E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, II sezione, con sentenza 16 ottobre 2012 n. 1683, ha accolto il ricorso proposto da un partecipante alla procedura concorsuale ed ha annullato l’intera procedura.
In particolare, il Tar ha accolto il motivo relativo alla mancanza di un formale provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, evidenziando che “la necessaria presenza di un provvedimento formale di nomina della Commissione esaminatrice non costituisce un vuoto formalismo, ma garanzia di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di concorso”.
Del resto, ha rilevato il Tar, nel caso di specie, è mancato ogni riferimento in merito al possesso di un componente “dei requisiti professionali richiesti per far parte della Commissione” e delle “ragioni della sostituzione del componente della commissione precedentemente nominato”.
In linea generale, infatti, fa rilevare il Tar che soltanto con un provvedimento formale e motivato si fornisce ai candidati “la possibilità di verificare che la sostituzione informale dei commissari non sia avvenuta per esigenze incompatibili con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost), di cui le disposizioni regolamentari sopra richiamate debbono considerarsi espressione”.
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