Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4, comma 2-bis della L. n. 168/05 che prevede l’ iscrizione all’ albo dei candidati che hanno superato le prove in forza di provvedimenti cautelari del g.a.

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Con ordinanza 7 ottobre 2008 n. 825 il CGA ha chiesto ancora una volta l’ausilio del Giudice delle Leggi per vagliare la costituzionalità o meno della disciplina prevista dall’art. 4 comma 2-bis della L. 17 agosto 2005, n. 168 che prevede l’iscrizione all’albo dei candidati che hanno superato le prove in forza di provvedimenti cautelari del g.a.. La questione di legittimità costituzionale va sollevata per il CGA in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2 e 113 Cost., va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 2-bis della L. 17 agosto 2005, n. 168  (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), il quale dispone che "conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". Lo stesso C.G.A., con ordinanza 28 luglio 2006, n. 479, aveva già sollevato "questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2 e 113". Il Giudice delle Leggi, tuttavia, data la peculiarità di quel giudizio, con ordinanza 20 luglio 2007, n. 312, aveva dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale" per irrilevanza nel giudizio a quo, in quanto "il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata". Pertanto, il C.G.A., in relazione alla mancanza di peculiarità della fattispecie oggi affrontata, ha ritenuto di sollevare nuovamente la questione.

Avv. Alfredo Matranga

 

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Matranga Alfredo

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