Utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale: Rca applicabile

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Utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale ed applicabilità RCA: con la sentenza numero 8244 del 27/03/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Scoditti– relatore Rossetti) chiarisce che i principi comunitari, richiamati dalle SSUU 21983/21, e l’interpretazione data all’art. 122 del CDA si estende a tutte le tipologie di azioni date al danneggiato.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 8244 del 27/03/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

La società Alfa, proprietaria del mezzo adibito alle sue attività imprenditoriali e parcato all’interno del piazzale utilizzato per il carico e lo scarico della merce, subiva danni materiali al proprio veicolo causati dalla condotta di guida di Tizio.
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali patiti la società Alfa conveniva in giudizio Tizio e il suo assicuratore. Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio eccepiva l’inoperatività delle regole sull’assicurazione obbligatoria atteso che il sinistro era avvenuto in un area non equiparabile a strada pubblica.
Il Tribunale adito in primo grado accolse la domanda, così disattendendo l’eccezione dell’assicuratore.
La Corte di appello, adiva dall’assicuratore, riformò la sentenza di primo grado e in accoglimento della sollevata eccezione, rigettò l’originaria domanda.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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2. Utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale e applicabilità dell’Rca: il giudizio di legittimità

Propone ricorso per cassazione la società Alfa, censurando la pronuncia della Corte di appello con due motivi, poi accolti, e che in questa sede interessano.
Alfa lamenta la illegittimità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la normativa della RCA, e segnatamente la procedura di indennizzo diretto, in caso di sinistro occorso in luogo non equiparabile a strada pubblica.
In particolare Alfa afferma che alla luce del diritto comunitario, il danno prodotto dalla circolazione stradale va risarcito dall’assicuratore a prescindere dal luogo in cui il sinistro avviene e che, in ogni caso, la limitazione alla strada pubblica si deve ritenere riferita alle sole ipotesi di indennizzo tradizionale ex. art. 144 e 149 cda.
La difesa dell’assicuratore in sede di legittimità sosteneva quanto segue:
–       Alfa aveva sostenuto che il limite spaziale (sinistri avvenuti su aree aperte alla pubblica circolazione) previsto dall’art. 122 cod. ass. non s’applica alla procedura di risarcimento diretto;
–       il Tribunale, ritenendo che il sinistro fosse avvenuto su un’area aperta al pubblico transito, aveva accolto la domanda;
–       in appello Alfa non aveva riproposto la questione dell’applicabilità dell’art. 122 cod. ass. anche nel caso di azione proposta nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 cod. ass.;
–       tale questione pertanto non poteva essere riproposta in sede di legittimità.
La corte rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’assicuratore, in quanto in primo grado la questione dell’applicabilità dell’art. 122 del codice delle assicurazioni alla procedura di indennizzo diretto non fu decisa ma assorbita dalla valutazione della equiparazione del luogo del sinistro a pubblica via. Da ciò deriva la non necessità di proporre in appello, con impugnazione incidentale, la questione preliminare assorbita dall’accoglimento della domanda principale (Cfr. Cass. S.U. 11799/2017). Si aggiunga che lo stabilire se l’art. 122 cda si applichi alla procedura ex. art. 149 cda è questione di mero diritto e, come tale prospettabile anche in sede di legittimità se è mancata nei gradi precedenti un espressa statuizione sul punto.
La Corte, soprattutto, ribadisce che “l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. (Sez. U – , Sentenza n. 21983/2021)
La Corte approfitta per aggiungere che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).
Infatti, l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già più volte ribadito in precedenti arresti, non è da qualificarsi come contrattuale.
Infatti il sistema risarcitorio costruito dal Codice delle assicurazioni e dal regolamento attuativo “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato con tro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore (Cass n. 21896/2017).
Il ricorso è quindi accolto e rimesso alla Corte di appello perché applichi i principi formulati dalla Corte di legittimità.

Michele Allamprese

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