Valida e tempestiva l’offerta fin da quando è in giacenza presso l’ufficio postale

La P.A. è tenuta, per dovere di diligenza, a ritirare regolarmente la corrispondenza diretta presso l’ufficio postale di destinazione.

 

Con sentenza n. 453/2017 il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova avverso la sentenza del TAR Liguria che annullava il provvedimento di esclusione di una impresa da una gara per l’affidamento in economia del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento acque bianche, smaltimento acque nere e pompe antiallagamento.

 

I giudici di Palazzo di Spada hanno affermato che la corrispondenza indirizzata alla stazione appaltante “deve intendersi pervenutale fin dal momento in cui è nella sua giuridica disponibilità presso l’Ufficio postale di destinazione“.

 

In particolare, nel caso di cui trattasi, era stato escluso dalla gara il concorrente la cui offerta, contenuta in un plico inviato a mezzo posta, era stata consegnata dalle Poste al soggetto incaricato della stazione appaltante, in data 28 marzo 2011, e pertanto oltre la scadenza fissata al 23 marzo 2011.

 

In realtà, il TAR Liguria, condividendo il ricorso proposto dal concorrente escluso, aveva annullato il provvedimento di esclusione dal momento che il plico contenente l’offerta, inviato dall’operatore in data 16 marzo 2011, era pervenuto all’ufficio postale ove viene trattenuta la corrispondenza delle amministrazioni, in data 22 marzo 2011, e dunque prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

 

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti chiarito come l’abrogato art. 77 del D.lgs. n. 163/2006 andasse necessariamente coordinato con l’art. 36, comma 3, d.P.R. 16 settembre 1982, n. 655 (c.d. Codice Postale), norma, quest’ultima, che impone alle P.A. un particolare dovere di diligenza, imponendogli di ritirare regolarmente la corrispondenza loro diretta presso l’ufficio postale di destinazione.

 

Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato graverebbe sulle stazioni appaltanti l’obbligo di ritirare, al momento della scadenza del relativo termine, tutta la corrispondenza giacente presso l’ufficio postale, posto che “diversamente ragionando, si rimetterebbe al caso, ovvero all’arbitrio dell’amministrazione destinataria, che in fatto per qualsiasi ragione non ritiri il plico pervenuto all’ufficio postale nei termini, l’individuazione concreta di chi può partecipare, con evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento“.

 

Inoltre, il Collegio ha aggiunto che l’interpretazione fornita dell’art. 36, d.P.R. n. 655/1982, è oltretutto coerente con il disposto di cui all’art. 1335 c.c. a mente del quale le comunicazioni recettizie “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia“.

 

Infine, il Consiglio di Stato ha negato sussistere nel caso di specie un’ipotesi di impossibilità incolpevole in capo alla stazione appaltante, come pure paventato dalla P.A. appellante, posto che la stessa stazione appaltante ha affermato in giudizio che un suo impiegato incaricato si recò presso l’ufficio a ritirare la posta l’ultimo giorno utile di presentazione delle offerte.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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