Vaccini, green pass e diritti costituzionalmente tutelati

Vaccini e green pass sembrano essere argomenti dalla dubbia risoluzione vista l’entità degli interessi in gioco.

Vaccini

I vaccini anti covid-19 sono stati offerti gratuitamente a tutta la popolazione. Inizialmente ciò è stato fatto secondo un particolare ordine di priorità, poi in un secondo momento sono stati aperti a tutti. Fin dall’inizio, l’obiettivo della campagna vaccinale è stato quello di creare la cosiddetta immunità di gregge, obiettivo non tanto semplice. Ad oggi il vaccino in questione non è obbligatorio o almeno non lo è per tutti e può essere somministrato solo a coloro i quali hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

In Italia, pochi sono i vaccini obbligatori, regolati tra l’altro da un apposito decreto legge[1].

Le due strade per la vaccinazione in Italia: sistema misto

Il nostro paese di recente sembra aver preferito un sistema misto in merito alla vaccinazione anti covid. In buona sostanza da un lato ci si è rimessi al libero convincimento delle persone e dall’altro è stato introdotto l’obbligo vaccinale solo per le professioni e gli operatori del settore sanitario (articolo 4 decreto legge convertito nella legge n. 76/2021). Per questi ultimi sono state previste addirittura delle ricadute in caso di rifiuto, poco condivisibili.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la vaccinazione non dovrebbe essere obbligatoria se non in circostanze professionali specifiche.

Questa scelta così strutturata, potrebbe confliggerebbe con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sicché verrebbe a crearsi una discutibile ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata.

Cos’è la Certificazione verde?

La persona che è stata vaccinata contro il covid-19, che ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o che è guarita dal covid-19 può ottenere la Certificazione verde.

Trattasi di una certificazione in formato digitale, stampabile comodamente da casa, inviata dal Ministero della Salute tramite e-mail, contenente ovviamente un qr code personale attestante la veridicità e l’autenticità della stessa.

Tale certificazione per grandi linee permetterebbe di partecipare a eventi pubblici ovvero di accedere a strutture sanitarie, ma altresì di entrare e uscire dai territori classificati come “zona rossa” o “zona arancione”. La stessa è spendibile anche nei paesi europei e nell’area Schengen a partire dal primo luglio 2021.

Chi ancora non possiede la Certificazione verde al momento non va incontro a nessuna limitazione, non essendoci una regola chiara sul punto.

Green pass

Coloro i quali hanno deciso di vaccinarsi contro il covid-19 e non solo, hanno diritto alla cosiddetta Certificazione verde inviata dal Ministero della salute tramite e-mail, i cui effetti come già precisato non sono accostabili al green pass.

La sola idea di introdurre anche in Italia il possesso del green pass per consentire l’accesso ai ristoranti, agli stadi e ai luoghi pubblici in generale ha visto nascere diatribe. Insanabile è il contrasto con la libertà personale, ma dall’altro lato, sorge spontanea la domanda:<<Chi si sottrae al vaccino si sottare per caso ad un dovere etico>>?

La Francia sta facendo i conti con la scelta del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron sull’obbligo di vaccinarsi, previo ingresso nei locali in generale a partire dal mese di agosto 2021.

Che cosa dice la nostra Costituzione?

Ogni ordinamento giuridico possiede una gerarchia delle fonti, in base alla quale una norma di grado inferiore deve sottostare ad una norma di grado superiore, fino a giungere al vertice della piramide, per utilizzare un termine di H. Kelsen, alla Grundnorm. È chiaro che una norma di grado inferiore non può contrastare con una norma di grado superiore. Prima dell’avvento dell’Unione Europea al vertice della gerarchia delle fonti vi era unicamente la Costituzione Repubblicana. Non che adesso non sia più importante la Carta Costituzionale, ma al vertice deve fare i conti con un’altra fonte del diritto altrettanto importante qual è quella che promana dal diritto dell’Unione Europea. Sul punto, da Bruxelles è arrivata la notizia di lasciare agli Stati membri la possibilità di introdurre il vaccino obbligatorio.

Fatta questa breve precisazione, la nostra Costituzione con l’articolo 32 afferma che la salute non è tutelata unicamente come diritto del singolo, ma anche come interesse della collettività. La stessa Costituzione con l’articolo 16 consente così di introdurre limiti alla libera circolazione per motivi di salute. Teoricamente ci sarebbe lo “spazio” per introdurre l’obbligatorietà del vaccino anti covid. Tale l’obbligo, in primis, potrebbe scattare per quelle persone che svolgono un lavoro a contatto con il pubblico ovvero frequentano luoghi affollati (difficile poi individuare le categorie da escludere). Anche la libertà personale è tutelata ampiamente dalla Costituzione, accompagnata se vogliamo dalla libera manifestazione del proprio pensiero, rispettivamente articoli 13 e 21.

E ancora, e se la mettessimo sul piano del dovere e della solidarietà? La risposta alla domanda diventa ancora una volta positiva perché è vero che vaccinarsi è un diritto che ognuno di noi può decidere se esercitare o meno, ma allo stesso tempo vaccinarsi diventa anche un dovere e una “questione di solidarietà” alla luce dell’articolo 2 della Costituzione.

Il bilanciamento è una tecnica per risolvere il contrasto tra diritti o interessi diversi. I diritti e le libertà costituzionali vengono espressi come principi che in astratto non collidono mai, ma poi nel caso concreto ciò può succedere. A parte il caso covid-obbligo di vaccino un altro esempio può essere dato dal diritto alla salute della madre gestante e dal diritto alla vita del nascituro. Notiamo come questi diritti possono coesistere e confliggere allo stesso tempo a seconda poi del caso di specie.

Poche volte la Carta Costituzionale ha indicato in quali casi può essere limitato un diritto costituzionale anziché un altro. Infatti, è rimessa alla Corte Costituzionale l’ardua sfida di tracciare gerarchie e precedenze tra diritti. Ricostruire e valutare sono i punti cardini attraverso i quali si snoda la sua attività.

Dal quadro tracciato, emerge che il legislatore avrebbe i presupposti per intervenire con l’obbligo di vaccinazione contro il covid-19. Dal bilanciamento degli interessi in questione potrebbe farsi prevalere la tutela alla salute, intesa come bene collettivo, non solo perché da sempre l’interesse collettivo prevale sul singolo e l’espropriazione per pubblica utilità può essere a tal proposito un valido esempio, ma anche perché se non si tutela il diritto alla salute e quindi il diritto alla vita, gli altri diritti non avrebbero motivo di esistere e di essere tutelati essendo proprio in gioco il bene della vita. Il bilanciamento potrebbe propendere anche a tutelare gli interessi delle persone più deboli alla luce degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

A prescindere da come i vari paesi gestiranno la situazione epidemiologica, non sarebbe nemmeno giusto creare una linea di scarto sulle cure sanitarie per coloro i quali decideranno di non vaccinarsi valutata la libertà personale, lasciando quindi il libero accesso alle cure mediche per altri ragioni, a volte anche futili.

Varie sono le inside, sia se di dovesse optare per un obbligo di vaccinarsi, sia nel caso contrario.

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Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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Note

[1] Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 prevede 10 vaccini obbligatori da 0 a 16 anni.

Gerardina Trotta

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