciclomotore di colore giallo.

Gli inquirenti, nel prosieguo dell’attività investigativa, avevano tra l’altro rinvenuto uno dei due individui segnalati presso la propria abitazione, in procinto di allontanarsi in tutta fretta e nella disponibilità di un ciclomotore giallo.

Sullo stesso individuo era stato in seguito effettuato l’esame STUB, dal quale si erano evidenziate sulle mani residui univoci di polvere da sparo.

La prima sezione della Corte di Cassazione, investita del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato con il quale si lamentava l’inutilizzabilità delle predette dichiarazioni, per violazione dell’art.195, comma 7 del Cpp (che sancisce l’inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia dei fatti oggetto di esame) e quindi l’irrilevanza, in ogni caso, delle dichiarazioni di un teste rimasto anonimo, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza così prospettati e confermato la sentenza di condanna emessa nel secondo grado di giudizio.

Il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità, seppur discutibile e non in linea con le certezze sino ad oggi incrollabili in ordine al divieto di testimonianza c.d. indiretta di cui all’art.195 del Cpp, crea senza ombra di dubbio un varco nella concreta e pacifica portata applicativa di quest’ultima norma processuale, plasmando una vera e propria “eccezione processuale” al predetto divieto.

A ragion veduta, i giudici di legittimità hanno inteso precisare con la sentenza in parola che l’utilizzabilità di una siffatta “impropria” testimonianza indiretta deve comunque ritenersi subordinata alla ricorrenza di ulteriori e più significativi elementi di prova, ma laddove si è cimentata ad elencarli compiutamente pare non essere pienamente riuscita nel proprio intento di convincimento.

La valenza probatoria delle dichiarazioni rese da persona ignota, secondo la Corte, deve invero ritenersi ammissibile alla luce di alcuni indici, quali l’opzione del rito abbreviato operata dall’imputato in sede di giudizio di merito e, quindi, la non operatività del divieto di cui all’art.194, commi 3 e 4 del Cpp, non vertendosi nell’ipotesi delle c.d. voci genericamente apprese come correnti nel pubblico, ma semmai in quella di notizie riferite da persona determinata, anche se non compiutamente identificata, le cui dichiarazioni non sono state verbalizzate secondo i rituali criteri solamente perchè raccolte nell’ambito di un contesto operativo di straordinaria urgenza (sul punto si citano persino le Sezioni Unite della Corte, sent.del 24/9/03 in proc.Torcasio).

Del pari, secondo le argomentazioni della prima sezione, non può trovare applicazione al caso in esame il disposto di cui all’art.195, comma 7, Cpp, atteso che la sanzione prevista da tale norma (si è visto più sopra, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi non voglia o non possa indicare la fonte delle proprie conoscenze), deve riferirsi ai “…casi in cui sussiste un reale dubbio circa l’esistenza della fonte primaria”, mentre non “…intende limitare i casi in cui la testimonianza indiretta è consentita per impossibilità di esame del teste diretto derivante da irreperibilità o da impossibilità di identificazione non riferibile a rifiuto o reticenza (Cfr.a quest’ultimo riguardo Sez.III, 27/9/97, Cannavo e altri)…”.

“…Correttamente peraltro [continua la Corte] l’utilizzazione ai fini della decisione del fatto storico rappresentato dalla dichiarazione resa agli agenti dalla persona [che] non [si è] potuta identificare, è avvenuta nei limiti in cui un siffatto elemento, a causa della non controllabilità della attendibilità della fonte, può valere…”.

Si direbbe quasi un giro di parole e concetti “metagiuridici” per giungere a ciò che forse interessava maggiormente alla Corte: sancire [a rischio di forzature della norma codicistica] la piena utilizzabilità e decisività della prova testimoniale indiretta – perché appunto resa da un teste anonimo – per poter correttamente addivenire ad un giudizio di responsabilità dell’imputato, stante la situazione straordinaria ed eccezionale in cui la medesima fonte di prova è stata assunta.

 

 

 

Avv. Alessandro Buzzoni

Rimini

Avv. Buzzoni Alessandro

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