La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, con sentenza n. 22048 del 24/07/2023, attiene alla possibilità di esperire ricorso straordinario per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 7 Cost. avverso i provvedimenti relativi all’autorizzazione al rilascio del passaporto in favore del genitore con prole di minore età.
In particolare, l’iter argomentativo seguito dai giudici ermellini analizza la natura giuridica contenziosa o volontaria dei provvedimenti emessi all’esito della procedura prevista dall’art. 3, lett. b), l. n. 1185/1967.
Indice
1. La questione
I fatti di causa sono riconducibili all’autorizzazione del rilascio del passaporto concesso dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice tutelare e il conseguente reclamo presentato da un ex moglie nei confronti del marito sul presupposto dell’esistenza di un giudizio di separazione coniugale in cui la donna asseriva l’omessa contribuzione degli obblighi di mantenimento e l’affidamento esclusivo dei figli.
Il tribunale di Brescia rigettava il reclamo presentato dalla donna ritenendo che “la fondamentale libertà di movimento non potesse considerarsi recessivo a fronte di mero timore muliebre, di per sé insufficiente a motivare un legittimo dissenso”.
Contro la decisione adottata dal giudice di prime cure, la donna presentava ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. Con tale ricorso, la prima sezione rimetteva la decisione alle Sezioni Unite per chiarire la natura del provvedimento e la possibilità o meno di sottoporre lo stesso al ricorso straordinario per cassazione.
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2. I motivi della decisione: l’autorizzazione del passaporto
I giudici ermellini hanno ravvisato l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a qualificare il provvedimento di autorizzazione o di diniego del passaporto alla stregua di un procedimento di volontaria giurisdizione e come tale, “espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore medesimo”. L’assunto trova conferma nel dato normativo espresso dall’art. 4 della l. n. 1185 del 1967 che sottolinea il carattere non decisorio e definitivo del provvedimento de quo.
L’assenza di definitività deriva da una possibile revisione del provvedimento alla luce del preminente interesse del minore; mentre, l’assenza di decisorietà dipende dal fatto che questi provvedimenti non sono in grado di incidere su posizioni di diritto soggettivo.
Alla luce di queste caratteristiche, si è sempre ritenuto non ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo, poiché “annoverato tra quelli di volontaria giurisdizione”.
Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno chiarito l’evoluzione dei concetti di decisorietà e definitività ai fini costituzionali di cui all’art. 111 Cost. e la necessità di garantire coerenza al sistema del contraddittorio.
In primo luogo, i giudici ritengono che il provvedimento sia da qualificare come definitivo “perché l’autorizzazione al rilascio del passaporto, una volta data, trova il contrappeso nella sola fattispecie del ritiro: vale a dire quando sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego”.
Il requisito della decisorietà è avallato dalla predisposizione del provvedimento di acquisire una forma di “stabilizzazione degli effetti sulla situazione giuridica tutelata”.
Ad avviso della Corte, il necessario ripensamento della questione deriva dall’insegnamento offerto dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 20443 del 2020 “che ai fini della giurisdizione, in rapporto all’ambito riservato al giudice amministrativo, ha messo in risalto il diverso spessore della cognizione del giudice tutelare, sempre tenuto a valutare la rispondenza del mancato consenso del genitore all’interesse dei minori e del carattere non pretestuoso del diniego, nonché la concreta compatibilità dell’espatrio del genitore con l’interesse del minore stesso”.
La natura contenziosa del provvedimento è, peraltro, sostenuta alla luce della risoluzione del conflitto intersoggettivo della tutela del minore “a ricevere dai genitori l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita dall’art. 16 Cost.”.
Si deve dare conto, inoltre, della novella normativa di cui al D.l. n. 69/2023 che conferma la natura contenziosa del procedimento di opposizione relativo al rilascio dell’autorizzazione del passaporto.
Ciò conferma la natura “sostanzialmente contenziosa del procedimento oppositorio del reclamo, procedimento il quale – al di là dell’essere stato prescelto il più duttile e sollecito modello camerale di definizione – deve considerarsi strutturato in coerenza col profilo contenutistico e funzionale”.
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