Vacanza rovinata, il tour operator risponde dei danni causati da terzi

Redazione 11/07/18
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L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del D.lgs. n. 111/1995 applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (nel caso qui esaminato, il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

Assunzione legale del rischio

Nello specifico, in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita, sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore medesimo.

Risarcibile il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.

Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 17724 del 9 luglio 2018, accogliendo le ragioni di due soggetti, che avevano convenuto in giudizio  il tour operator da cui avevano acquistato un pacchetto vacanze “tutto compreso”, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle perdita del bagaglio, nonché della forzata anticipazione della partenza. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

FORMATO CARTACEO

Il danno da vacanza rovinata

Il presente volume offre al lettore, professionista del settore turistico o avvocato, un quadro completo della procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Aggiornato alla giurisprudenza più recente e alle ultime novità normative relative ai contratti di trasporto, ai rapporti con le strutture ricettive e i pacchetti turistici e alle nuove forme di stipula attraverso piattaforme web, il testo, dal taglio operativo, esplora tutte le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato. Ogni capitolo è corredato da uno specifico Formulario, sia di carattere stragiudiziale che giudiziale. Completa il volume un’appendice online che contiene un’ampia rassegna di giurisprudenza, la normativa di riferimento e fac simili di diffide e di atti introduttivi di giudizio.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Già Vice Presidente di sottocommissione per esami di avvocato (distretto Corte d’Appello di Roma), è autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, e di numerose pubblicazioni giuridiche. È titolare del blog www.robertodinapoli.it

Di Napoli Roberto | Maggioli Editore 2024

Sentenza collegata

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