Vaccinazione sì oppure no? Per il Consiglio di Stato entrambe le ipotesi sembrano possibili tuttavia per la tutela della salute pubblica e per evitare eventuali contagi l’obbligo di vaccinazione prevale sulle preoccupazioni dei genitori che non la vogliono.
Consiglio di Stato, Sezione III, n. 01622/2017.
Alcuni genitori, fanno ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia contro la delibera del Consiglio comunale di Trieste che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i bimbi tra 0 e 6 anni per accedere ai servizi educativi comunali.
Il TAR respinge il ricorso ed essi ricorrono in via di urgenza al Consiglio di Stato perché sospenda l’efficacia della sentenza. Il Consiglio di Stato respinge la richiesta evidenziando che:
– la prescrizione obbligatoria di vaccinazione per l’accesso ai servizi educativi comunali è coerente con il sistema normativo sanitario e con le attuali esigenze di profilassi, tenuto conto dei cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con persone provenienti da Paesi in cui malattie debellate in Europa sono tuttora esistenti);
– il principio di precauzione invocato dai genitori che ritengono scientificamente provata la probabilità di effetti dannosi della vaccinazione sulla salute, può essere invocato anche nell’ipotesi contraria essendo scientificamente provato che la vaccinazione contrasti la probabilità di contrarre malattie infettive;
– in un tale periodo di incertezza scientifica entrambe le ipotesi devono essere per ora considerate come vere, perciò in questa prospettiva si impone il principio di precauzione per la tutela della salute pubblica, specie dei bimbi in età prescolare, che prevale sulle prerogative individuali dei genitoriali.
Di seguito, il testo originale della Ordinanza del Consiglio di Stato, sopra commentata.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
….. ritenuto che:
– al sommario esame proprio della fase cautelare l’articolata motivazione della sentenza appellata resiste alle censure formulate dagli appellanti, avendo la stessa evidenziato come la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità;
– in particolare, con riguardo al principio di precauzione, su cui gli appellanti insistono (ritendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana), esso opera nei casi in cui l’osservazione scientifica ha rilevato (o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi scientifiche) una successione costante di accadimenti e ne ha formulato una descrizione provvisoria, ma non si dispone di prove per confermare l’ipotesi o per escluderla. A tal punto operano due principi di logica formale: la fallacia ad ignorantiam ed il principio del terzo escluso. La prima regola impone di non considerare vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie. Il secondo, una volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo due alternative (tertium non datur), consente di ritenere vera la prima ove si dimostri la falsità della seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti o vi è una relazione di regolarità causale o non vi è, in difetto di evidenze sulla quale delle due sia esatta o, almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono essere considerate contemporaneamente come vere. In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile. A questo punto, l’unica regola inferenziale accettabile è quella per cui se non avviene il primo evento non può avvenire il secondo come sua conseguenza. Tale regola, ove applicata al comportamento umano in riferimento ad un possibile esito dannoso, impone la precauzione.
Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a parità di condizioni (principio del rasoio di Occam) ribaltato: nel caso in esame infatti esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale;
– pertanto la domanda cautelare va respinta …
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