Evoluzione normativa in materia di notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella di pagamento, disciplinata dal DPR 602/703 all’art. 26, deve avvenire da parte degli ufficiali della riscossione, dai messi comunali, da parte degli agenti di polizia municipale ovvero da ogni altro soggetto abilitato secondo speciali forme individuate dal legislatore tributario.
Ma ulteriori sono le modalità attraverso le quali l’atto tributario può essere portato alla conoscenza del suo naturale destinatario; tra queste, quella della notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento è quella che più si è diffusa negli anni.
Ma ulteriori sono le modalità attraverso le quali l’atto tributario può essere portato alla conoscenza del suo naturale destinatario; tra queste, quella della notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento è quella che più si è diffusa negli anni.
La su indicata modalità di notifica prevede che il documento da comunicare sia contenuto in un plico sigillato e la data di conoscenza si presume, per espressa definizione di legge, essere quella in cui il ricevente sottoscrive la ricevuta di ritorno che viene successivamente restituita al mittente.
A seguito della modifica intervenuta con l’art. 38, comma 4, lett.b) del Decreto Legge nr, 78/2010, successivamente aggiornato dall’art. 7 quater , comma 9, del Decreto legge nr 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, il comma secondo dell’art. 26 DPR 602/73 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
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Contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e formato dei documenti in esso allegati
L’ente che procede alla notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata redige un “documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione dell’identità digitale e dai documenti informatici allegati.
Questo è quanto disposto dall’art. 1, lett. F) del DRP nr. 68/2005.
Il legislatore con l’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha successivamente provato a chiarire il significato di talune espressioni quali “duplicato informatico” e “copia per immagine su supporto informatico di documento cartaceo” definendoli, rispettivamente quali :“documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario” (ovvero un originale a tutti gli effetti) (Art. 1, comma1, lett. C) CAD) e “documento informativo avente contenuto e forma identici a quelli del documento cartaceo” (art. 1, lett. I ter, CAD).
L’art. 22 del CAD afferma che “1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
- Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
- Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
Le nuove linee guida
Orientamenti della Suprema Corte di Cassazione
Alla luce delle numerose contestazioni sollevate in fase processuale alla notifiche avvenute via pec da parte degli enti di riscossione, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad intervenire in materia allo scopo di chiarire in quali casi potesse ritenersi valida ed efficace la notifica avvenuta a mezzo pec di una cartella di pagamento.
Gli Ermellini ritenendo di dover applicare anche a tale fattispecie il principio secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se non è prevista direttamente dalla legge e ove l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (Art. 156 C.p.c.), ha concluso che la notifica della cartella di pagamento può avvenire sia allegando al testo del messaggio pec un documento informatico (cd. “nativo digitale”), sia mediante copia per immagini su supporto digitale di documento analogico (cd. “nativo cartaceo”) anche ove sia stata riscontrata la irritualità della notifica.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso atto ha comunque condotto al risultato della sua conoscenza e determinato, così il raggiungimento dello scopo legale, sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”(Cass. SS.UU., sentenza nr. 23620/2018)
Da ultimo la Suprema Corte è nuovamente intervenuta con l’Ordinanza n. 30948 del 27 novembre 2019, emessa dalla Sezione Tributaria la quale, dopo aver enunciato la disciplina normativa in materia ha definitivamente chiarito che “ la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.”
Conclusioni
E’ valida ed efficace la notifica avvenuta a mezzo pec della cartella di pagamento allegata al messaggio di posta elettronica sia ove venga inserita come documento informatico, sia ove venga inserita come copia informatica.
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