E’ questo il principio con cui il TAR Milano, con l’ordinanza in rassegna 25.10.2010 n. 1138, ha confermato ancora una volta il proprio orientamento in merito alla insufficienza del solo voto numerico nella valutazione delle prove per l’esame forense ed alla ammissione diretta alla prova orale dell’esame medesimo.
In particolare per il TAR adito “Va sospesa la non ammissione alle prove orali dell’esame di accesso alla professione di avvocato, al solo fine di consentire lo svolgimento delle prove orali fermo restando che ogni altra determinazione dell’amministrazione è subordinata all’esito del giudizio di merito. Vi sono infatti contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla censura di difetto di motivazione del voto espresso in forma numerica, che hanno indotto recentemente questa Sezione a sollevare questione di legittimità costituzionale”.
Avv. ****************
N. 01138/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02089/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2010, proposto da:
………., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 46;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore – Commissione per gli esami avvocato 2009 presso la Corte d’Appello di Milano e Sottocommissione XVIII per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti, del giudizio e del verbale di non ammissione della ricorrente alla prova orale (verbale n. 7 della XVIII Sottocommissione della Corte d’Appello di Napoli dell’11 maggio 2010) della sessione 2009 per l’abilitazione alla professione di Avvocato, reso noto in data 24.6.2010, nella parte in cui attribuisce alle prove scritte della ricorrente un punteggio insufficiente, parere civile 20, parere penale 23, atto giudiziario 20, pari complessivamente a 63 punti; nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Direzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti i contrasti giurisprudenziali anche recenti sulla questione sottesa alla censura di difetto di motivazione, nonché la pendenza sul punto della questione di costituzionalità sollevata dalla sezione e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato ai soli fini di consentire lo svolgimento delle prove orali, fermo restando che ogni altra determinazione dell’amministrazione è subordinata all’esito del giudizio di merito;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 31 marzo 2011, ad ore di rito;
c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente
*****************, Referendario
******************, Referendario, Estensore
|
|
|
|
|
|
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento