Si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – n. 26720/28/14 con la quale la Commissione adita, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, difeso dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA del Foro di Roma, volto all’annullamento della pretesa tributaria, relativa alla tassa bollo auto 2009 richiesta con cartella di pagamento notificata entro il termine di 3 anni, ha annullato la pretesa sul presupposto che, come sancito che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli e autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte“, così come previsto dall’art. 5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall’art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella Legge 7 marzo 1986, n. 60 (nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata, come detto, entro il predetto termine triennale), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trascrizione al P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità ma il trasferimento di proprietà si realizza per l’effetto del mero consenso delle parti, sicchè le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. n. 7267 del 2000). Nel caso trattato dalla CTP adita, la ricorrente aveva esposto l’estraneità al possesso del veicolo, contestandola mediante produzione di denuncia-querela. La Commissione precisa che, “a prescindere dal fatto che la denuncia – querela (circa la falsità del trasferimento di proprietà dell’autovettura) costituisce di per sè (per le conseguenze penali cui andrebbe incontro la ricorrente nel caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela di falso), quel mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà a suo nome e, quindi, illegittima la pretesa tributaria per il bollo auto“. Nonostante la costituzione in giudizio sia dell’Ente Impositore che del creditore sostanziale, la CTP di Roma ha annullato la cartella di pagamento ritualmente notificata nel termine prescritto.
Valenza trascrizone P.R.A. – mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. – riflesso sull’illegittimità della pretesa tributaria per il bollo auto – nota a Sentenza n. 26720/28/14 Commissione Tributaria Provinciale di Roma
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